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	<title>Diritto delle Successioni - Articoli di rilevanza notarile</title>
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	<description>Il sito web dello studio notarile</description>
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	<title>Diritto delle Successioni - Articoli di rilevanza notarile</title>
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		<title>Regime patrimoniale delle coppie internazionali: le norme</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/regime-patrimoniale-delle-coppie-internazionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 12:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=10312</guid>

					<description><![CDATA[<p>La disciplina del regime patrimoniale applicabile alle coppie internazionali. Le leggi applicabili e il foro di competenza in caso di controversie.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/regime-patrimoniale-delle-coppie-internazionali/">Regime patrimoniale delle coppie internazionali: le norme</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--1"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#definizione">Definizione di regime patrimoniale &#8220;internazionale&#8221;</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--2"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#riferimenti">I riferimenti normativi</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--3"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#la">La Legge 218/1995: Diritto Internazionale Privato Italiano</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--4"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#generali">Disposizioni generali</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--5"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#29">Articolo 29 della Legge 218/1995</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--6"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#30">Articolo 30 della Legge 31 maggio 1995, n. 218</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--7"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#reg">Regolamento (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--8"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#dei">Applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016:</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--9"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#ue">Regolamento (UE) n. 1103/2016 </a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--10"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#n">Regolamento (UE) n. 1104/2016</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--11"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#portata">Portata Universale dei Regolamenti (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016 </a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading" id="definizione">Definizione di regime patrimoniale internazionale</h2>



<p>Il <strong>regime patrimoniale delle coppie internazionali</strong> può essere definito come quell’insieme organico di norme giuridiche – di fonte interna, sovranazionale e convenzionale – che disciplinano i rapporti economici e patrimoniali tra coniugi o partner registrati nei casi in cui sia presente un elemento di internazionalità. Tale elemento ricorre, a titolo esemplificativo, quando i coniugi hanno cittadinanze diverse, risiedono stabilmente in Stati differenti, contraggono matrimonio o registrano la loro unione all’estero, oppure quando il loro patrimonio è costituito, anche solo in parte, da beni ubicati in più ordinamenti. In tali ipotesi, la disciplina mira a garantire certezza giuridica, coordinamento tra i diversi sistemi legislativi coinvolti e tutela effettiva delle parti, evitando conflitti di legge e incertezze applicative.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="riferimenti">Riferimenti normativi</h2>



<h4 class="wp-block-heading">1. Legge n. 218/1995 </h4>



<p>La legge n. 218 del 31 maggio 1995, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, detta i principi generali volti a individuare la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e partner registrati quando sussistano elementi di internazionalità.</p>



<p>Le disposizioni trovano applicazione sia ai matrimoni, sia alle unioni civili caratterizzate da collegamenti con più ordinamenti giuridici (ad esempio per la diversa cittadinanza dei coniugi, la residenza all’estero o la presenza di beni situati in altri Paesi).</p>



<p>La legge, in coerenza con il principio di autonomia privata riconosciuto dal legislatore, consente altresì ai coniugi o ai partner di effettuare una scelta espressa della legge applicabile al proprio regime patrimoniale, nei limiti previsti dalle norme di diritto internazionale privato e nel rispetto delle tutele inderogabili previste dall’ordinamento.</p>



<h4 class="wp-block-heading">2. <strong>Regolamento (UE) n. 1103/2016 </strong></h4>



<p>Il Regolamento (UE) n. 1103 del Consiglio, adottato il 24 giugno 2016, disciplina in maniera uniforme all’interno dell’Unione europea i conflitti di legge e di giurisdizione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.</p>



<p>Esso stabilisce i criteri per determinare la <strong>legge applicabile</strong>, individuata, in via prioritaria, sulla base della scelta effettuata dai coniugi; in mancanza, in base alla <strong>residenza abituale comune</strong> al momento del matrimonio, alla <strong>cittadinanza comune</strong> o, in ultima istanza, al criterio del <strong>collegamento più stretto</strong> con un determinato ordinamento giuridico.</p>



<p>Il Regolamento, oltre a fissare le regole sulla legge applicabile, contiene anche disposizioni in materia di <strong>giurisdizione competente</strong> per dirimere le controversie patrimoniali tra coniugi e disciplina il <strong>riconoscimento</strong> e la <strong>esecuzione delle decisioni</strong> rese in altri Stati membri, favorendo la certezza giuridica e la libera circolazione delle decisioni all’interno dell’Unione.</p>



<p>3. <strong>Regolamento (UE) 1104/2016</strong></p>



<p>Il Regolamento (UE) n. 1104 del Consiglio, anch’esso del 24 giugno 2016, è dedicato specificamente alla disciplina dei <strong>regimi patrimoniali delle unioni registrate</strong>, con particolare riferimento alle <strong>unioni civili tra persone dello stesso sesso</strong>, secondo i diversi riconoscimenti giuridici previsti nei vari Stati membri.</p>



<p>Analogamente al Regolamento n. 1103/2016 relativo ai coniugi, esso definisce i criteri per la <strong>determinazione della legge applicabile</strong> ai rapporti patrimoniali, la <strong>giurisdizione competente</strong> in caso di controversie e le regole per il <strong>riconoscimento</strong> e la <strong>esecuzione delle decisioni</strong> adottate dalle autorità giurisdizionali di altri Stati membri.</p>



<p>La disciplina, tuttavia, trova applicazione esclusivamente con riguardo alle unioni registrate o istituti equivalenti riconosciuti a livello nazionale, senza estendersi al matrimonio, e copre anche le conseguenze patrimoniali connesse a eventi quali la <strong>separazione</strong>, lo <strong>scioglimento dell’unione</strong> o la <strong>successione</strong> di uno dei partner, garantendo così uniformità e certezza giuridica nel contesto europeo.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="la">La Legge 218/1995: Diritto Internazionale Privato Italiano</h2>



<h4 class="wp-block-heading" id="generali">Disposizioni generali </h4>



<p>Gli <strong>articoli 1 e 2 della legge n. 218/1995</strong> rappresentano le disposizioni introduttive e fondamentali della riforma del diritto internazionale privato italiano, fissando i principi cardine che regolano l’applicazione della normativa e il rapporto con gli ordinamenti stranieri.</p>



<p>L’<strong>articolo 1</strong> definisce l’ambito e le finalità della disciplina, stabilendo i criteri generali relativi a tre profili essenziali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la <strong>giurisdizione italiana</strong>, individuando i casi in cui le autorità giudiziarie e amministrative italiane sono competenti a conoscere di controversie o situazioni giuridiche con elementi di internazionalità;</li>



<li>la <strong>determinazione della legge applicabile</strong>, fissando le regole di collegamento necessarie a stabilire quale ordinamento (nazionale o straniero) regoli una determinata fattispecie;</li>



<li>l’<strong>efficacia delle decisioni e degli atti stranieri</strong>, delineando i criteri in base ai quali sentenze, provvedimenti e atti giuridici provenienti da altri ordinamenti possono produrre effetti in Italia.</li>
</ul>



<p>L’<strong>articolo 2</strong>, invece, disciplina il rapporto tra la legge nazionale e le <strong>convenzioni internazionali</strong> ratificate dall’Italia. Esso afferma la prevalenza delle norme convenzionali rispetto a quelle interne, precisando che l’applicazione della legge 218/1995 non può in alcun modo pregiudicare l’operatività delle convenzioni internazionali vigenti. Nella loro interpretazione, occorre inoltre tener conto del carattere internazionale degli strumenti convenzionali e dell’esigenza di garantire un’applicazione uniforme negli Stati aderenti.</p>



<p>Tali disposizioni introduttive costituiscono la cornice generale entro cui si collocano le norme specifiche in materia di <strong>regime personale</strong> e di <strong>regime patrimoniale delle coppie internazionali</strong>, che saranno oggetto della successiva analisi.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="29">A. Articolo 29 della Legge 218/1995</h4>



<p>L’articolo 29 della legge n. 218 del 1995 disciplina i <strong>rapporti personali tra i coniugi</strong> nelle situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità, stabilendo i criteri per l’individuazione della legge applicabile.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Legge nazionale comune</strong>: la regola generale prevede che i rapporti personali siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio.</li>



<li><strong>Assenza di cittadinanza comune</strong>: qualora i coniugi abbiano cittadinanze diverse, ovvero più cittadinanze comuni, trova applicazione la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata, secondo una valutazione di fatto che tiene conto del centro principale degli interessi della coppia.</li>
</ul>



<p>La norma, pertanto, mira a garantire certezza e coerenza nell’individuazione della legge applicabile, evitando conflitti normativi e valorizzando, in mancanza di una cittadinanza comune, il criterio del <strong>collegamento più stretto con la realtà effettiva della vita familiare</strong>.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="30">B. Articolo 30 della Legge 31 maggio 1995, n. 218</h4>



<p>L’articolo 30 disciplina i <strong>rapporti patrimoniali tra coniugi</strong> in presenza di elementi di internazionalità, fissando i criteri per l’individuazione della legge applicabile e le condizioni di opponibilità ai terzi.</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Legge applicabile</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>In via generale, i rapporti patrimoniali seguono la legge individuata per i rapporti personali tra coniugi (art. 29).</li>



<li>Tuttavia, i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge di uno Stato di cui almeno uno di essi sia cittadino o nel quale almeno uno di essi abbia residenza.</li>



<li>Si introduce così un margine di autonomia privata, che consente ai coniugi di scegliere consapevolmente l’ordinamento giuridico più rispondente alle proprie esigenze.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Validità dell’accordo</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>L’accordo sulla legge applicabile è valido se riconosciuto come tale sia dalla legge dello Stato prescelto, sia dalla legge del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.</li>



<li>Questo criterio di doppia validità garantisce sicurezza giuridica, prevenendo incertezze sull’efficacia dell’accordo nei diversi ordinamenti coinvolti.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Opponibilità ai terzi</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>Qualora i coniugi abbiano optato per un regime patrimoniale regolato da legge straniera, tale scelta è opponibile ai terzi solo se questi ne erano a conoscenza o se l’ignoranza è imputabile a colpa.</li>



<li>Con riguardo ai <strong>beni immobili</strong>, vige un principio di specialità: l’opponibilità ai terzi è subordinata alla pubblicità del regime patrimoniale, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.</li>
</ul>
</li>
</ol>



<p>In tal modo, la norma concilia l’autonomia privata dei coniugi con l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi e con i principi di certezza giuridica nei rapporti internazionali.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="reg">Regolamento (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016</h2>



<p>A decorrere dal <strong>29 gennaio 2019</strong>, i Regolamenti (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016 sono entrati in piena applicazione negli Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata, tra cui l’Italia. Approvati il <strong>24 giugno 2016</strong>, tali strumenti mirano a <strong>semplificare la gestione dei conflitti di legge e di giurisdizione</strong> nelle relazioni patrimoniali delle coppie internazionali, fornendo regole uniformi in materia di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>determinazione della legge applicabile</strong>,</li>



<li><strong>competenza giurisdizionale</strong>,</li>



<li><strong>riconoscimento ed esecuzione delle decisioni</strong>.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="dei">Ambito di applicazione</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Regolamento (UE) n. 1103/2016</strong>: riguarda i <strong>coniugi</strong> e si applica nei seguenti casi:
<ul class="wp-block-list">
<li>matrimoni celebrati dopo il 29 gennaio 2019;</li>



<li>scelta della legge applicabile al regime patrimoniale effettuata dopo tale data.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Regolamento (UE) n. 1104/2016</strong>: concerne le <strong>unioni registrate</strong> (in particolare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, laddove riconosciute dagli ordinamenti nazionali) e si applica quando:
<ul class="wp-block-list">
<li>l’unione sia stata registrata dopo il 29 gennaio 2019;</li>



<li>la scelta della legge applicabile agli effetti patrimoniali sia avvenuta dopo tale data.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Esclusioni</h3>



<p>Le disposizioni dei due regolamenti <strong>non si applicano alle coppie di fatto</strong>, ossia a quelle non formalmente legate da matrimonio o unione registrata, che rimangono disciplinate dalle norme interne di ciascun ordinamento.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Conseguenze operative</h3>



<p>La data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell’unione civile costituisce il discrimine temporale fondamentale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>dopo il 29 gennaio 2019</strong> → si applicano i Regolamenti UE n. 1103/2016 e n. 1104/2016;</li>



<li><strong>prima del 29 gennaio 2019</strong> → continuano a trovare applicazione gli <strong>artt. 29 e 30 della Legge n. 218/1995</strong>.</li>
</ul>



<p>In tal modo, il legislatore europeo ha introdotto una disciplina armonizzata per le nuove unioni, lasciando invece ai sistemi nazionali la regolamentazione dei rapporti sorti anteriormente.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="ue">Regolamento (UE) n. 1103/2016 </h2>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1103/2016 – Designazione della legge applicabile</strong></h4>



<p>L’articolo 22 introduce il principio di <strong>autonomia delle parti</strong>. Riconosce infatti ai coniugi o ai nubendi la facoltà di scegliere, o successivamente modificare, la legge applicabile al loro <strong>regime patrimoniale</strong> mediante accordo espresso.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Scelte possibili</strong>: la legge designata deve appartenere a uno dei seguenti ordinamenti:
<ol class="wp-block-list">
<li>lo Stato della residenza abituale dei coniugi o di uno di essi al momento della conclusione dell’accordo;</li>



<li>lo Stato di cui almeno uno dei coniugi o nubendi possiede la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo.</li>
</ol>
</li>



<li><strong>Effetti temporali</strong>: salvo diversa pattuizione, la modifica della legge applicabile durante il matrimonio produce effetti solo <strong>per il futuro</strong>, con esclusione della retroattività.</li>



<li><strong>Tutela dei terzi</strong>: qualora i coniugi prevedano un effetto retroattivo, tale scelta non può in alcun modo ledere i diritti già acquisiti da terzi in base alla legge precedentemente applicabile.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1103/2016 – Legge applicabile in mancanza di scelta</strong></h4>



<p>In assenza di un accordo tra i coniugi, la legge applicabile al regime patrimoniale viene determinata secondo una gerarchia di criteri oggettivi:</p>



<p>a) la legge dello Stato della <strong>prima residenza abituale comune</strong> dei coniugi successiva al matrimonio;<br>b) in mancanza, la legge dello Stato della <strong>cittadinanza comune</strong> al momento della celebrazione del matrimonio;<br>c) in mancanza anche di tale elemento, la legge dello Stato con cui i coniugi hanno il <strong>collegamento più stretto</strong>, valutato in base a tutte le circostanze del caso.</p>



<p><strong>Esclusione</strong>: l’eccezione non è invocabile quando i coniugi abbiano già stipulato una <strong>convenzione matrimoniale</strong> prima di fissare la loro ultima residenza abituale comune in quello Stato.</p>



<p><strong>Cittadinanze multiple</strong>: qualora i coniugi abbiano più cittadinanze comuni, trovano applicazione soltanto i criteri sub a) e c).</p>



<p><strong>Eccezione al criterio ordinario</strong>: su richiesta di uno dei coniugi, l’autorità giurisdizionale può disporre l’applicazione della legge di un altro Stato, diverso da quello individuato in base alla prima residenza abituale comune, a condizione che:</p>



<p>i coniugi abbiano avuto in tale Stato la loro <strong>ultima residenza abituale comune</strong> per un periodo significativamente più lungo;</p>



<p>entrambi abbiano fatto <strong>affidamento su quella legge</strong> per la pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.</p>



<p><strong>Decorrenza della nuova legge</strong>:</p>



<p>in via generale, essa si applica <strong>dalla data di celebrazione del matrimonio</strong>;</p>



<p>in caso di disaccordo tra i coniugi, la legge si applica <strong>dal momento in cui è stata stabilita l’ultima residenza abituale comune</strong> in quello Stato.</p>



<p><strong>Tutela dei terzi</strong>: anche in questo caso, la modifica della legge applicabile non può pregiudicare i diritti dei terzi sorti sulla base della legge determinata dal criterio principale (prima residenza abituale comune).</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="n">Regolamento (UE) n. 1104/2016</h2>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1104/2016 – Designazione della legge applicabile</strong></h4>



<p>L’articolo 22 riconosce ai <strong>partner o futuri partner</strong> di un’unione registrata la possibilità di scegliere, o successivamente modificare, la legge applicabile agli <strong>effetti patrimoniali</strong> della loro unione mediante accordo comune.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Requisiti della legge designata</strong>: la legge scelta deve essere tra quelle che <strong>attribuiscono effetti patrimoniali</strong> all’unione registrata ed essere una delle seguenti:<br>a) la legge dello Stato della <strong>residenza abituale</strong> di uno o entrambi i partner al momento della conclusione dell’accordo;<br>b) la legge dello Stato della <strong>cittadinanza</strong> di uno dei partner al momento della conclusione dell’accordo;<br>c) la legge dello Stato in cui l’<strong>unione è stata costituita</strong>.</li>



<li><strong>Effetti temporali</strong>: salvo diversa previsione, la modifica della legge durante l’unione produce effetti <strong>solo per il futuro</strong>.</li>



<li><strong>Retroattività e tutela dei terzi</strong>: un cambiamento retroattivo non può pregiudicare i <strong>diritti dei terzi</strong> fondati sulla legge precedentemente applicabile.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1104/2016 – Legge applicabile in mancanza di scelta</strong></h4>



<p>In assenza di accordo, la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell’unione registrata è, in via generale, quella dello <strong>Stato in cui l’unione è stata costituita</strong>.</p>



<p><strong>Esclusione</strong>: l’eccezione non è invocabile quando i partner abbiano già stipulato una <strong>convenzione patrimoniale</strong> prima di aver fissato la loro ultima residenza abituale comune nello Stato diverso.</p>



<p><strong>Eccezione giudiziale</strong>: su richiesta di uno dei partner, l’autorità giudiziaria può disporre l’applicazione della legge di un altro Stato. Tale legge si applicherà laddove riconosca effetti patrimoniali all’unione registrata e siano soddisfatte le seguenti condizioni:<br>a) i partner abbiano avuto la loro <strong>ultima residenza abituale comune</strong> in quello Stato per un periodo significativamente più lungo;<br>b) entrambi abbiano fatto <strong>affidamento su quella legge</strong> nella pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.</p>



<p><strong>Decorrenza della nuova legge</strong>:</p>



<p>in via generale, la legge dell’altro Stato si applica <strong>dalla costituzione dell’unione</strong>;</p>



<p>in caso di disaccordo tra i partner, la nuova legge produce effetti <strong>dalla data di stabilimento dell’ultima residenza abituale comune</strong> in quello Stato.</p>



<p><strong>Tutela dei terzi</strong>: anche in questo caso, l’applicazione della nuova legge non può ledere i diritti già acquisiti da terzi sulla base della legge designata in via principale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="portata">Portata Universale dei Regolamenti (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016 </h2>



<p>L’articolo 20 di entrambi i regolamenti stabilisce espressamente che le loro disposizioni hanno <strong>portata universale</strong>.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Applicazione della legge designata</strong>: la legge individuata ai sensi dei criteri di collegamento o in virtù della scelta delle parti si applica <strong>anche se non appartiene ad uno Stato membro dell’Unione Europea</strong>. In tal modo, viene superata ogni limitazione territoriale, estendendo l’efficacia dei regolamenti anche a situazioni che coinvolgano ordinamenti di Stati terzi.</li>



<li><strong>Ambito soggettivo</strong>: le norme trovano applicazione non solo ai matrimoni e alle unioni registrate tra cittadini dell’Unione, ma anche quando una o entrambe le parti siano <strong>cittadini di Paesi terzi</strong>, a condizione che sussista un collegamento con lo spazio giuridico europeo (ad esempio per la residenza, la localizzazione dei beni o la scelta della legge applicabile).</li>
</ul>



<p>Questa impostazione garantisce coerenza e certezza del diritto nelle relazioni patrimoniali <strong>internazionali in senso ampio</strong>. I regolamenti sono quindi strumenti idonei a disciplinare fattispecie globalizzate e non limitate al solo contesto europeo.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accordo di reintegra di legittima: la disciplina</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/accordo-di-reintegrazione-di-legittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 11:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=9837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli accordi di reintegra della quota di legittima: natura dell'atto ed effetti giuridici. Quali i presupposti e le conseguenze giuridiche.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/accordo-di-reintegrazione-di-legittima/">Accordo di reintegra di legittima: la disciplina</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--12"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#accordo">Cosa si intende per accordo di reintegrazione di legittima</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--13"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#riferimenti">Riferimenti normativi</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--15"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#articolo">Articolo 30 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--16"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#legislativo">Articolo 43 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--17"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#reintegrazione">Struttura dell&#8217;accordo di reintegrazione di legittima</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--18"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#trascrivibilità">Trascrivibilità</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--19"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#donazione">Riduzione di donazione lesiva della legittima</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--20"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#testamentarie">Riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima</a></div>
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<h2 class="wp-block-heading" id="accordo">Cosa si intende per accordo di reintegrazione di legittima</h2>



<p>Con il termine <strong>“accordo di reintegrazione della legittima”</strong> si fa riferimento ad un negozio giuridico atipico volto a reintegrare i diritti del legittimario leso nella sua quota di legittima. </p>



<p>La reintegrazione della legittima può avvenire oltre che in forma giudiziale, anche in forma stragiudiziale, attraverso un accordo tra legittimari lesi o pretermessi e beneficiari di atti dispositivi riducibili (donatari, eredi o legatari).</p>



<p>E&#8217; opinione diffusa in dottrina che <strong>l&#8217;art. 554 c.c.,</strong> nella parte in cui dispone che, le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima, si riferisca:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non solo all&#8217;azione di riduzione attribuita al legittimario, da esercitarsi in <strong>sede giudiziaria</strong>, ma anche </li>



<li>ad ogni <strong>operazione con la quale si procede a ridurre quantitativamente i lasciti e/o le donazioni che eccedono il limite della disponibile</strong>.</li>
</ul>



<p>E&#8217;, pertanto, pacifico che tale operazione non è riservata in maniera esclusiva al giudice; si ritiene che rientri nell&#8217;autonomia contrattuale anche la possibilità di porre in essere negozi aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti giuridici patrimoniali in senso conforme alla riduzione, che la legge prevede a tutela di determinati soggetti.</p>



<p>Sono considerati, dunque, perfettamente legittimi gli <strong>accordi </strong>fra privati nei quali la riduzione si attua non a seguito della proposizione e dell&#8217;accoglimento di domande giudiziali, ma per volontà delle parti.</p>



<p>Viene data, pertanto, la facoltà, ai legittimari e ai soggetti beneficiati, tra i quali sia sorto un conflitto di valutazione in ordine all&#8217;esistenza o allo specifico contenuto delle rispettive situazioni giuridiche soggettive, di comporre tale conflitto<strong> in via convenzionale,</strong> senza la necessità di ricorrere all&#8217;autorità giudiziaria e in modo da fissare in maniera definitiva<em> l&#8217;an</em> e il <em>quomodo</em> del rapporto nato in dipendenza del testamento o della donazione lesiva.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="riferimenti">Riferimenti normativi </h2>



<p>L&#8217;accordo di reintegrazione di legittima è un istituto di provenienza dottrinale, dal momento che tali accordi non sono né descritti né disciplinati dal legislatore civile.</p>



<p>L’accordo di reintegrazione di legittima, pertanto, è privo di una specifica regolamentazione normativa salvo un diretto riferimento contenuto nel Testo unico sull’imposta sulle successioni – <strong>decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990</strong> – agli articoli 30 e 43. </p>



<h4 class="wp-block-heading" id="articolo">Articolo 30 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990</h4>



<p>L&#8217;art. 30, nell’elencare i documenti che devono essere allegati alla Dichiarazione di successione, indica alla lett. d)</p>



<p>&#8220;<em>la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi</em>&#8220;.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="legislativo">Articolo 43 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990</h4>



<p>L’art. 43, nel disciplinare l’imposta in caso di disposizioni testamentarie impugnate, equipara l’ipotesi di impugnativa giudiziale agli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata;</p>



<p><em>“nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata </em>[…]<em>”</em></p>



<p>Il presupposto di tali accordi è la lesione dei diritti di legittima, così come disciplinati negli artt. 536 ss. cc.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="tipi">Tipi di accordo</h2>



<h4 class="wp-block-heading">Transazione</h4>



<p>Si tratta di un accordo tra il legittimario leso o pretermesso e gli altri successori, che, al fine di evitare l’azione di riduzione, si fanno reciproche concessioni, con la conseguenza che il legittimario accetta di ricevere meno di quanto si sarebbe spettato per legge.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Accordo con corrispettivo in denaro</h4>



<p>Il legittimario rinuncia a ogni pretesa in cambio di una somma di denaro o beni ereditari.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Accordo puro di reintegrazione</h4>



<p>Il legittimario viene riconosciuto come tale e la sua quota di eredità viene correttamente assegnata.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="reintegrazione">Struttura dell&#8217;accordo di reintegrazione di legittima</h2>



<h4 class="wp-block-heading">Atto notarile</h4>



<p>L’accordo di reintegrazione della legittima, innanzitutto, deve risultare da <strong>atto notarile</strong>, nella forma di<strong> atto pubblico</strong> o <strong>scrittura privata autenticata</strong>.</p>



<p>L&#8217;accordo ha come parti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>da un lato, il legittimario leso o pretermesso, e </li>



<li>dall’altro gli eredi o i donatari, beneficiari delle disposizioni che hanno provocato la lesione.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Presenza dei testimoni non necessaria</h4>



<p>L&#8217;accordo di reintegrazione della legittima non necessita della presenza dei testimoni, in quanto l&#8217;erede non riconosce al legittimario la quota riservata dalla legge &#8220;per spirito di liberalità&#8221;.</p>



<p>In tal caso, non trovano, pertanto, applicazione le norme in tema di forma della donazione.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Inapplicabilità delle menzioni obbligatorie</h4>



<p>Dal momento che l&#8217;atto non produce effetti traslativi dal patrimonio dell&#8217;erede istituito al patrimonio del legittimario pretermesso, non occorre osservare alcuna delle menzioni che sono previste per i trasferimenti immobiliari, ossia:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>menzioni ed allegazioni urbanistiche<strong> (art. 46 e art. 30 d.p.r. n. 380/2001);</strong></li>



<li>alla dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto <strong>(art. 29, comma 1-bis legge n. 52/1985);</strong></li>



<li>all’allegazione dell’attestato di prestazione energetica<strong> (art. 6 d.lgs. n. 192/2005).</strong></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="trascrivibilità">Trascrivibilità</h2>



<p>La mancanza di effetti traslativi determina, altresì, la <strong>non trascrivibilità</strong> dell’accordo di reintegrazione di legittima ai sensi dell’art. 2643 c.c.</p>



<p>L’accordo dovrà, tuttavia, essere trascritto ai sensi dell’<strong>art. 2648 c.c.</strong> come acquisto <em>mortis causa</em> nel caso in cui determini l’acquisto in capo al legittimario di un diritto reale su un immobile (o bene mobile registrato), in via esclusiva o in comunione con gli altri eredi.</p>



<p>Con la sottoscrizione dell&#8217;accordo di reintegrazione di legittima si produce accettazione tacita dell&#8217;eredità per l&#8217;erede che riconosce la legittima, il quale non abbia precedentemente accettato espressamente l’eredità.</p>



<p>Di conseguenza, tale accordo, andrà trascritto ai sensi dell’art. 2648, comma 3, c.c.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="donazione">Riduzione di donazione lesiva della legittima</h2>



<p>Nel caso in cui vi sia riduzione di una donazione lesiva della legittima, l’accordo di reintegrazione di legittima comporterà l’inefficacia successiva, parziale o totale, della donazione lesiva e, pertanto, andrà annotato a margine della trascrizione della donazione, ai sensi dell’art. 2655 c.c., per evidenziare l’inefficacia successiva della donazione trascritta.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="testamentarie">Riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima</h2>



<p>Nel caso in cui vi sia riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima, l’accordo di reintegrazione di legittima andrà a modificare la delazione ereditaria e, di conseguenza, qualora l’erede abbia già accettato l’eredità, l’accordo di reintegrazione di legittima andrà annotato a margine della trascrizione per evidenziare l’inefficacia successiva parziale della delazione ereditaria.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/accordo-di-reintegrazione-di-legittima/">Accordo di reintegra di legittima: la disciplina</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come trovare un testamento e dove rivolgersi per pubblicarlo</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/come-trovare-un-testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=9667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono gli organi a cui rivolgersi per sapere se un defunto ha depositato un testamento pubblico o olografo presso un notaio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/come-trovare-un-testamento/">Come trovare un testamento e dove rivolgersi per pubblicarlo</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--21"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#Definizione">Definizione di Testamento</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--22"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#sapere">Come si fa a sapere se una persona ha fatto Testamento</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--26"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#Registro">Registro Generale dei testamenti</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--27"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#olografo">Registro generale dei Testamenti e Testamento olografo</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--28"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#consigliabile">Cosa è consigliabile</a></div>
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<h2 class="wp-block-heading" id="Definizione">Definizione di Testamento</h2>



<p>Prima di porre l&#8217;attenzione su &#8220;come trovare un Testamento&#8221; occorre partire dalla definizione di Testamento.</p>



<p><strong>L&#8217;art. 587 c.c.</strong>, stabilisce che:<em>&#8220;Il Testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.</em></p>



<p><em>Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale&#8221;.</em></p>



<p>Si tratta, dunque, di un <strong>atto unilaterale</strong> non recettizio con il quale l&#8217;autore determina la sorte del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.</p>



<p>Può contenere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>disposizioni di carattere patrimoniale (istituzione di erede e legato);</li>



<li>(anche solo) disposizioni di carattere non patrimoniale (es. riconoscimento del figlio, riabilitazione dell&#8217;indegno).</li>
</ul>



<p>Il testamento deve avere una delle seguenti forme previste <em>ad substantiam</em> dalla legge: testamento olografo, pubblico, segreto, speciale, internazionale (Convenzione di Washington).</p>



<p>Di seguito si porrà l&#8217;attenzione sul testamento olografo, pubblico e segreto.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="olografo">Testamento olografo</h3>



<p>L&#8217;art. 602 c.c., dispone che: <em>&#8220;Il Testamento olografo deve essere<strong> scritto per intero</strong>, <strong>datato</strong> e <strong>sottoscritto</strong> <strong>di mano del testatore.</strong></em></p>



<p><em>La <strong>sottoscrizione</strong> deve essere <strong>posta alla fine delle disposizioni.</strong> Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.</em></p>



<p><em>La data deve contenere l&#8217;indicazione del giorno, mese e anno. </em></p>



<p><em>La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento&#8221;.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading" id="pubblico">Testamento pubblico</h3>



<p><strong>L&#8217;art. 602 c.c.,</strong> stabilisce che: <em>&#8220;Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.</em></p>



<p><em>Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. </em></p>



<p><em>Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. </em></p>



<p><em>Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.</em> <em>Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l&#8217;ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. </em></p>



<p><em>Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell&#8217;atto.</em></p>



<p><em>Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone . </em></p>



<p><em>Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni&#8221;.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading" id="segreto">Testamento segreto</h3>



<p><strong>L&#8217;art. 604 c.c. </strong>dispone che: <em>&#8220;Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. </em></p>



<p><em>Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.</em></p>



<p><em>Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell&#8217;atto di ricevimento.</em></p>



<p><em>Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto&#8221;.</em></p>



<p><strong>L&#8217;art. 605 c.c. </strong>stabilisce che: <em>&#8220;La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.</em></p>



<p><em>Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.</em></p>



<p><em>Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l&#8217;atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l&#8217;impronta dei sigilli, e l&#8217;assistenza dei testimoni a tutte le formalità.</em></p>



<p><em>L&#8217;atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.</em></p>



<p><em>Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l&#8217;atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti&#8221;.</em></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="sapere">Come si fa a sapere se una persona ha fatto Testamento</h2>



<p>Occorre innanzitutto sottolineare che <strong>l&#8217;art. 67 della legge notarile </strong>sancisce che il notaio non può fornire alcuna informazione in relazione a testamenti che sono redatti da soggetto ancora vivente.</p>



<p>Di conseguenza <strong>è possibile sapere se una persona ha fatto testamento solo successivamente al suo decesso.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="trovare">Come trovare un testamento</h2>



<p>Per capire come trovare un testamento occorre vedere se il testatore ha lasciato o meno indicazioni al riguardo.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="indicazioni">Il Testatore ha lasciato indicazioni</h3>



<p>Innanzitutto, per capire come trovare un testamento occorre vedere se il testatore ha depositato presso un notaio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un <strong>&#8220;testamento pubblico&#8221;</strong>, </li>



<li>un <strong>&#8220;testamento segreto&#8221;</strong>,</li>



<li>un <strong>&#8220;testamento olografo depositato presso un notaio&#8221;</strong>,</li>
</ul>



<p>allora si può interpellare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il <strong>notaio depositario</strong> (nel caso in cui se ne conosca il nominativo),</li>



<li>l<strong>&#8216;Archivio Notarile</strong> dove sono stati riversati i suoi atti, nel caso in cui il notaio abbia cessato l&#8217;attività.</li>
</ul>



<p>Nel caso dei notai del Collegio di Padova, l&#8217;Archivio Notarile di competenza è a Padova in via degli Scrovegni n. 5.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="noindicazioni">Il Testatore non ha lasciato indicazioni</h3>



<p>Se il testatore non ha lasciato indicazioni sul nome del notaio depositario del testamento (ciò che si rende evidentemente consigliabile), la ricerca del notaio può essere effettuata presso il <strong>Consiglio Notarile competente per territorio </strong>nella località in cui operava il notaio presso il quale presumibilmente il testatore si è recato.</p>



<p>Per i notai padovani, il Consiglio notarile di appartenenza è a Padova in via Berchet n. 17.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Registro">Registro Generale dei testamenti</h2>



<p>Un altro sistema di ricerca per capire come trovare un testamento è quello di consultare in modalità esclusivamente telematica il <strong>&#8220;Registro Generale dei Testamenti</strong>&#8220;.</p>



<p>Il Registro Generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in<strong> Italia </strong>o <strong>all&#8217;estero</strong>.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Convenzione Internazionale di Basilea</h4>



<p>Attraverso il Registro generale dei Testamenti può essere chiesto al competente organismo di uno Stato estero aderente alla &#8220;<strong>Convenzione internazionale di Basilea</strong>&#8221; il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell&#8217;organismo, relativi alla persona deceduta.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Basilea</h4>



<p>Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l&#8217;Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina. </p>



<p>Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la <strong>certificazione delle iscrizioni </strong>risultanti a nome della persona defunta e l&#8217;indicazione dell&#8217;archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="olografo">Registro generale dei Testamenti e Testamento olografo</h2>



<p>Occorre evidenziare che il Registro Generale dei Testamenti può dare notizia solo dell&#8217;esistenza dei <strong>&#8220;testamenti pubblici&#8221;</strong>, dei <strong>&#8220;testamenti segreti&#8221;</strong> e dei <strong>&#8220;testamenti olografi depositati&#8221;</strong> (formalmente) presso un notaio (quest&#8217;ultimo è il caso piuttosto raro nella pratica, in cui l&#8217;autore di un testamento olografo chieda al notaio la redazione di un &#8220;atto di deposito&#8221; di detto testamento);</p>



<p>Il <strong>Registro Generale dei Testamenti</strong> <strong>non fornisce notizia </strong>dell&#8217;esistenza di <strong>altri &#8220;testamenti&#8221; olografi,</strong> e quindi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>sia di quelli <strong>depositati &#8220;fiduciariamente&#8221;</strong> a un notaio;</li>



<li>sia di quelli che <strong>il testatore abbia tenuto presso di sé</strong>.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="consigliabile">Cosa è consigliabile</h2>



<p>E&#8217; opportuno che chiunque abbia redatto un testamento, in qualunque forma esso sia, dia notizia ai propri cari dell&#8217;esistenza del testamento (non del contenuto) e ai soggetti beneficiari per agevolarne in futuro la reperibilità, fermo restando che sarebbe sempre opportuno rivolgersi ad un notaio prima di redigere le proprie &#8220;ultime volontà&#8221; anche per poter procedere in modo corretto ed opportunamente informati.</p>



<p>In conclusione si può dire che&nbsp;non si può avere sempre certezza sull’esistenza o meno di un testamento.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/come-trovare-un-testamento/">Come trovare un testamento e dove rivolgersi per pubblicarlo</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tutela dei legittimari: i presupposti e le azioni</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/tutela-dei-legittimari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 15:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=9779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le forme di tutela a cui hanno diritto i legittimari lesi nei loro diritti o pretermessi dal defunto. Le modalità di esercizio delle tutele a la prescrizione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/tutela-dei-legittimari/">La tutela dei legittimari: i presupposti e le azioni</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--29"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#tutela">Tutela dei legittimari (artt. 553-564 c.c.)</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--30"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#azione">L&#8217;azione di riduzione (art. 553 c.c. ss.)</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--32"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#condizioni">Condizioni per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di riduzione</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--33"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#accettazione">Accettazione con beneficio d&#8217;inventario (art 564 c.c. comma 1)</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--34"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#imputazione">Imputazione del legittimario (art 564 c.c. comma 2)</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--35"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#procedimento">Procedimento di riduzione </a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--36"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#determinazione">Determinazione della disponibile (art. 556 c.c.)</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--37"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#disposizioni">Riduzione delle disposizioni lesive</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--38"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#restituzione">Restituzione (a tutela dei legittimari)</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--39"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#opposizione">Opposizione alla donazione</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--40"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#simulazione">L&#8217;azione di simulazione a tutela dei legittimari</a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading" id="tutela">La tutela dei legittimari (artt. 553-564 c.c.)</h2>



<p>I legittimari sono determinati soggetti cui il codice civile attribuisce una specifica forma di tutela in sede successoria. Sono legittimari rispetto al defunto i figli ed i loro discendenti in linea retta, il coniuge, e, laddove non vi siano discendenti, gli ascendenti. La quota di legittima è tutelata tanto laddove si apra la successione testamentaria quanto laddove si tratti di successione legittima (ove per successione legittima si intende la successione aperta in difetto di disposizioni testamentarie, ma è cosa ben diversa dalla quota di legittima e dalla tutela dei legittimari).</p>



<p>La tutela dei legittimari è garantita attraverso due rimedi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il <strong>divieto di porre pesi e condizioni</strong> sulla quota loro spettante, pena la nullità della disposizione testamentaria lesiva (salvo che si tratti di legati posti a carico dell&#8217;intera eredità &#8211; e gravanti, quindi, anche sulla disponibile &#8211; o del legittimario istituito erede in una quota superiore a quella di riserva);</li>



<li>l<strong>&#8216;azione di riduzione </strong>(cui consegue l&#8217;azione di restituzione).</li>
</ul>



<p>Il codice civile agli articoli da 553 a 564, si occupa della tutela dei legittimari, intitolando la relativa sezione come <em>&#8220;della reintegrazione della quota riservata ai legittimari&#8221;.</em></p>



<p>La forma di tutela identificata come l&#8217;<strong>azione di riduzione</strong>, consta in realtà, come ha rilevato la dottrina più attenta, di <strong>tre azioni autonome</strong>, ancorché <strong>strettamente connesse</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>l&#8217;azione di riduzione in senso stretto</strong>;</li>



<li><strong>l&#8217;azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte</strong>;</li>



<li><strong>l&#8217;azione di restituzione contro i terzi acquirenti.</strong></li>
</ul>



<p><strong>La prima azione</strong> ha lo scopo di fare accertare l&#8217;<em>an</em> e il <em>quantum</em> della lesione e conseguentemente di far dichiarare l&#8217;inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, le quali eccedano la quota di cui il testatore poteva disporre.</p>



<p><strong>La seconda azione</strong> e <strong>la terza azione</strong>, successive alla prima, hanno lo scopo di recuperare al patrimonio del legittimario i beni oggetto delle disposizioni lesive rese inefficaci dall&#8217;azione di riduzione.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="azione">L&#8217;azione di riduzione (art. 553 c.c. ss)</h2>



<p>L&#8217;azione di riduzione è un&#8217;azione volta a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>accertare</strong>  l&#8217;esistenza della lesione della legittima;</li>



<li><strong>far dichiarare</strong> l&#8217;inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della legittima;</li>



<li><strong>ottenere la restituzione</strong> dei beni oggetto della disposizione ridotta.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Caratteristiche </h3>



<p>L&#8217;azione di riduzione per la tutela dei legittimari</p>



<p><strong>Non è un&#8217;azione di nullità</strong></p>



<p>Le<strong> disposizioni testamentarie</strong> e <strong>donative</strong> riducibili sono, quindi, per definizione <strong>valide</strong>, considerato che lo scopo dell&#8217;azione di riduzione è di renderle inefficaci solo nei confronti del legittimario attore.</p>



<p>Al contrario, in caso di invalidità (nullità o annullabilità), esse devono essere impugnate con le relative azioni, che, se esercitate vittoriosamente, non si limitano a rendere le disposizioni impugnate semplicemente inefficaci nei confronti dell&#8217;attore, ma fanno sì che l&#8217;oggetto delle disposizioni rientri per intero nell&#8217;asse.</p>



<p><strong>Non è un&#8217;azione di rescissione o di risoluzione</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Gli istituti della <strong>rescissione</strong> e della <strong>risoluzione </strong>colpiscono direttamente il negozio per un vizio originario o sopravvenuto;</li>



<li><strong>l&#8217;azione di riduzione</strong> non tocca le disposizioni lesive, ma si limita, quindi, a renderle inoperanti nei confronti del legittimario che ha esperito vittoriosamente l&#8217;azione.</li>
</ul>



<p><strong>Si tratta di un&#8217;azione di accertamento costitutivo</strong></p>



<p>L&#8217;azione di riduzione accerta l&#8217;esistenza della lesione di legittima e delle altre condizioni dell&#8217;azione e, dall&#8217;accertamento, consegue, pertanto, automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario.</p>



<p><strong>Si tratta di un&#8217;azione di inefficacia relativa e sopravvenuta</strong></p>



<p>L&#8217;opinione della dottrina è nel senso che l&#8217;azione di riduzione rappresenta un fenomeno di inefficacia successiva (totale o parziale), dell&#8217;atto di disposizione colpito dalla riduzione. </p>



<p>La sentenza di riduzione, pertanto, non attua un nuovo trasferimento dei beni al patrimonio del defunto, ma opera in modo che il trasferimento, posto in essere dal defunto con le disposizioni lesive, si consideri non avvenuto nei confronti del legittimario.</p>



<p><strong>Si tratta di un&#8217;azione personale</strong></p>



<p>Non è diretta <em>erga omnes</em> o verso qualsiasi possessore o proprietario dei beni oggetto delle disposizioni riducibili, ma solo contro i destinatari delle disposizioni medesime (donatario, erede, legatario).</p>



<p><strong>Si tratta di un&#8217;azione con effetti retroattivi reali</strong></p>



<p>I suoi effetti retroagiscono, quindi, al momento dell&#8217;apertura della successione, non solo fra le parti, ma anche nei confronti dei terzi, salvo eccezioni e salvo i temperamenti derivanti dalla riforma degli artt. 561 e 563 realizzata dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.</p>



<p>Ciò è confermato dall&#8217;art. 561 c.c. che affranca gli immobili restituiti al legittimario da ogni peso e ipoteca.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="prescrizione">Prescrizione </h2>



<p>L&#8217;azione di riduzione è un&#8217;azione che si prescrive in 10 anni dall&#8217;apertura della successione.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="condizioni">Condizioni per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di riduzione </h2>



<p>L&#8217;azione di riduzione (a tutela dei legittimari) è sottoposta a <strong>due condizioni </strong>a carico dell&#8217;attore legittimario, previste dall&#8217;art. 564 c.c..</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="accettazione">Accettazione con beneficio d&#8217;inventario (art. 564 c.c. comma 1)</h4>



<p>La prima tutela per i legittimari è prevista dal <strong>primo comma dell&#8217;art. 564 c.c.,</strong> che stabilisce che: <em>&#8220;Il legittimario che non ha accettato l&#8217;eredità col beneficio d&#8217;inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all&#8217;eredità. </em></p>



<p><em>Questa disposizione non si applica all&#8217;erede che ha accettato col beneficio d&#8217;inventario e che ne è decaduto&#8221;</em></p>



<p>La <strong>prima condizione</strong> per poter esperire l&#8217;azione di riduzione è che vi sia accettazione con beneficio d&#8217;inventario da parte del legittimario leso (salvo che si tratti di legittimario pretermesso).</p>



<p>Essa è necessaria solo in presenza di legittimari e donatari non istituiti eredi, assolvendo la funzione di garantire i legatari e donatari estranei all&#8217;eredità in ordine all&#8217;effettiva entità del patrimonio.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="imputazione">Imputazione del legittimario (art. 564 c.c. comma 2)</h4>



<p>La seconda tutela per i legittimari è prevista al <strong>secondo comma dell&#8217;art. 564 c.c.,</strong> che dispone che: <em>&#8220;In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato&#8221;</em>.</p>



<p>La <strong>seconda</strong> <strong>condizione</strong> per poter esperire l&#8217;azione di riduzione è che vi sia imputazione ex se di tutte le liberalità ricevute dal defunto, siano esse donazioni (che non siano esenti da collazione ex art. 564 comma 5 c.c.), legati o lasciti testamentari a titolo universale, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="procedimento">Procedimento di riduzione </h2>



<p>Il procedimento di riduzione avviene mediante le seguenti fasi:</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="determinazione"><strong>1. Determinazione della disponibile </strong>(art. 556 c.c.)</h3>



<p>L&#8217;art. 556 c.c. dispone che: <em>&#8220;Per determinare l&#8217;ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. </em></p>



<p><em>Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull&#8217;asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre&#8221;</em>.</p>



<p>Ai sensi dell&#8217;art. 556 c.c., quindi, per il suo esperimento occorre in via prioritaria procedere al calcolo del patrimonio del <em>de cuius</em>, che si ottiene sottraendo i debiti al patrimonio ereditario ed aggiungendovi le donazioni fatte in vita dal de cuius (secondo la formula <strong>relictum-debiti+donatum</strong>).</p>



<p>È necessario anzitutto formare la massa ereditaria, facendo riferimento al valore che avevano al momento dell&#8217;apertura della successione.</p>



<p>Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione a<strong> Sezione Unite</strong>, con<strong> sentenza 12 giugno 2006 n. 13524</strong> ha statuito che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>Ai fini dell&#8217;individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell&#8217;ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento alla <strong>situazione esistente al momento dell&#8217;apertura della successione </strong>e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell&#8217;azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.</em></p>



<p></p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading" id="disposizioni"><strong>2) Riduzione delle disposizioni lesive</strong> </h3>



<p>Il legislatore stabilisce un ordine affinché si possa procedere alla riduzione delle fattispecie lesive della legittima:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>prima si deve, quindi, procedere alla <strong>riduzione delle quote legali ab intestato</strong> (art. 553 c.c.);</li>



<li>poi, si passa alla <strong>riduzione delle disposizioni testamentarie</strong> (artt. 554 e 558 c.c.);</li>



<li>infine, se neanche con questa riduzione si riesce ad integrare la legittima, si procede alla <strong>riduzione delle donazioni</strong> (artt. 555 e 559 c.c.).</li>
</ul>



<p><strong>A) Riduzione delle quote ab intestato </strong></p>



<p><strong>L&#8217;art. 553 c.c.</strong> dispone che: <em>&#8220;Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell&#8217;articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati&#8221;</em>.</p>



<p><strong>B) Riduzione delle disposizioni testamentarie</strong></p>



<p><strong>L&#8217;art. 554 c.c.</strong> dispone che: <em>&#8220;Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima&#8221;.</em></p>



<p><strong>L&#8217;art. 558 c.c.</strong> prevede che: <em>&#8220;La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.<br>Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari&#8221;</em>.</p>



<p><strong>C) Riduzione delle donazioni</strong></p>



<p><strong>L&#8217;art. 555 c.c.</strong> sancisce che: <em>&#8220;Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.<br>Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento&#8221;.</em></p>



<p><strong>L&#8217;art. 559 c.c.</strong> dispone che: <em>&#8220;Le donazioni si riducono cominciando dall&#8217;ultima e risalendo via via alle anteriori&#8221;.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading" id="restituzione"><strong>3) Restituzione (a tutela dei legittimari)</strong></h3>



<p>È l&#8217;azione con cui il legittimario, che abbia vittoriosamente esperito l&#8217;azione di riduzione, mira a recuperare il bene oggetto dell&#8217;atto di liberalità, reso inefficace nei suoi confronti, libero da ogni peso o ipoteca nei limiti di cui all&#8217;art. 2652 n. 8 c.c.</p>



<p>Trattasi, pertanto, di <strong>azione reale</strong>, potendo essere esperita:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>contro il beneficiario dell&#8217;atto colpito da riduzione</strong>;</li>



<li><strong>contro i suoi aventi causa </strong>che possono liberarsi dall&#8217;obbligo della restituzione in natura pagando l&#8217;equivalente in denaro.</li>
</ul>



<p>L&#8217;azione di restituzione <strong>contro gli aventi causa</strong> del beneficiario della disposizione lesiva, salvi gli effetti del possesso in buona fede per i beni mobili, è esperibile al ricorrere delle seguenti condizioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il <strong>bene</strong> oggetto dell&#8217;attribuzione ridotta deve essere stato<strong> alienato</strong> dal donatario, legatario o erede;</li>



<li>il donatario, legatario o l&#8217;erede devono essere stati <strong>preventivamente e infruttuosamente escussi </strong>dal legittimario;</li>



<li>in caso di donazione avente ad oggetto un<strong> bene immobile</strong>, <strong>non</strong> devono essere trascorsi <strong>più di 20 anni</strong> dalla trascrizione dell&#8217;atto di liberalità al momento della proposizione dell&#8217;azione di riduzione (art. 563 c.c.);</li>



<li>in caso di <strong>acquisti immobiliari a titolo oneroso </strong>da donatario, legatario o erede in base a un <strong>atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di riduzione</strong>, <strong>non</strong> devono essere trascorsi <strong>più di 10 anni </strong>dall&#8217;apertura della successione al momento della trascrizione della domanda stessa ex art. 2652 n. 8 c.c.</li>



<li>l&#8217;azione deve proporsi secondo <strong>l&#8217;ordine cronologico</strong> delle alienazioni, cominciando dall&#8217;ultima.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="opposizione">Opposizione alla donazione</h2>



<p><strong>L&#8217;art. 563, comma 4, c.c. </strong>dispone che: <em>&#8220;Salvo il disposto del numero 8) dell&#8217;articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all&#8217;articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del <strong>coniuge</strong> e dei <strong>parenti in linea retta del donante</strong> che abbiano <strong>notificato </strong>e<strong> trascritto,</strong> nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un <strong>atto stragiudiziale </strong></em>di opposizione alla donazione.</p>



<p><em>Il diritto dell&#8217;opponente è personale e rinunziabile. L&#8217;opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione&#8221;.</em></p>



<p>Il quarto comma dell&#8217;art. 563 c.c., quindi, riconoscendo al coniuge e ai parenti in linea retta del donante la possibilità di fare opposizione alla donazione, prevede uno strumento di tutela delle attese di futuri, potenziali legittimari, eccezionalmente utilizzabile prima ancora che la successione sia aperta.</p>



<p>Si tratta dunque di atto stragiudiziale, che deve essere trascritto nei registri immobiliari, con il quale i coniugi e i parenti in linea retta del donante (ossia i potenziali legittimari) notificano al donatario e ai suoi aventi causa al fine di ottenere la sospensione del termine ventennale di cui all&#8217;art. 563 comma 1, c.c., salva la sua rinnovazione prima che tale termine sia trascorso.</p>



<p>In questo modo, i potenziali legittimari si tutelano contro l&#8217;acquirente del bene donato, il quale potrebbe consolidare il suo acquisto qualora il donante sopravviva per venti anni alla donazione (l&#8217;azione di riduzione, infatti, non è proponibile quando il <em>de cuius</em> è in vita).</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="simulazione">Azione di simulazione a tutela del legittimario</h2>



<p>Si tratta di un&#8217;azione con cui il legittimario, che intenda agire per la riduzione di una donazione lesiva della sua quota di riserva, mira a far accertare la reale natura donativa dell&#8217;attribuzione dissimulata dietro l&#8217;apparenza di un contratto a titolo oneroso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/tutela-dei-legittimari/">La tutela dei legittimari: i presupposti e le azioni</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La collazione: presupposti giuridici ed effetti &#8211; La dispensa</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/collazione-ereditaria-737c-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 16:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=9753</guid>

					<description><![CDATA[<p>La collazione ereditaria: presupposti giuridici oggettivi e soggettivi e conseguenze. Gli effetti e la tutela della legittima. La dispensa da collazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/collazione-ereditaria-737c-c/">La collazione: presupposti giuridici ed effetti &#8211; La dispensa</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<h2 class="wp-block-heading" id="Definizione">Definizione</h2>



<p>L&#8217;istituto della collazione viene disciplinato <strong>dall&#8217;art. 737 del codice civile</strong>.</p>



<p>La norma in esame stabilisce che: <em>&#8220;I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.<br>La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile&#8221;.</em></p>



<p>Dalla lettura dell&#8217;art. 737 c.c. si evince che la collazione è l&#8217;atto con il quale <strong>determinati soggetti</strong> (figli, loro discendenti e coniuge), che hanno <strong>accettato l&#8217;eredità</strong>, conferiscono alla massa ereditaria, le <strong>liberalità</strong>, sia <strong>dirette</strong> che <strong>indirette</strong>, <strong>ricevute in vita dal defunto</strong>, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.</p>



<p>La dispensa produce effetti solo nei limiti della quota disponibile.</p>



<p>L&#8217;obbligazione di conferire le liberalità rientra fra le c.d. <strong>obbligazioni restitutorie</strong> e si attua attraverso il conferimento che costituisce un atto di adempimento.</p>



<p>Il valore dei beni da collazionare è quello del <strong>tempo dell&#8217;apertura della successione</strong> (artt. 747, 750 e 751 c.c.)</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Presupposti">Presupposti</h2>



<p>I presupposti affinché sorga l&#8217;obbligazione collatizia sono costituiti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>dalla <strong>qualità di donatario</strong> del soggetto tenuto alla collazione;</li>



<li>dalla <strong>qualità di discendente</strong> o di <strong>coniuge</strong> o di <strong>unito civilmente</strong> al <em>de cuius</em> del soggetto tenuto alla collazione;</li>



<li>dalla <strong>qualità di coerede</strong>, legittimario o testamentario, del soggetto tenuto alla collazione;</li>



<li>dall&#8217;<strong>esistenza di un <em>relictum</em></strong> da dividere;</li>



<li>dall&#8217;<strong>assenza di una dispensa</strong> da collazione.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="Fondamento">Fondamento </h2>



<p>La dottrina ha particolarmente approfondito la ragione giustificatrice dell&#8217;istituto della collazione, proponendo una serie di teorie.</p>



<p>Tra le tante teorie sembra preferibile la teoria che, con realistico riferimento allo scopo dell&#8217;istituto in esame, parla di <strong>anticipazione di eredità</strong>.</p>



<p>Secondo tale teoria, pertanto, la ratio dell&#8217;istituto, risiederebbe nel fatto che le donazioni fatte ai soggetti destinati a rivestire la qualifica di eredi costituirebbero <strong>un&#8217;anticipazione dell&#8217;eredità</strong>, sicché il computo di esse, ai fini della divisione del patrimonio ereditario, andrebbe a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni fatte in vita dal <em>de cuius</em> altrimenti potrebbero determinare tra i coeredi.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Forme">Forme </h2>



<p>La legge prevede due forme di collazione: <strong>in natura </strong>e<strong> per imputazione</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="natura">In natura</h3>



<p>La collazione in natura avviene attraverso un vero e proprio atto di trasferimento del bene che è stato donato nella massa ereditaria da dividere. </p>



<p>Questa forma di collazione può avere luogo nel solo caso che i beni donati da restituire siano beni immobili e non siano stati alienati dal donatario né ipotecati.</p>



<p>Anche in tale ultima ipotesi, tuttavia, il coerede-donatario ha la facoltà di scegliere la collazione per imputazione (art. 746 c.c.)</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="imputazione">Per imputazione</h3>



<p>La collazione, può avvenire anche per imputazione, ossia calcolando il valore di quanto donato e riducendo della misura corrispondente la quota del coerede donatario.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Eccezioni">Eccezioni </h2>



<p>Non sono soggette all&#8217;istituto della collazione, per espressa disposizione di legge:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>le spese per il mantenimento, l&#8217;educazione, la malattia e le nozze</strong></li>
</ul>



<p>Ai sensi <strong>dell&#8217;art. 742 c.c</strong>.: &#8220;<em>Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze</em>.</p>



<p><em>Le spese per il corredo nuziale e quelle per l&#8217;istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto</em>.</p>



<p><em>Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell&#8217;articolo 770&#8243;.</em></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Donazioni di modico valore</strong></li>
</ul>



<p>Ai sensi dell&#8217;art. 738 c.c., non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Dispensa">Dispensa</h2>



<p>La dispensa dalla collazione è espressamente prevista dall&#8217;art. 737 c.c.. Si tratta di un negozio giuridico con il quale il donante esonera il donatario dall&#8217;obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione.</p>



<p>Ai sensi dell&#8217;art. 737, secondo comma, c.c., la collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.</p>



<p>La norma vuole solo riconfermare il principio dell&#8217;intangibilità della quota di riserva.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="Struttura">Struttura della dispensa </h3>



<p>Quanto alla struttura della dispensa da collazione, occorre rilevare che si tratta di un <strong>negozio a causa di morte</strong>. Non vi è alcun dubbio che la dispensa rappresenti una deroga al principio per cui il negozio a causa di morte si identifica con il negozio testamentario.</p>



<p>La collazione è, destinata a produrre i suoi effetti soltanto dopo la morte del <em>de cuius</em>, andando ad incidere solo allora nel rispettivo assetto successorio &#8211; patrimoniale dei coeredi discendenti.</p>



<p>E&#8217; un <strong>negozio <em>mortis causa</em> sia pure a struttura <em>inter vivos</em></strong>, se contenuta in un atto <em>inter vivos</em> (donazione o atto posteriore).</p>



<p>Si tratta di un regolamento destinato a disciplinare situazioni conseguenti in modo originario e tipico alla morte di una persona, ma destinato ad operare nella sfera giuridica dei soggetti interessati prima ed indipendentemente dall&#8217;apertura della successione.</p>



<p>L&#8217;istituto della collazione costituisce l&#8217;unico esempio (accanto alla dispensa dall&#8217;imputazione ex se, che è una condizione per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di riduzione) offerto dal nostro diritto positivo di negozio <em>mortis causa </em>a struttura <em>inter vivos</em>.</p>



<p>La dispensa costituisce una liberalità supplementare e può essere contenuta:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nella stessa donazione;</li>



<li>in un successivo testamento;</li>



<li>in un successivo atto tra vivi.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="Natura">Natura giuridica della dispensa</h3>



<p>Discusso se la dispensa da collazione costituisca una clausola accessoria al contratto di donazione ovvero un negozio autonomo ancorchè ad esso collegato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nel primo caso la forma richiesta sarebbe quella della donazione;</li>



<li>nel secondo caso la forma sarebbe libera.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="istituti">Istituti affini</h2>



<p>La collazione è caratterizzata dall&#8217;attrazione, nella successione a causa di morte, di atti di disposizione compiuti dal defunto in vita (donazioni).</p>



<p>Ci sono anche altri istituti che riguardano la successione dei legittimari e sono caratterizzati da una forza attrattiva, più o meno intensa, che va dal puro calcolo aritmetico senza spostamenti patrimoniali (<strong>riunione fittizia</strong> e <strong>imputazione sulla legittima</strong>) fino all&#8217;impugnativa per fare dichiarare l&#8217;inefficacia di liberalità (<strong>riduzione delle donazioni</strong>).</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="Riduzione">Riduzione delle donazioni</h3>



<p>L&#8217;istituto della riduzione delle donazioni si distingue dall&#8217;istituto della collazione sotto vari aspetti.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Fondamento</strong></li>
</ul>



<p>La <strong>collazione</strong> mira ad assicurare tra i soggetti tenuti a conferire la parità di trattamento con altri coeredi, i quali abbiano beneficiato, durante la vita del <em>de cuius</em>, di donazioni disposte da quest&#8217;ultimo;</p>



<p>La <strong>riduzione delle donazioni</strong>, che segue alla c.d. riunione fittizia, ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario, in modo da reintegrare la quota di riserva.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Oggetto</strong></li>
</ul>



<p>La <strong>collazione</strong> mira a riportare alla massa tutti i beni donati dal <em>de cuius</em>;</p>



<p>La <strong>riduzione delle donazioni</strong> ha lo scopo di recuperare quella parte dei beni donati necessari per reintegrare la quota di riserva.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Legittimazione</strong></li>
</ul>



<p><strong>L&#8217;azione di riduzione</strong> spetta al legittimario leso nella quota di legittima contro qualunque donatario sia pure non erede del defunto;</p>



<p>Il diritto alla <strong>collazione</strong> è attribuito reciprocamente ai discendenti e al coniuge o all&#8217;unito civilmente contro il coerede che ha ricevuto una donazione del <em>de cuius</em> e non sia stato espressamente dispensato.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="Riunione">Riunione fittizia</h3>



<p>L&#8217;istituto della riunione fittizia si distingue dall&#8217;istituto della collazione in quanto:</p>



<p>La<strong> Collazione</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>opera <strong>solo</strong> in presenza di una <strong>comunione ereditaria</strong>; </li>



<li>mira a mantenere un certo <strong>equilibrio tra le porzioni ereditarie</strong>; </li>



<li>è disciplinata da norme <strong>derogabili</strong>; </li>



<li>interessa <strong>solo</strong> le donazioni fatte ai <strong>soggetti tenuti alla collazione</strong>. </li>
</ul>



<p>La <strong>riunione fittizia</strong>, invece:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>opera<strong> solo</strong> in presenza di <strong>legittimar</strong>i;</li>



<li>mira a <strong>determinare la quota disponibile</strong>;</li>



<li>è disciplinata da <strong>norme inderogabili</strong>;</li>



<li>interessa <strong>tutte</strong> le donazioni fatte in vita dal de cuius.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="imputazione">Imputazione sulla legittima</h3>



<p>Diversa dall&#8217;imputazione, quale modo di conferimento, è l&#8217;imputazione prevista dal secondo comma dell&#8217;art. 564, detta anche <strong>imputazione ex se</strong>.</p>



<p>Essa costituisce un onere per il legittimario il quale se vuole agire in riduzione, deve &#8220;imputare&#8221; alla sua porzione di legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.</p>



<p>L&#8217;affinità si riduce solo al fatto che anche l&#8217;imputazione in tema di collazione comporta un&#8217;operazione contabile e non un effettivo trasferimento del bene. </p>



<p>Per il resto la differenza è nettissima, salvo un riferimento all&#8217;oggetto: ogni cosa che è esente da collazione è pure esente da imputazione ex se (art. 564, quinto comma c.c.).</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="volontaria">La collazione volontaria </h2>



<p>La prevalente dottrina e la giurisprudenza della Corte di Cassazione considerano derogabile il regime della collazione, nel senso che il donante può imporre la collazione fuori dei limiti oggettivi e soggettivi espressamente previsti dalla legge, vale a dire tra soggetti diversi dai propri discendenti o coniuge o l&#8217;unito civilmente ovvero per le donazioni che non devono essere conferite.</p>



<p>L&#8217;ammissibilità della collazione volontaria si basa sul carattere dispositivo delle norme che disciplinano l&#8217;istituto della collazione e sulla correlativa mancanza di un divieto giuridico.</p>



<p>Sul punto si segnala una pronuncia della <strong>Cassazione, 3 gennaio, 1997 n. 1</strong> che ha statuito che: &#8220;<em>se il fondamento della collazione sta nella presunta volontà del testatore, ne consegue che, come questi può dispensare l&#8217;erede dall&#8217;eseguirla, così può estenderla oltre i casi previsti dalla legge, imponendola anche per quelle liberalità e spese che ai sensi dell&#8217;art. 742 c.c. non vi sarebbero normalmente soggette</em>.</p>



<p><em>Questa norma non contiene infatti un principio inderogabile che ponga un limite alla volontà del testatore, posto che la legge gli riconosce il diritto potestativo di disporre dei suoi beni dopo la morte (art. 787 c.c.). L&#8217;imposizione della collazione anche a quelle erogazioni che normalmente ne sono esenti costituisce infatti uno strumento attraverso il quale il testatore può incidere sulla misura delle attribuzioni patrimoniali</em>&#8220;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/collazione-ereditaria-737c-c/">La collazione: presupposti giuridici ed effetti &#8211; La dispensa</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il patto di famiglia: la disciplina dell&#8217;istituto e lo scopo perseguito</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/il-patto-di-famiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 09:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=9717</guid>

					<description><![CDATA[<p>La disciplina e le norme che regolano l'istituto del patto di famiglia: quali sono gli interessi tutelati e quale la disciplina. Requisiti soggettivi ed oggettivi.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--58"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#caratteri">Caratteri dei patto di famiglia</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--61"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#elementi">Gli elementi accidentali apposti al patto di famiglia</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--62"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#Impugnazione">L&#8217;impugnazione del patto di famiglia</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--63"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#Scioglimento">Lo scioglimento</a></div>
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<p>Il patto di famiglia è un istituto che è stato introdotto con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (in vigore dal 16 marzo 2006), recante <em>&#8220;le modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia&#8221;</em> che ha inserito, nel Titolo IV del Libro II del codice civile, il nuovo Capo V-bis, suddiviso in sette articoli che vanno dal 768 bis all&#8217;art. 768-octies.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Definizione">Definizione</h2>



<p>L&#8217;art. 768-bis, offre la nozione di patto di famiglia disponendo che:</p>



<p><em>&#8220;È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l&#8217;imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l&#8217;azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti&#8221;.</em></p>



<p>Dalla norma in esame si evince che si tratta di un <strong>contratto </strong>con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie,</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>l&#8217;imprenditore</strong> trasferisce, in tutto o in parte, <strong>l&#8217;azienda</strong> e</li>



<li>il <strong>titolare </strong>di <strong>partecipazioni societarie</strong> trasferisce, in tutto o in parte, le proprie <strong>quote</strong>, ad uno o più discendenti.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="Funzione">Funzione del patto di famiglia</h2>



<p>Consente al titolare di un&#8217;attività economica di dare, essendo ancora in vita, una destinazione stabile all&#8217;impresa a favore dei propri discendenti prevedendo eventuali dispute successorie e il rischio che queste conducano ad una frammentazione della titolarità del complesso aziendale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="caratteri">Caratteri del patto di famiglia</h2>



<p>Il patto di famiglia ha le seguenti caratteristiche:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>è un<strong> contratto</strong>, dal che ne discende l&#8217;applicabilità della normativa generale in tema di contratto (artt. 1321 e ss c.c.);</li>



<li>è un<strong> contratto</strong> <strong>nominato</strong> in quanto viene espressamente disciplinato dal legislatore; </li>



<li>è un <strong>contratto a forma solenne</strong> per la cui conclusione è necessaria la forma dell&#8217;atto pubblico, a pena di nullità, del medesimo patto;</li>



<li>è un <strong>contratto consensuale</strong>, in quanto il semplice consenso legittimamente manifestato dalle parti produce immediatamente il trasferimento dei diritti relativi all&#8217;azienda e/o partecipazioni societarie in capo all&#8217;assegnatario;</li>



<li>è un <strong>contratto <em>inter vivos</em> </strong>e non <em>mortis causa,</em> in quanto i suoi effetti sono immediati e non già subordinati all&#8217;evento della morte del disponente;</li>



<li>è un <strong>contratto a titolo gratuito</strong> avvenendo il trasferimento dei beni e dei diritti da parte del disponente senza corrispettivo;</li>



<li>è un <strong>contratto con finalità divisionale e di regolamentazione preventiva dei rapporti successori</strong>: secondo la tesi maggioritaria, esso consente al disponente già durante la sua vita l&#8217;estromissione dell&#8217;azienda o delle partecipazioni sociali dalla futura comunione ereditaria con ciò favorendo e  semplificando le operazioni divisionali e realizzando, in tale modo, una <strong>eccezione al divieto dei patti successori </strong>sancito dall&#8217;articolo 458 c.c. peraltro ammessa per espressa previsione legislativa.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="Presupposti">Presupposti</h2>



<p>Il patto di famiglia presuppone la conclusione in forma di <strong>atto pubblico</strong>, a pena di nullità, ai sensi dell&#8217;art. 768-ter c.c.. </p>



<p>Si tratta, pertanto, di un contratto formale, in quanto esso deve rivestire la forma dell&#8217;atto pubblico (art. 2699 c.c.): il requisito formale è richiesto testualmente, sotto pena di nullità, quindi la forma, <em>ad substantiam</em>, integra un elemento essenziale del contratto (artt. 1325, 1418 c.c.).</p>



<p>Il legislatore, nel prescrivere la forma dell&#8217;atto pubblico, ha riconosciuto la necessità dell&#8217;intervento di un soggetto qualificato, il <strong>notaio</strong>, in un ambito così particolare, come è quello dei rapporti familiari, avente la finalità di assicurare una corretta composizione dei reciproci interessi, in attuazione di quelli che sono gli intenti che le parti hanno in animo di perseguire.</p>



<p>Altro presupposto fondamentale è la partecipazione del <strong>coniuge</strong> <strong>e </strong>di tutti coloro che sarebbero<strong> legittimari</strong> ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell&#8217;imprenditore, ai sensi dell&#8217;art. 768-quater c.c..</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Contenuto">Contenuto</h2>



<p>Quanto al contenuto, ai sensi dell&#8217;art. 768-quater c.c., il patto di famiglia deve prevedere che i discendenti assegnatari dell&#8217;azienda o delle partecipazioni societarie liquidino gli altri partecipanti al contratto ove questi non vi rinunzino con il pagamento di una somma corrispondente (o di beni in natura, il cui valore equivale) al valore delle quote riservate ai legittimari.</p>



<p>L&#8217;art. 768-quater c.c., prosegue al suo terzo comma, affermando che i beni assegnati in liquidazione vengono imputati alle <strong>quote di legittima</strong> loro spettanti a titolo di anticipata successione.</p>



<p>Quanto ricevuto<strong> </strong>dai <strong>partecipanti </strong>al patto <strong>non è soggetto a collazione o a riduzione</strong> (art. 768-quater c.c.)</p>



<p>L&#8217;assegnazione dei beni può essere disposta anche con <strong>successivo contratto</strong> che sia <strong>espressamente </strong>dichiarato <strong>collegato </strong>al primo.</p>



<p>Quanto ricevuto dai non assegnatari è imputato alla quota di legittima del ricevente.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="elementi">Gli elementi accidentali apposti al patto di famiglia</h2>



<p>Il patto di famiglia è un contratto necessariamente traslativo: il trasferimento a favore dell&#8217;assegnatario, dell&#8217;azienda o delle partecipazioni sociali è immediato e si configura come successione, nella titolarità del bene produttivo, per <em>atti tra vivi</em>.</p>



<p>Proprio la natura contrattuale del patto di famiglia giustifica l&#8217;apponibilità di elementi accidentali, quali la <strong>condizione</strong> e il <strong>termine</strong>.</p>



<p>Anche il patto di famiglia non si sottrae, entro i limiti di legge, alla possibilità di dare ingresso alle ragioni individuali per cui esso è compiuto, arricchendo il contenuto negoziale con elementi che non sono previsti dalla legge, definiti accidentali.</p>



<p>Le parti, ad esempio, potranno prevedere che l&#8217;effetto traslativo dell&#8217;azienda o delle partecipazioni societarie si produca solo nel momento in cui i destinatari di siffatte attribuzioni avranno interamente liquidato le quote degli altri legittimari non  assegnatari , secondo le stime previste in contratto. </p>



<p>Nondimeno, sarà possibile pattuire, ad esempio, che la nascita di un nuovo legittimario determinerà in maniera automatica il venir meno degli effetti del patto di famiglia.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Impugnazione">Impugnazione del patto di famiglia</h2>



<p>Il patto di famiglia può essere impugnato per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>vizi del consenso</strong>, a opera dei partecipanti a esso, entro un anno a norma degli artt. 1427 e s.s.;</li>



<li><strong>inosservanza dell&#8217;obbligo di pagamento </strong>cui sono tenuti gli assegnatari nei confronti dei legittimari sopravvenuti al patto all&#8217;epoca dell&#8217;apertura della successione ex art. 768 sexies c.c., primo comma,, a opera dei non partecipanti a esso, entro un anno dalla messa in mora ai sensi dell&#8217;art. 1206 c.c.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="Scioglimento"> Scioglimento </h2>



<p>Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che l&#8217;hanno concluso mediante:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>diverso contratto</strong>, avente le stesse caratteristiche e gli stessi presupposti del precedente;</li>



<li><strong>recesso</strong>, se espressamente previsto nel patto, attraverso dichiarazione resa agli altri contraenti e certificata da un notaio.</li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il legato in sostituzione di legittima: principi e funzionamento</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/legato-in-sostituzione-di-legittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=9624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legato in sostituzione di legittima, cos'è e in cosa consiste e quali sono le norme che lo disciplinano: la rinuncia ed il conseguimento della legittima.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/legato-in-sostituzione-di-legittima/">Il legato in sostituzione di legittima: principi e funzionamento</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<h2 class="wp-block-heading" id="legato-in-sostituzione">Legato in sostituzione di legittima: cos&#8217;è</h2>



<p>Il legato in sostituzione di legittima è disciplinato dall&#8217;art. 551 c.c.. La norma in commento dispone che: <em>&#8220;Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.</em></p>



<p><em>Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.</em></p>



<p><em>Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l&#8217;eccedenza il legato grava sulla disponibile&#8221;.</em></p>



<p>La disposizione in commento fa parte degli strumenti posti a tutela del legittimario ed è espressione del principio di intangibilità della legittima.</p>



<p>Il <strong>principio di intangibilità della legittima </strong>è il principio secondo il quale i diritti riservati dalla legge ai legittimari non possono essere pregiudicati dalle disposizioni testamentarie.</p>



<p>Il diritto alla quota di legittima, non può essere leso in alcun modo dalla volontà del <em>de cuius</em>. L&#8217;applicazione più notevole di questo principio è contenuta nell&#8217;<strong>art. 549 c.c.</strong>, nel quale è sancito il divieto di apporre pesi e condizioni di qualunque genere sulla quota di legittima. Si ritiene tuttavia, che nell&#8217;ambito del legato in sostituzione di legittima, questo principio trovi una deroga. Al testatore che disponga di un legato in sostituzione di legittima sarà dunque possibile apporre pesi o condizioni sul legato, avendo il legatario la possibilità di rinunciare al legato e conseguire la legittima.</p>



<p>Altra applicazione consiste nell&#8217;attribuzione dell&#8217;<strong>azione di riduzione </strong>accordata ai legittimarti allo scopo di far ridurre le disposizioni con le quali il <em>de cuius,</em> con donazione o nel testamento, abbia leso le loro quote di riserva.</p>



<p>Tale principio, tuttavia, subisce alcune <strong>eccezioni </strong>previste dalla legge:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i <strong>diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano</strong>, ai sensi dell&#8217;<strong>art. 540, secondo comma, c.c.</strong>, i quali possono gravare anche sulla quota di legittima spettante al coniuge o ai figli;</li>



<li>la <strong>sostituzione fedecommissaria</strong>, che può avere ad oggetto anche beni costituenti la legittima dell&#8217;istituito, ai sensi dell&#8217;<strong>art. 692 c.c.</strong>;</li>



<li>la c.d. <strong>cautela sociniana</strong>;</li>



<li>il l<strong>egato in sostituzione di legittima,</strong> dei quali si parlerà immediatamente.</li>
</ul>



<p>Con il legato in sostituzione di legittima il testatore priva il legittimario della quota ad esso riservata, sostituendola con una vocazione a titolo particolare, attributiva di beni determinati (legato di specie) o di un diritto di credito (legato obbligatorio), disponendo allo stesso tempo a titolo universale di tutto l&#8217;asse ereditario in favore esclusivo di altri.</p>



<p>Con lo strumento del legato in sostituzione di legittima il testatore, pertanto, sortisce l&#8217;effetto di escludere uno dei legittimari dalla comunione ereditaria.</p>



<p>Esso si considera espressione dell&#8217;autonomia testamentaria in quanto esso ha la funzione di soddisfare interessi del <em>de cuius </em>sia soggettivi che oggettivi, consententogli, dunque, di attribuire, ad uno o più legittimari, particolari beni dei quali evita l&#8217;eccessivo frazionamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Caratteri-del-legato">Caratteri del legato in sostituzione di legittima</h2>



<p>Il legato in sostituzione di legittima, ricorre quando il testatore, al fine di evitare che il legittimario acquisti la qualità di erede e di conseguenza entri a far parte della comunione ereditaria, dispone a favore del legittimario, un lascito a titolo particolare.</p>



<p>Tale lascito, se viene accettato, serve a soddisfare il legittimario di tutti i suoi diritti successori, impedendogli di chiedere beni ulteriori nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della quota di eredità che viene riservata a lui per legge.</p>



<p>L&#8217;art. 551 c.c. attribuisce al legatario un <strong>diritto di scelta</strong>, ossia può:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>decidere di <strong>conseguire il legato</strong>, aderendo, pertanto, alla disposizione testamentaria. In tal caso perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima non acquistando, in tal caso, la qualità di erede.  Di conseguenza esso rimane estraneo alla comunione ereditaria.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>rinunciare al legato</strong> e, divenuto pretermesso, esperire l&#8217;azione di riduzione, acquistando in caso di esito positivo, la qualità di erede.</li>
</ul>



<p>Diverso è il caso del <strong>Legato con diritto al supplemento</strong>, che si ha quando il testatore, attribuisce espressamente al legittimario-legatario la facoltà di chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima.</p>



<p>La richiesta del supplemento da parte del legittimario-beneficiario deve avvenire, non con l&#8217;azione di riduzione, bensì con la petizione di eredità.</p>



<p>Occorre evidenziare che il legato in sostituzione di legittima può essere ritenuto tale solo se risulta una <strong>chiara e univoca manifestazione di volontà del testatore</strong> in tal senso, altrimenti il legato si intende fatto in conto di legittima.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Accettazione">Accettazione </h2>



<p>L&#8217;acquisto del legato in sostituzione di legittima avviene senza bisogno di accettazione come per ogni altro legato.</p>



<p>L&#8217;art. 649 c.c., dispone, infatti che  il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinuncia.</p>



<p>L&#8217;accettazione risulta necessaria solo al fine di rendere definitivo l&#8217;acquisto che si è già prodotto. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Forma-dell'accettazione">Forma dell&#8217;accettazione </h2>



<p>L&#8217;accettazione del legato in sostituzione di legittima, tranne nel caso in cui venga fatta dagli incapaci, non richiede l&#8217;osservanza di particolari formalità, anche nel caso in cui essa abbia ad oggetto beni immobili e, pertanto, può essere effettuata espressamente o tacitamente.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="rinuncia-e-termine-di-prescrizione">Forma della rinuncia e termine di prescrizione </h2>



<p>La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, è un <strong>negozio unilaterale dismissivo</strong> di un diritto reale o obbligatorio, il cui acquisto si è verificato <em>ipso iure</em> al momento dell&#8217;apertura della successione.</p>



<p>Il legittimario che rinuncia al legato si ritrova nella stessa situazione giuridica del legittimario pretermesso.</p>



<p>Egli, pertanto, non diventa erede e non partecipa alla comunione ereditaria se non dopo avere chiesto e conseguito la legittima che gli spetta esperendo vittoriosamente l&#8217;azione di riduzione, dal momento che fino a tale momento restano valide ed efficaci le disposizioni che violano i diritti correlati alla quota di riserva. </p>



<p>Non si esclude che, una volta effettuata la rinuncia, il legittimario, ormai pretermesso, e il beneficiario delle disposizioni lesive, al fine di evitare l&#8217;esperimento dell&#8217;azione di riduzione, si accordino reintegrando la legittima spettante al legittimario.</p>



<p>Per quanto concerne il <strong>termine di prescrizione</strong> del diritto a rinunciare al legato in sostituzione di legittima è dubbio quale sia il termine di prescrizione.</p>



<p>In giurisprudenza si è osservato che il termine per rinunciare al legato in sostituzione di legittima è connesso al termine per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di riduzione. La rinuncia, pertanto, non avrebbe una sua autonomia, ma sarebbe <strong>connessa all&#8217;azione di riduzione</strong>.</p>



<p>Altro aspetto da prendere in considerazione in tema di rinuncia al legato in sostituzione di legittima riguarda il suo rapporto con il diritto di rappresentazione. </p>



<p>Sul punto occorre rilevare che in tal caso non può operare il meccanismo di cui agli artt. 467 s.s. c.c., ossia l&#8217;istituto della rappresentazione.</p>



<p>Nel momento in cui il soggetto legittimario-legatario rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non si assiste ad una vera e propria rinuncia, ma ad un negozio di scelta con propri effetti.</p>



<p>Il rinunciante, in caso di rinuncia non viene privato del suo diritto, ma riceve in cambio, l&#8217;azione di riduzione.</p>



<p>Occorre ora chiedersi quale forma debba rivestire la rinuncia al legato in sostituzione di legittima nel caso in cui la rinuncia abbia ad oggetto un bene immobile:</p>



<p>Sul punto, come chiarito dalle <strong>Sezioni Unite</strong> della Suprema Corte di Cassazione con la <strong>sentenza n. 7098/2011</strong>, poichè la disciplina generale in materia di legato, estensibile anche alla species in discussione, prevede che il legato si acquisti automaticamente al momento in cui si apre la successione, senza la necessità di accettazione e salva la facoltà di rinuncia, la rinunzia al legato, avente ad oggetto, beni immobili assume la veste di atto dismissivo di un diritto già acquistato.</p>



<p>Conseguentemente, la rinuncia deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell&#8217;art. 1350 n. 5.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Oggetto-del-legato">Oggetto del legato in sostituzione di legittima </h2>



<p>In relazione all&#8217;oggetto del legato si ritiene che esso possa avere ad oggetto tutto ciò che può costituire oggetto di un normale legato, pertanto, il legislatore può disporre:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un legato ad efficacia reale;</li>



<li>un legato di cosa determinata;</li>



<li>un legato di genere;</li>



<li>un legato di cosa propria o altrui;</li>



<li>rendita vitalizia;</li>



<li>usufrutto di determinati beni.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="Peso-del-legato">Il peso</h2>



<p>Il terzo comma dell&#8217;art. 551, c.c., dispone che: <em>Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l&#8217;eccedenza il legato grava sulla disponibile&#8221;.</em></p>



<p>Dal terzo comma dell&#8217;art. 551 c.c., si evince, innanzitutto, che sono gli eredi legittimari ad essere tenuti alla prestazione del legato e, devono essi stessi profittare dell&#8217;eventuale differenza di valore fra la quota che spetta al legittimario e il legato stesso.</p>



<p></p>



<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/legato-in-sostituzione-di-legittima/">Il legato in sostituzione di legittima: principi e funzionamento</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il divieto dei patti successori: le ragioni e le conseguenze</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/divieto-di-patti-successori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 18:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=9674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il divieto dei patti successori: quali sono i patti successori e come opera il divieto. I patti istitutivi, dispositivi ed abdicativi: le ragioni e le conseguenze.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/divieto-di-patti-successori/">Il divieto dei patti successori: le ragioni e le conseguenze</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<p>Il divieto di patti successori è quel principio che viene disciplinato dall&#8217;<strong>art. 458 c.c</strong>., secondo cui:</p>



<p>&#8220;<em>Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi</em>&#8220;.</p>



<p>Nel nostro ordinamento la successione a causa di morte può avvenire <strong>solo</strong> per <strong>legge </strong>o per <strong>testamento</strong>, mai per contratto.</p>



<p>Sono, pertanto, sanzionati con la nullità i patti successori, ossia gli accordi (o i negozi unilaterali inter vivos) che hanno ad oggetto una successione non ancora aperta.</p>



<p>Le ragioni di tale divieto, per quanto attiene ai patti istitutivi sono la tutela della libertà testamentaria, ovverosia quel principio in forza del quale è consentito al testatore di poter sempre revocare il proprio testamento &#8220;<em>usque ad</em> vitae <em>supremum exitum</em>&#8221; (fino all&#8217;ultimo istante di vita).  La ragione del divieto trae invece ragion d&#8217;essere, per quanto attiene ai patti dispositivi e rinunziativi, nella tutela di soggetti prodighi e nell&#8217;impedire il desiderio altrui di morte del de cuius, il cosiddetto &#8220;votum <em>captandae mortis</em>&#8220;.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Le-tre-figure-di-patti-successori">Le tre figure di patti successori</h2>



<p>Esistono tre tipi di patti successori identificati testualmente dall&#8217;articolo 458 del codice civile:</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="patto-successorio-istitutivo">Il patto successorio istitutivo</h3>



<p>che si configura come un vero e proprio contratto successorio e si ha quando il <em>de cuius</em> dispone della propria successione con atto tra vivi: Tizio propone a Caio, che accetta, di nominarlo erede o legatario.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="patto-successorio-dispositivo">Il patto successorio dispositivo</h3>



<p>che ricorre nel caso in cui un soggetto disponga dei diritti che prevede di acquistare dalla successione mortis causa di un altro soggetto: Tizio vende i beni che dovrebbe ereditare in seguito alla morte di Caio.</p>



<p>Bisogna osservare sul punto, che non ogni atto con cui si disponga in concreto di una futura eredità, comporta la nullità per il divieto dei patti successori.</p>



<p>Come ha affermato anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso in cui l&#8217;oggetto del contratto non sia stato considerato dalle parti come entità di una futura successione, si può avere una valida vendita di cosa altrui:</p>



<p>Tizio vende a Caio il fondo Tusculano di Sempronio, con il quale egli ha già stipulato un contratto preliminare, e Sempronio, magari senza che Tizio se l&#8217;aspetti, muore nominandolo erede; in tal caso, si è in presenza di una normale vendita di cosa altrui, non nulla ai sensi dell&#8217;art. 458 c.c..</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="patto-successorio-rinunziativo-o-abdicativo">Il patto successorio rinunziativo o abdicativo</h3>



<p>che si ha nel caso in cui un soggetto rinuncia ai diritti che gli spetteranno su una successione non ancora aperta: Tizio conviene con Caio di rinunciare all&#8217;eredità di Sempronio, sebbene questi sia ancora in vita.</p>



<p>Il divieto di tali ultimi patti viene sancito indirettamente anche dal secondo comma dell&#8217;art. 557 c.c., secondo cui i legittimari non possono, finché è in vita il donante, rinunciare all&#8217;azione di riduzione.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="I-patti-successori-abbligatori-e-la-problematica-dell'atto-esecutivo-successivo">I patti successori obbligatori e il problema dell&#8217;atto esecutivo successivo</h2>



<p>Nel divieto di patti successori sancito dall&#8217;<strong>art. 458 c.c.</strong>, rientrano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non solo i patti successori<strong> cosiddetti reali</strong>, ossia quelli con cui taluno dispone immediatamente della propria successione o di un&#8217;eredità che prevede di ricevere o rinunzia a quest&#8217;ultima, ma anche</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>i patti successori<strong> obbligatori</strong>, con i quali taluno non dispone immediatamente della propria successione o di un&#8217;eredità altrui o a rinunziare ad un&#8217;eredità non ancora aperta ma si obbliga a farlo.</li>
</ul>



<p>In tali ipotesi, ferma restando la nullità del patto successorio, ci si chiede quale sarà la sorte dell&#8217;atto successivo esecutivo di tale obbligo: testamento, alienazione di eredità o legato, rinunzia.</p>



<p>È evidente che l&#8217;atto successivo rimane pienamente valido quando taluno compie l&#8217;atto successivo senza sentirsi obbligato dal patto successorio precedente.</p>



<p>La questione riguarda, invece, il caso in cui taluno compia l&#8217;atto successivo in adempimento di un obbligo che ha assunto con il patto successorio.</p>



<p>Occorre, a tal fine, distinguere tra i <strong>vari tipi di atti esecutivi</strong> e, più precisamente tra atti esecutivi di patti successori:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>istitutivi</strong>: in tal caso sembra preferibile la tesi di chi ritiene tale atto nullo per illiceità del motivo, (art. 626 c.c.);</li>



<li><strong>dispositivi obbligatori:</strong> in tal caso essi sono annullabili per errore di diritto in base all&#8217;art. 1429, n. 4, trattandosi di atti inter vivos e non mortis causa.</li>



<li><strong>rinunziativi</strong>: in tal caso esso non potrà essere impugnato dal momento che, ai sensi dell&#8217;art. 526, la rinuncia all&#8217;eredità può essere impugnata solo se l&#8217;effetto di violenza o dolo , non anche per errore.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="Figure-controverse-di-patti-successori">Figure controverse di patti successori</h2>



<p>Esistono delle figure delle quali si discute, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la riconducibilità nell&#8217;ambito dei patti successori.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="Donazione-a-causa-di-morte">Donazione a causa di morte</h3>



<p>La giurisprudenza è:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>concorde nel ritenere che una vera e propria donazione <em>mortis causa </em>sarebbe nulla per contrasto con l&#8217;art. 458 c.c.;</li>



<li>discute sull&#8217;ammissibilità della donazione con termine iniziale dalla morte del donante o sotto condizione sospensiva della premorienza del donante.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="Contratto-a-favore-di-terzo-con-effetti-dalla-morte-dello-stipulante">Contratto a favore di terzo con effetti dalla morte dello stipulante</h3>



<p>L&#8217;art. 1412 c.c., dispone che se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>secondo alcuni si tratta di un atto in contrasto con il divieto di patti successori eccezionalmente consentito dalla legge;</li>



<li>secondo altri non si tratta di un atto mortis causa ma di un atto inter vivos immediatamente efficace a favore del terzo.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="Attribuzione-&quot;-se-erediterò-&quot;">Attribuzione &#8220;se erediterò&#8221;</h3>



<p>secondo l&#8217;orientamento maggioritario è valida in quanto non contrasta con il divieto dei patti successori. In questo caso infatti il disponente si riferisce a beni che non fanno parte dell&#8217;eredità.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="Mandato-post-mortem">Mandato post mortem </h3>



<p>Per mandato <em>post mortem</em><strong> </strong>si intende, il negozio con cui un soggetto (mandante) conferisce ad un altro soggetto (mandatario) un incarico da eseguirsi dopo la sua morte. </p>



<p>Tale negozio è valido se ed in quanto si tratti di un normale mandato concluso in vita dal mandante che, secondo gli accordi, debba essere eseguito dopo la sua morte.</p>



<p>Sarebbe invece nullo nel caso in cui sia uno strumento per attribuire beni del mandante a terzi.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La trascrizione dell&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità: le sue funzioni</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/trascrizione-accettazione-tacita-eredita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[francescarss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 19:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=8788</guid>

					<description><![CDATA[<p>La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità: le funzioni, gli oneri fiscali e la tutela che garantisce. A cosa serve e quali sono i suoi costi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/trascrizione-accettazione-tacita-eredita/">La trascrizione dell&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità: le sue funzioni</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--81"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#cosa">Cos&#8217;è l&#8217;accettazione</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--82"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#trascrizione">La trascrizione dell&#8217;accettazione</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--83"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#costi">Gli oneri per l&#8217;accettante</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--84"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#tutele">Le tutele</a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify">Nel nostro ordinamento il chiamato all’eredità, per diventare erede a tutti gli effetti (in forza di legge e/o per testamento), e dunque poter disporre dei beni ereditari, deve accettare l’eredità. L&#8217;accettazione, a norma del codice civile, può avvenire in due modi: &#8220;con beneficio d’inventario&#8221; o &#8220;pura e semplice&#8221;. Quest’ultima, a sua volta, può essere &#8220;espressa&#8221; o &#8220;tacita&#8221;. Nel presente articolo si approfondirà l&#8217;ultima di queste ipotesi, vale a dire l&#8217;accettazione tacita pura e semplice. Nello specifico, la finalità e la necessità della sua trascrizione nei registri immobiliari. Sarà dunque analizzata la trascrizione dell&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità, con particolare riferimento a come essa avviene, al perché è fondamentale e a cosa la stessa comporta.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="cosa">L’accettazione tacita dell’eredità</h2>



<p class="has-text-align-justify">Si ha accettazione tacita dell’eredità quando&nbsp;<strong>manca un atto formale</strong> (atto pubblico o scrittura privata) contenente una dichiarazione espressa&nbsp;di essere eredi o di accettare espressamente l&#8217;eredità, ma allo stesso tempo <strong>si assume un comportamento che fa presupporre la volontà di accettare l’eredità. Ciò avviene compiendo atti che non potrebbero essere realizzati se non nella qualità di erede.</strong> È il caso, ad esempio, del soggetto chiamato all’eredità che vende, dona o aliena a qualsiasi titolo uno o più beni ereditari. Così facendo il suo comportamento determina l’accettazione tacita dell&#8217;eredità di cui i beni fanno parte.</p>



<p class="has-text-align-justify">L’accettazione in tali casi avviene dunque per fatti concludenti. Più specificatamente sono richiesti due <strong>requisiti</strong>. Il primo è un <strong>comportamento giuridicamente rilevante</strong>. Il secondo è la <strong>consapevolezza in chi lo compie della propria delazione</strong> ereditaria (indipendentemente dalla sussistenza o meno della volontà di accettare l’eredità stessa).&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="trascrizione">La trascrizione dell’accettazione dell’eredità</h2>



<p class="has-text-align-justify">I principi generali in ambito di pubblicità immobiliare stabiliscono chiaramente che l’accettazione di un’eredità comprendente beni immobili debba essere trascritta. Ciò poiché, data l’impostazione personale dei registri immobiliari, per poter ricostruire la legittimazione di chi si afferma proprietario è essenziale verificare i singoli passaggi di proprietà di ciascun bene. Solitamente la ricostruzione arriva fino a risalire al primo acquisto avvenuto oltre vent’anni prima (termine previsto per l’usucapione, che consente di affermare con certezza la sussistenza della proprietà). Qualora l’atto di accettazione non venisse trascritto, al pari di qualsiasi altro atto di trasferimento di proprietà, verrebbe a interrompersi la &#8220;catena&#8221; dei passaggi di proprietà, la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari. Non sarebbe dunque possibile completare direttamente la ricostruzione, a mezzo dei predetti registri immobiliari, circa la sussistenza della proprietà stessa del bene.</p>



<p class="has-text-align-justify">Nel caso di accettazione espressa di eredità non vi sono particolari problemi. La stessa è sempre eseguita dal notaio che riceve l’atto di accettazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La trascrizione dell’accettazione <em>tacita</em> dell’eredità</h2>



<p class="has-text-align-justify">Diversamente da quanto sopra, la trascrizione dell’accettazione tacita discende da un atto (spesso la vendita, la divisione o la donazione di un bene immobile ereditario) scollegato dalla vicenda ereditaria. Lo stesso atto può essere compiuto anche a parecchi anni di distanza dalla successione. L’erede dà quindi ormai per scontato il suo diritto di proprietà su quei beni.</p>



<p class="has-text-align-justify">In assenza di una precedente trascrizione di accettazione dell’eredità, bisognerà <strong>procedere a detta trascrizione in base allo stesso atto di vendita</strong>. La<strong> legge e i principi impongono &#8211; sempre &#8211; l’onere di trascrivere</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify">La trascrizione, peraltro, è <em>in primis</em> nell’interesse dell’acquirente. In assenza della stessa, l’acquisto di quest’ultimo sarà meno tutelato, almeno sino a quando non verrà trascritta anche l’accettazione tacita dell’eredità da parte del venditore. L’acquirente, ad esempio, potrebbe vedersi privato dell’acquisto nel caso in cui dovesse risultare che il venditore non era il vero erede (o non era l’unico erede), magari in seguito alla scoperta di un testamento o al suo annullamento. La tutela è legata all&#8217;azione di petizione ereditaria da parte dell&#8217;erede vero contro l&#8217;erede apparente alienante. Al contrario, se la trascrizione viene regolarmente eseguita, l’acquirente in buona fede non potrà essere pregiudicato da vicende di tal sorta.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="costi">Il costo della trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità</h2>



<p class="has-text-align-justify">L’accettazione dell’eredità dal notaio comporta una serie di spese, anche in termini di imposte. Gli importi variano a seconda della nota di trascrizione da porre in essere. Per quanto riguarda l’accettazione tacita bisogna considerare che, &nbsp;come anticipato, non c’è un vero e proprio atto da cui emerga la volontà del chiamato all’eredità di accettare.</p>



<p class="has-text-align-justify">Nonostante l’assenza di un atto di accettazione vero e proprio, e vista, invece, la presenza di quel rilevante comportamento concludente di cui si è detto, legato a un altro – diverso – atto (che talvolta può assumere la forma di una vendita, talaltra quella di una donazione, etc… di un immobile ereditario) ci sono dei <strong>costi di cui farsi carico per poter disporre dei beni</strong> (immobili) facenti parte dell’eredità. L’esborso si assesta all’incirca sui 700€ inclusa l’attività del notaio e le imposte. Sarà infatti necessario versare, per ciascuna nota di trascrizione, l&#8217;imposta di bollo (pari a 59€), l&#8217;imposta ipotecaria (200€), e la tassa ipotecaria (di 35€).</p>



<p class="has-text-align-justify">Le imposte non variano in funzione del numero di eredi, ma delle successioni di cui trattasi. <strong>Qualora</strong> <strong>gli eredi siano più d&#8217;uno e scelgano di avvalersi di un unico atto per accettare</strong>, allora <strong>i costi verranno divisi </strong>per quote (corrispondenti a quelle per le quali sono stati chiamati ad ereditare il patrimonio del defunto) e ciascuno dovrà dunque sobbarcarsi solo una parte del totale. Laddove le successioni siano più d&#8217;una, laddove ad esempio i beni ereditari provengano per la quota di un mezzo a testa da due coniugi defunti, i costi vanno moltiplicati per il numero di successioni (nel caso dei due coniugi dell&#8217;esempio di cui sopra, per due).</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="tutele">La finalità della trascrizione dell’accettazione</h2>



<p class="has-text-align-justify">La trascrizione dell&#8217;accettazione di eredità, obbligatoria per legge nel nostro ordinamento, ai fini della continuazione della pubblicità immobiliare, <strong>assolve a svariate funzioni e soddisfa differenti esigenze di tutela</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>garantisce il rispetto del <strong>principio di continuità delle trascrizioni </strong>(<em>art. 2650 del codice civile</em>). In mancanza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, come si è detto, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente saranno prive di tale presupposto. La conseguenza è che quest’ultimo non potrà opporre il proprio acquisto a terzi;</li>



<li>garantisce l’effetto cd. di “<strong>pubblicità sanante</strong>” (<em>art. 2652 n. 6 del codice civile</em>) in caso di atto invalido. La legge infatti consente a colui che acquista in buona fede un bene immobile di far salvo il proprio acquisto se, decorsi cinque anni dalla trascrizione dell’atto nullo, non è trascritta una domanda giudiziale di impugnazione dell’atto medesimo. A tal fine, in caso di acquisto ereditario non trascritto, il c.d. “effetto sanante” non si produce, in applicazione del (e coerentemente col) summenzionato principio di continuità delle trascrizioni;</li>



<li>garantisce la “<strong>tutela del credito”&nbsp;</strong>nel caso di esecuzioni immobiliari. Secondo un orientamento condiviso in giurisprudenza e dottrina, il Giudice delle Esecuzioni, rilevando l’assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità a favore del debitore &#8211; erede, dovrebbe invero dichiarare l’improcedibilità della procedura e ordinare la cancellazione del pignoramento;</li>



<li>inoltre, nel caso di <strong>acquisto da erede solo “apparente”</strong>, laddove l’acquirente acquisti da chi si riveli un “non proprietario”,&nbsp;rischierebbe di subire un’azione di rivendicazione della proprietà da parte del vero erede (o suoi aventi causa). Se però viene trascritta l’accettazione (tacita) dell’eredità a favore dell’erede apparente, chi acquista in buona fede da quest’ultimo fa comunque salvo il proprio acquisto (<em>artt. 534 e 2652 n. 7 del codice civile</em>).<br>&nbsp;</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/trascrizione-accettazione-tacita-eredita/">La trascrizione dell&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità: le sue funzioni</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il contratto di divisione e la sua tassazione &#8211; I conguagli</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/contratto-divisione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 20:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=8433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è il contratto di divisione e come funziona la sua tassazione in caso di presenza o meno di conguagli. Le aliquote e la disciplina.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--85"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#contratto">Tassazione del contratto di divisione </a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--86"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#senza">Divisione senza conguagli</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--87"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#con">Divisione con conguagli</a></div>
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<p>Il <strong>contratto di divisione</strong> è quel contratto in forza del quale i compartecipanti ad una comunione decidono di scioglierla a mezzo di reciproche assegnazioni della massa.</p>



<p>Lo <strong>scioglimento della comunione</strong> comporta dunque l’<strong>assegnazione a ciascuno dei compartecipanti di una parte della cosa comune</strong>, da calcolarsi in via proporzionale alla partecipazione di ciascuno. Ne deriva che, in seguito al contratto di divisione, ogni compartecipante diventa proprietario esclusivo di una parte della cosa comune, oramai divisa.</p>



<p>Giuridicamente, il contratto di divisione è un contratto a prestazioni corrispettive: esiste infatti un rapporto di reciproca dipendenza tra le quote attribuite a ciascun condividente. Secondo la giurisprudenza più recente è altresì un atto di natura costitutiva: il diritto di ogni contitolare a una porzione della cosa comune nasce con la divisione ma non era preesistente ad essa sotto il profilo giuridico, che invece riconosceva solo l’esistenza della comunione. Viceversa la dottrina più tradizionale attribuisce al contratto di divisione natura dichiarativa, vicina a un negozio di accertamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="contratto">Tassazione del contratto divisione</h2>



<p>La divisione è disciplinata fiscalmente dall’art. 34 TUR, che illustra in che modo si applica la stessa.</p>



<p>In particolare, si stabilisce che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la divisione con cui ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente</li>



<li>i conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto, anche se realizzati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all&#8217;imposta con l&#8217;aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l&#8217;aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l&#8217;eccedenza. La tassazione spesso viene applicata dall&#8217;Agenzia delle Entrate a tutta la parte eccedente alla quota laddove l&#8217;eccedenza superi appunto il 5% del valore della quota, senza &#8220;franchigia&#8221; del 5%.</li>



<li>se risulta che il valore dei diritti assegnati ad uno dei condividenti è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="senza">La divisione senza conguagli</h2>



<p>Introdotto quanto sopra, cerchiamo di occuparci più nel dettaglio in cosa consista la tassazione della divisione partendo dalla divisione senza conguagli, a cui saranno applicate:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Imposta di registro pari all’1%</li>



<li>Imposta ipotecaria pari a 200 euro</li>



<li>Imposta catastale pari a 200 euro</li>



<li>Imposta di bollo pari a 230 euro</li>



<li>Tasse ipotecarie 90 euro</li>
</ul>



<p>L’imposta di registro, pari all’1%, si applica sul valore dell’intera massa da dividere. Pertanto, in caso di divisione ereditaria si procederà individuando l’attività secondo le regole dell’imposta di successione e attualizzando i valori alla data di divisione. Infine, si procede considerando quei beni e i loro valori attuali per determinare la massa comune.</p>



<p>In tale analisi non si tiene conto dei beni trasferiti dal momento in cui è stata aperta la successione al momento in cui si effettua la divisione. Pertanto, se vengono ereditati 5 immobili e 2 vengono venduti dagli eredi, allora la massa comune sarà rappresentata dal valore dei 3 immobili rimasti alla data della divisione.</p>



<p>Per quanto poi concerne la base applicativa, le aliquote si impongono sul valore catastale degli immobili, intendendo il valore che risulta dalla moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di legge, indipendentemente dal valore effettivo del bene donato.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="con">La divisione con conguagli</h2>



<p>Se invece vi è una eccedenza della quota di fatto rispetto a quella di diritto, allora la divisione viene considerata vendita limitatamente alla sola differenza. In questo caso, se la quota di fatto eccede la misura della quota di diritto del 5% scattano i conguagli, con la parte eccedente la quota di diritto che viene acquistata secondo le regole tributarie della vendita, assoggettata alla relativa disciplina.</p>



<p>La tassazione prevedrà pertanto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Imposta di registro 1%</li>



<li>Imposta di registro del conguaglio variabile in base al regime agevolato o meno</li>



<li>Imposta ipotecaria fissa</li>



<li>Imposta catastale fissa</li>



<li>Imposta di bollo 230 euro</li>



<li>Tasse ipotecarie 90 euro.</li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il verbale di pubblicazione del testamento olografo</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/verbale-pubblicazione-testamento-olografo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 10:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=8425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos'è il verbale di pubblicazione del testamento olografo e quali sono gli adempimenti previsti a cura del notaio rogante.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/verbale-pubblicazione-testamento-olografo/">Il verbale di pubblicazione del testamento olografo</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--88"><a class="wp-block-button__link" href="#verbale">Il verbale di pubblicazione del testamento</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--89"><a class="wp-block-button__link" href="#adempimenti">Gli adempimenti a cura del notaio</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--90"><a class="wp-block-button__link" href="#cancellazione">La cancellazione del contenuto del testamento</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--91"><a class="wp-block-button__link" href="#dove">Dove viene pubblicato il testamento</a></div>
</div>



<p>La legge prevede che chiunque sia in possesso di un <strong>testamento olografo</strong> sia obbligato a consegnarlo a un notaio affinché si provveda alla pubblicazione non appena si venga a conoscenza della morte del testatore.</p>



<p>Solamente con la pubblicazione, infatti, il <strong>contenuto del testamento olografo </strong>può essere validamente portato a conoscenza di tutti gli interessati. Di contro, colui che occulta il testamento olografo commette un reato punito, come tale, dal codice penale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="verbale">Il verbale di pubblicazione del testamento olografo</h2>



<p>Nelle scorse righe abbiamo chiarito che chiunque sia possesso di un testamento olografo deve consegnarlo a un notaio non appena viene a conoscenza della morte del testatore. A prevederlo è l’art. 620 del codice civile, secondo cui “<em>chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione”</em>. Diversa è ovviamente la procedura per il testamento segreto, considerato che questi è per legge già depositato presso il notaio che ha redatto il verbale di ricezione, e che dovrà darne pubblicazione non appena riceve la notizia del decesso del testatore.</p>



<p>A questo punto il notaio a cui viene consegnato il testamento olografo, ricevuto l’estratto per riassunto dell’atto di morte del testatore, procede alla <strong>redazione di un verbale </strong>alla presenza di due testimoni. Tale documento, il <strong>verbale di pubblicazione del testamento olografo</strong>, riporta la descrizione del documento e il suo contenuto. Il testamento originale sarà allegato al verbale, così come l’estratto per riassunto dell’atto di morte.</p>



<p>Tanto il verbale di pubblicazione quanto il testamento allegato devono essere sottoscritti dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dallo stesso notaio.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="adempimenti">Gli adempimenti a cura del notaio in sede di pubblicazione del testamento olografo</h2>



<p>Terminata la redazione del verbale, comincia una serie di ulteriori adempimenti per il notaio che ha l’obbligo di comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio e la residenza. Il notaio dovrà poi inviare una copia del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione: la relativa istanza con copia conforme all&#8217;originale del verbale di pubblicazione, sarà corredata da 4 marche da bollo da 16 euro. Ulteriore comunicazione sarà fatta all&#8217;Agenzia delle Entrate successivamente alla registrazione del testamento. In sede di registrazione del testamento olografo saranno versati 200 euro di imposta di registro, e 45 euro di imposta di bollo.</p>



<p>Si rammenta che ai fini della pubblicazione del testamento dal notaio sono richiesti alcuni documenti come:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Carta di identità e codice fiscale della persona che richiede la pubblicazione</li><li>Copia dei documenti di identità del testatore</li><li>Estratto dell’atto di morte, da richiedere presso l’ufficio comunale dell’ultima residenza del testatore</li><li>Testamento da pubblicare, da allegarsi al verbale di pubblicazione in originale</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="cancellazione">La cancellazione del contenuto del testamento</h2>



<p>Per motivi giustificati, su istanza di chiunque vi ha interesse il giudice può disporre che frasi o periodi di carattere non patrimoniale possano essere cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.</p>



<p>Una volta avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo trova esecuzione.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="dove">Dove viene pubblicato il testamento</h2>



<p>La pubblicazione del testamento non ha evidentemente niente a che vedere con la pubblicazione editoriale o procedure similari. Dunque, il testamento non trova certamente spazio su siti internet o giornali cartacei. La pubblicazione lega all’iter di redazione dell’atto – appunto – pubblico nel repertorio del pubblico ufficiale e depositato presso il proprio studio fino alla cessazione delle attività.</p>



<p>Il testamento viene poi annotato nel Registro generale dei testamenti: in questo modo, chiunque voglia sapere se una persona defunta abbia fatto o meno testamento può scoprirlo. La competenza territoriale del Registro non opera solamente in Italia, bensì in tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione internazionale di Basilea, come Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania e Ucraina.</p>



<p>Il Registro è accessibile presso ogni Tribunale, da parte di tutti (e non solamente di coloro che hanno un interesse diretto alla consultazione).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/verbale-pubblicazione-testamento-olografo/">Il verbale di pubblicazione del testamento olografo</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La costituzione del fondo patrimoniale e la tassazione</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/la-costituzione-del-fondo-patrimoniale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 16:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=7987</guid>

					<description><![CDATA[<p>La disciplina codicistica del fondo patrimoniale: in particolare la costituzione del fondo, il ruolo del notaio e le imposte indirette. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/la-costituzione-del-fondo-patrimoniale/">La costituzione del fondo patrimoniale e la tassazione</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--92"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#fondo">Cos&#8217;è il fondo patrimoniale</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--93"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#chi">Chi può costituirlo</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--95"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#funziona">Come funziona il fondo</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--96"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#vantaggi">I vantaggi di costituirlo </a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--99"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#pubblicitari">Gli adempimenti pubblicitari</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--100"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#proprietà">La proprietà dei beni vincolati </a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--101"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#traslativa">Costituzione traslativa e non traslativa</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--102"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#trattamento">Il trattamento fiscale della costituzione</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--103"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#non">La tassazione della costituzione non traslativa</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--104"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#della">La tassazione della costituzione traslativa </a></div>
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<div style="height:35px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="fondo">Cos&#8217;è il fondo patrimoniale </h2>



<p class="has-text-align-justify">Il fondo patrimoniale è un <strong>istituto giuridico</strong> disciplinato nel codice civile dagli articoli 167 a 171 che il legislatore ha collocato tra le norme che disciplinano il regime patrimoniale della famiglia. L&#8217;istituto infatti è uno strumento che consente ai coniugi di vincolare determinati beni appartenenti ad entrambi o ad uno dei due per soddisfare i bisogni della famiglia. La destinazione dei beni al fondo e il vincolo posto su di essi li rende oggetto di un patrimonio separato. I coniugi possono così tutelare tali beni dalle pretese dei creditori derivanti da rapporti estranei alla sfera familiare.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="chi">Chi può costituirlo</h2>



<p class="has-text-align-justify">Il fondo può essere costituito dai <strong>coniugi</strong> o dalle <strong>parti dell&#8217;unione civile</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">I coniugi possono costituire il fondo sia che abbiano scelto il regime di comunione dei beni che il regime di separazione legale. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il fondo può essere costituito anche da un <strong>terzo</strong> soggetto: si configura così un rapporto trilaterale. Se il fondo è costituito da un terzo per atto tra vivi, è necessaria l&#8217;accettazione dei coniugi per il perfezionamento del negozio giuridico. L&#8217;accettazione può essere anche posteriore alla costituzione. Il terzo può costituire il fondo anche per testamento a titolo di legato.</p>



<p>I beneficiari del fondo sono i coniugi e gli altri soggetti facenti parte della famiglia.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="beni">Quali beni possono essere vincolati</h2>



<p>I beni che possono essere vincolati sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>beni immobili;</strong></li>



<li><strong>beni mobili registrati;</strong></li>



<li><strong>titoli di credito</strong>. </li>
</ul>



<p>I titoli di credito possono essere vincolati solo se resi nominativi con l&#8217;annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.</p>



<p>Si ragioni in termini di conferimento dei beni al fondo. I beni conferiti possono essere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>personali di un coniuge;</li>



<li>in comunione legale;</li>



<li>in comunione ordinaria con il coniuge o con un terzo. </li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="funziona">L&#8217;amministrazione dei beni e la cessazione del fondo </h2>



<p>All&#8217;amministrazione dei beni vincolati si applica la disciplina prevista per la <strong>comunione legale</strong> dei beni. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il fondo può essere costituito durante il matrimonio. Se ci sono figli minorenni il fondo non si scioglie fino a che questi non hanno raggiunto la maggiore età.</p>



<p class="has-text-align-justify">Le <strong>cause di cessazione</strong> del fondo possono essere: l&#8217;annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se non ci sono figli il fondo si scioglie secondo le regole previste dal codice civile per lo scioglimento della comunione legale. Il legislatore non fa alcun cenno circa la cessazione del fondo su accordo delle parti negoziali. Tale silenzio ha suscitato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza non ancora sopito. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="vantaggi">I vantaggi di costituire un fondo patrimoniale</h2>



<p class="has-text-align-justify">Come stabilisce il primo comma dell&#8217;articolo 167 del codice civile, <strong>la proprietà dei beni vincolati al fondo spetta a</strong>d entrambi i coniugi salvo sia pattuito diversamente nell&#8217;atto di costituzione. </p>



<p class="has-text-align-justify">I vantaggi di costituire un fondo patrimoniale si ricavano dalla lettura dell&#8217;articolo 170 del codice civile. I creditori non possono aggredire i beni destinati al fondo patrimoniale per rapporti che sono estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Sono invece aggredibili i beni per i debiti derivanti da rapporti costituiti per far fronte ai bisogni della famiglia. L&#8217;esecuzione è inoltre consentita per i debiti contratti per scopi diversi a quello di far fronte ai bisogni della famiglia ma non conosciuti come tali dal debitore. Non è invece consentita per i debiti conosciuti dal titolare come estranei ai rapporti familiari. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="tutele">Le tutele per i creditori </h2>



<p class="has-text-align-justify">Il codice civile prevede delle tutele per i creditori ponendo perciò dei limiti ai vantaggi conseguibili con la costituzione del fondo patrimoniale. </p>



<p class="has-text-align-justify">Un primo strumento a tutela dei creditori è l&#8217;<strong>azione revocatoria ordinaria</strong> di cui all&#8217;articolo 2901 del codice civile. Con tale strumento il creditore può agire in giudizio per domandare che venga dichiarata l&#8217;inefficacia del vincolo di un bene a fondo patrimoniale quando il debitore è a conoscenza che l&#8217;apposizione del vincolo su tale bene è pregiudizievole alle ragioni del creditore. Il creditore ha tempo 5 anni per agire in revocatoria da quando l&#8217;atto è diventato opponibile ai terzi ovvero dalla data in cui è stato annotato a margine dell&#8217;atto di matrimonio. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il secondo strumento a tutela dei creditori è l&#8217;<strong>azione revocatoria fallimen</strong>tare che può essere attivata per l&#8217;esecuzione dei beni del fondo patrimoniale quando l&#8217;atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato annotato all&#8217;atto di matrimonio nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il terzo e ultimo strumento di tutela dei creditori è l&#8217;<strong>articolo 2929-bis</strong> introdotto nel codice civile nel 2015. Con tale strumento il creditore <em>&#8220;pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l&#8217;atto è stato trascritto&#8221;. </em></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="costituzione">La costituzione del fondo patrimoniale e il ruolo del notaio</h2>



<p class="has-text-align-justify">Fatte queste necessarie premesse sulla disciplina codicistica del fondo patrimoniale si viene alla parte che qui più interessa e che coinvolge la figura professionale del notaio: quella attinente alla <strong>costituzione del fondo</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">La legge individua dei requisiti formali per la validità dell&#8217;atto costitutivo di fondo patrimoniale. Il fondo dev&#8217;essere costituito per <strong>atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">La costituzione del fondo patrimoniale, d&#8217;altra parte costituisce una <strong>convenzione matrimoniale</strong> e segue dunque la disciplina dettata dall&#8217;articolo 162 del codice civile. La norma prevede che <em>&#8220;Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell&#8217;atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma&#8221;</em>. L&#8217;atto di costituzione del fondo dev&#8217;essere annotato al registro dello stato civile per l&#8217;opponibilità ai terzi.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="pubblicitari">La pubblicità legale del fondo patrimoniale </h2>



<p class="has-text-align-justify">Così si assolve una delle formalità prescritte dalla legge per la costituzione del fondo ossia l&#8217;<strong>annotazione a margine dell&#8217;atto di matrimonio.</strong></p>



<p class="has-text-align-justify">Secondo la dottrina maggioritaria l&#8217;atto costitutivo del fondo, che individua le regole di amministrazione e circolazione dei beni del fondo, va tenuto distinto dall&#8217;atto che individua i beni destinati e il vincolo almeno sotto il profilo del regime pubblicitario. L&#8217;atto che individua i beni da destinare al fondo e il vincolo sarebbero soggetti alla disciplina pubblicitaria imposta dalla natura del bene, senza prescindere dal presupposto fondamentale dell&#8217;iscrizione della convenzione nel registro dello stato civile. </p>



<p class="has-text-align-justify">Tornando al regime della pubblicità legale l&#8217;articolo 2647, primo comma del codice civile, afferma che <em>&#8220;Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e&#8230;&#8221;</em>. </p>



<p class="has-text-align-justify">Questa è la seconda forma di pubblicità richiesta ovvero quella di <strong>trascrizione nei pubblici registri immobiliari</strong> che va rispettata se la costituzione ha ad oggetto beni immobili. </p>



<p class="has-text-align-justify">Infine, se l&#8217;atto comporta anche il trasferimento di diritti reali su beni immobili si aggiunge l&#8217;obbligo pubblicitario di trascrizione ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 2643 del codice civile. </p>



<h3 class="wp-block-heading">La giurisprudenza sulla natura della pubblicità </h3>



<p class="has-text-align-justify">Sulla natura della pubblicità dell&#8217;atto di costituzione del fondo patrimoniale  si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza n. 12545 del 10/05/2019. </p>



<p class="has-text-align-justify"><em>In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell&#8217;atto di matrimonio successivamente all&#8217;iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l&#8217;esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché<strong> la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all&#8217;art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell&#8217;art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l&#8217;opponibilità ai terzi all&#8217;annotazione del relativo contratto a margine dell&#8217;atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell&#8217;art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile</strong>, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.</em></p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;annotazione del contratto nel registro dello stato civile è pubblicità dichiarativa che rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi. </p>



<p class="has-text-align-justify">La registrazione nei pubblici registri immobiliari o le altre forme pubblicitarie legate alla natura dei beni vincolati sono una mera pubblicità notizia. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="proprietà">La costituzione del vincolo di destinazione e il trasferimento di diritti </h2>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;altro aspetto della costituzione di un fondo patrimoniale di cui non si è ancora parlato, se non con qualche accenno, e che interessa il ruolo del notaio è il <strong>trasferimento della proprietà dei beni </strong>o di diritti reali minori sui beni che vengono vincolati. </p>



<p class="has-text-align-justify">Con l&#8217;atto pubblico entrambi i coniugi, uno solo di essi, le parti dell&#8217;unione civile o un terzo destinano, apponendo un vincolo, beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito ad un patrimonio separato appositamente creato per far fronte ai bisogni della famiglia. </p>



<p class="has-text-align-justify">Come già accennato i beni che vengono conferiti possono essere di proprietà di entrambi i coniugi o di entrambe le parti dell&#8217;unione civile, di uno solo di essi o di un terzo. Il proprietario di tali beni pur, ponendo il vincolo sui beni di sua proprietà destinandoli al soddisfacimento dei bisogni familiari, può riservarsi la proprietà dei beni conferiti. Ciò significa, in termini pratici, che l&#8217;intestatario del bene rimane lo stesso. In tal caso si costituisce in capo all&#8217;altro coniuge un diritto di godimento dei beni senza modificarne la titolarità o trasferirne la proprietà. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="traslativa">La costituzione del fondo patrimoniale: traslativa e non traslativa </h2>



<p class="has-text-align-justify">La presenza o l&#8217;assenza di trasferimento della proprietà determina la classificazione degli atti di costituzione del fondo patrimoniale in:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>atto di costituzione di fondo patrimoniale <strong>traslativo</strong> e </li>



<li>atto di costituzione di fondo patrimoniale <strong>non traslativo</strong>. </li>
</ul>



<p>Tale distinzione rileva ai fini del trattamento fiscale dell&#8217;atto e quindi del pagamento delle imposte. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="trattamento">Introduzione al trattamento fiscale della costituzione del fondo patrimoniale </h2>



<p class="has-text-align-justify">Si ha atto di costituzione traslativo quando il coniuge o una parte dell&#8217;unione civile, con la costituzione del fondo, trasferisce un bene a favore dell&#8217;altro coniuge o dell&#8217;altra parte dell&#8217;unione civile. Si ha altresì atto di costituzione traslativo quando un terzo, con la costituzione del fondo,  trasferisce un bene a favore di una coppia di coniugi o dell&#8217;unione civile. In entrambi i casi non c&#8217;è riserva della proprietà da parte di chi dispone. La disciplina tributaria applicabile a tale atto è quella sull&#8217;<strong>imposta sulle successioni e donazioni</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">La costituzione del fondo patrimoniale è non traslativa quando non varia la titolarità del bene che viene vincolato e l&#8217;atto ha ad oggetto solo la costituzione del vincolo. Si tratta di un atto che non ha ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e che pertanto è soggetto a <strong>registrazione in termine fisso</strong> e al pagamento dell&#8217;<strong>imposta di registro in misura fissa</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">La differenza tra atto traslativo e non traslativo influisce anche sull&#8217;applicazione delle <strong>imposte ipotecaria e catastale</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">Se l&#8217;atto è non traslativo tali imposte si applicano in misura fissa. Se la costituzione del fondo è traslativa invece si applicano le imposte in misura proporzionale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l&#8217;imposta di trascrizione nella misura del 2%</li>



<li>quella catastale nella misura dell&#8217;1%. </li>
</ul>



<p>La base imponibile di calcolo delle imposte è quella prevista ai fini del calcolo dell&#8217;imposta di registro. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="non">La tassazione della costituzione di fondo patrimoniale non traslativo</h2>



<p class="has-text-align-justify">Al fine di comprendere meglio la tassazione della costituzione di fondo patrimoniale non traslativo, di seguito verranno esposti due casi distinti. </p>



<h3 class="wp-block-heading">La costituzione del fondo patrimoniale fatta da entrambi i coniugi o parti dell&#8217;unione civile</h3>



<p class="has-text-align-justify">Il primo caso si ha quando entrambi i coniugi o le parti dell&#8217;unione civile conferiscono al fondo patrimoniale il bene o i beni di cui sono comproprietari. </p>



<p>Oggetto dell&#8217;atto è la <strong>costituzione di un vincolo non traslativo in quanto non c&#8217;è alcun trasferimento di diritti</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">In tale caso dunque si ha un atto che ha ad oggetto una prestazione a contenuto non patrimoniale che è tassato come segue:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>imposta di registro in misura fissa</strong> pari a 200,00 euro sia che il bene o i beni siano immobili o mobili e siano dunque soggetti o meno a trascrizione;</li>



<li><strong>imposta di bollo</strong> in misura pari a 45,00 euro per gli atti non soggetti a pubblicità e in misura pari a 155,00 euro per gli altri;</li>



<li>solo in caso di formalità pubblicitarie <strong>imposta ipotecaria</strong> in misura pari a 200,00 euro e <strong>tassa ipotecaria</strong> pari a 35,00 euro. </li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Il fondo patrimoniale costituito da un solo coniuge o una parte dell&#8217;unione civile </h3>



<p class="has-text-align-justify">Si ha sempre costituzione del fondo patrimoniale non traslativo quando un coniuge, una parte dell&#8217;unione  civile conferisce al fondo patrimoniale un bene di sua proprietà <strong>riservandosene la proprietà</strong>. Tale ipotesi costituisce applicazione della disposizione contenuta nel primo comma dell&#8217;articolo 168 del codice civile secondo cui <em>&#8220;La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell&#8217;atto di costituzione&#8221;.</em> Il coniuge disponente infatti riservandosi la proprietà impedisce che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetti ad entrambi i coniugi.</p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;amministrazione finanziaria ritiene che in tale ipotesi non si configuri il trasferimento di alcun diritto, nemmeno di godimento, al coniuge non disponente. Con <strong>circolare 221/E del 30/11/2000</strong> l&#8217;Amministrazione finanziaria infatti affermava che <em>&#8220;Anche in tale ipotesi non vi è effetto traslativo. A tale conclusione induce la considerazione che il fondo è funzionale ai bisogni della famiglia e che fa carico ai coniugi, e più precisamente al coniuge proprietario, l&#8217;obbligo di assistenza economico &#8211; materiale della famiglia&#8221;. </em></p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;atto pertanto rientra nella categoria degli atti costitutivi di vincolo non traslativi soggetti all&#8217;imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (vedi sopra). </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="della">La tassazione della costituzione di fondo patrimoniale traslativa </h2>



<p class="has-text-align-justify">Si ha costituzione di fondo patrimoniale traslativa quando un coniuge, una parte dell&#8217;unione civile o un terzo conferiscono al fondo patrimoniale uno o più beni di loro proprietà senza tuttavia riservarsi la proprietà di tali beni. Si configurano così delle <strong>donazioni</strong>: di un coniuge all&#8217;altro, della parte civile all&#8217;altra, del terzo alla coppia. La disciplina tributaria pertanto applicabile all&#8217;atto di costituzione del fondo è quella delle <strong>imposte sulle successioni e donazioni</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;agenzia delle entrate tuttavia con <strong>circolare 221/E 30/11/2000</strong> ha dato rilevanza ai fini dei risvolti fiscali all&#8217;avvenuta accettazione o meno da parte dell&#8217;altro coniuge. Se c&#8217;è accettazione ha luogo l&#8217;effetto traslativo della proprietà al 50% dei beni destinati al fondo. Ed in tal caso l&#8217;atto è soggetto all&#8217;imposta sulle successioni e donazioni. Se non c&#8217;è accettazione invece non si verifica l&#8217;effetto traslativo. L&#8217;atto pertanto, comportando la sola costituzione del vincolo di destinazione, è soggetto solo all&#8217;imposta di registro in misura fissa. </p>



<p class="has-text-align-justify">Seguirà la disciplina dell&#8217;imposta sulle successioni il caso in cui la costituzione del fondo avvenga per <strong>testamento</strong> e la disciplina dell&#8217;imposta sulle donazioni il caso in cui la costituzione del fondo avvenga per atto tra vivi. </p>



<p class="has-text-align-justify">Con l&#8217;atto pubblico dunque si costituisce il vincolo di destinazione e si trasferisce un diritto in capo al soggetto non disponente. L&#8217;atto perciò contiene una prestazione a contenuto non patrimoniale (la costituzione del vincolo) e una prestazione a contenuto patrimoniale (la donazione). </p>



<p>Si formulano di seguito tre ipotesi relative all&#8217;applicazione delle imposte. </p>



<h3 class="wp-block-heading">La costituzione del fondo fatta da un coniuge o dal terzo che non si riservano la proprietà</h3>



<p class="has-text-align-justify">Si applica l&#8217;imposta sulle donazioni che viene calcolata sul valore dei beni oggetto di costituzione del fondo patrimoniale quando <strong>il coniuge o la parte dell&#8217;unione civile disponente non si riserva la proprietà</strong> trasferendo la metà indivisa dei beni all&#8217;altro coniuge o partner. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;imposta di donazione si applica anche nel caso in cui <strong>il terzo non si riserva la proprietà </strong>destinandola per il 50 % a ciascun coniuge o parte dell&#8217;unione civile. L&#8217;imposta andrà calcolata applicando alla base imponibile le aliquote e le franchigie determinate sulla base del vincolo di parentela o affinità sussistente tra il disponente e la coppia. L&#8217;atto dunque determina sia la costituzione di un vincolo sia il trasferimento di diritti ed è pertanto un atto di costituzione di vincolo traslativo.</p>



<p class="has-text-align-justify">Secondo l&#8217;amministrazione finanziaria se il terzo si riserva la proprietà del bene c&#8217;è comunque l&#8217;<strong>attribuzione di un diritto di godimento alla coppia</strong>. Si legge nella circolare 221/E del 30/11/2000 che <em>&#8220;l&#8217;atto deve essere assoggettato al trattamento impositivo previsto per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. Infatti, in questo caso, sebbene non si verifichi l&#8217;effetto traslativo della piena proprietà dei beni conferiti, tuttavia, dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati&#8221;. </em></p>



<p class="has-text-align-justify">Con riguardo al calcolo delle imposte l&#8217;amministrazione finanziaria prosegue poi affermando che<em> &#8220;Questa fattispecie non risulta espressamente disciplinata dal testo unico dell&#8217;imposta sulle successioni e donazioni e, pertanto, ai fini della determinazione del valore della base imponibile, troveranno applicazione i criteri previsti dall&#8217;articolo 17 del medesimo decreto per la<strong> determinazione del valore delle rendite</strong>&#8220;.</em> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/la-costituzione-del-fondo-patrimoniale/">La costituzione del fondo patrimoniale e la tassazione</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tassazione delle donazioni dirette e indirette</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/la-tassazione-delle-donazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=7709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Normativa e prassi sulla tassazione delle donazioni:  imposte e aliquote di calcolo. Applicazione delle franchigie e agevolazioni fiscali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/la-tassazione-delle-donazioni/">La tassazione delle donazioni dirette e indirette</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--114"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#azienda">La donazione d&#8217;azienda e il patto di famiglia</a></div>
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<div style="height:31px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-justify">Si parla di tassazione delle donazioni con riferimento al vasto e articolato panorama normativo che il notaio deve conoscere e applicare in relazione agli atti che hanno ad oggetto liberalità donative dirette o indirette.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="contratto">Il contratto di donazione</h2>



<p class="has-text-align-justify">La donazione è quel contratto che consente di regolare sotto il profilo giuridico il trasferimento di un diritto o l&#8217;assunzione di un&#8217;obbligazione mossi da uno spirito di liberalità. La donazione infatti è un contratto che non prevede una controprestazione da parte di chi riceve il bene o il diritto in donazione, ovvero il donatario. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il donante per spirito di liberalità nei confronti del donatario, che sarà il soggetto individuato nel contratto, dispone di un proprio diritto o assume un&#8217;obbligazione arricchendo la sfera giuridica del donatario senza chiedere nulla in cambio. Il donatario per acquisire nel proprio patrimonio il bene o il diritto alienato deve accettare la donazione. Tra il donante e il donatario può esserci un legame di parentela oppure no. Tale aspetto incide sul <strong>regime di tassazione applicabile alla donazione</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il contratto di donazione dev&#8217;essere stipulato nella forma di <strong>atto pubblico</strong> da un notaio e con la presenza di due testimoni. Così prevede la legge e nello specifico il codice civile. </p>



<p class="has-text-align-justify">La donazione può essere anche<strong> indiretta </strong>e non richiedere la forma dell&#8217;atto pubblico quando le parti utilizzano altre forme giuridiche per concludere il contratto, come ad esempio il contratto a favore di terzo o l&#8217;accollo del debito altrui. Anche la donazione indiretta è tassata nelle forme previste per la donazione diretta. Non è necessaria la forma dell&#8217;atto pubblico neppure quando la donazione ha ad oggetto beni mobili di modico valore. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Tipi di donazione</h3>



<p class="has-text-align-justify">Si possono distinguere quattro tipologie di donazioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la donazione <strong>traslativa</strong> che è quella con cui si opera il trasferimento di un diritto, reale o di credito, da colui al quale spetta che è il donante al donatario;</li>



<li>quella <strong>costitutiva</strong> con cui si trasferisce in capo al donatario un diritto reale o di credito derivante da un diritto più ampio già spettante al donante;</li>



<li>la donazione <strong>liberatoria</strong> con cui il donante rinuncia ad un diritto patrimoniale già acquisito nella propria sfera giuridica a favore del donatario;</li>



<li>quella <strong>obbligatoria </strong>quando il donante assume un&#8217;obbligazione nei confronti del donatario. </li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="funziona">La tassazione delle donazioni</h2>



<p class="has-text-align-justify">La tassazione è articolata nell&#8217;applicazione di più imposte che vengono calcolate applicando delle aliquote determinate dalle leggi tributarie alla base imponibile di norma costituita dal valore del bene o del diritto oggetto di donazione. </p>



<p class="has-text-align-justify">Le imposte sull&#8217;atto di donazione sono a carico del donatario e sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l&#8217;<strong>imposta sulle successioni e donazioni</strong> prevista dal T.U. D.lgs. 346/1990 applicata sempre dal 2006 per volontà del legislatore che ha emanato il decreto legge 262/2006 (dal 2001 al 2006 tale imposta era stata sospesa);</li>



<li>le <strong>imposte ipotecaria e catastale</strong> disciplinate dal T.U. D.lgs. 347/1990 nel caso in cui oggetto dell&#8217;atto di liberalità siano beni immobili;</li>



<li>l&#8217;<strong>imposta di bollo</strong> nella misura di euro 230,00 quando il trasferimento ha ad oggetto beni immobili e ad euro 45,00 quando ha ad oggetto beni mobili;</li>



<li>la <strong>tassa ipotecaria e i tributi speciali catastali</strong> per la voltura se ci sono beni immobili o diritti immobiliari per un totale di euro 90,00. </li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">Le donazioni godono del principio dell&#8217;alternatività registro &#8211; imposta sulle successioni e donazioni. Sulle donazioni che non eccedono le franchigie previste dal testo unico sull&#8217;imposta sulle successioni e donazioni è prevista l&#8217;esenzione dal pagamento sia dell&#8217;imposta sulle donazioni sia sull&#8217;imposta di registro, precedentemente prevista nella misura fissa di 200,00 euro. Sulle donazioni che hanno ad oggetto valori che eccedono la franchigia invece si paga, sull&#8217;importo eccedente quest&#8217;ultima, l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="imposta">L&#8217;imposta sulle successioni e donazioni</h2>



<p class="has-text-align-justify">Alle donazioni si applica la disciplina prevista dal <strong>decreto legge 262/2006</strong> che ha reintrodotto, dopo un periodo di quasi totale detassazione, l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni confermando in parte le disposizioni del testo unico che già la disciplinavano e in parte innovandole. Sono infatti state apportate alcune modifiche alle aliquote e alle franchigie per il calcolo dell&#8217;imposta. </p>



<p class="has-text-align-justify">Così recita l&#8217;articolo 2, comma 47, del decreto legge 262/2006:<em> &#8220;E&#8217; istituita l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, <strong>per donazione o a titolo gratuito </strong>e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54&#8243;. </em></p>



<p>Il notaio paga l&#8217;imposta in sede di registrazione dell&#8217;atto all&#8217;ufficio del registro. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Aliquote, franchigie e gradi di parentela nella tassazione delle donazioni </h3>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;imposta varia nell&#8217;ammontare a seconda del grado di parentela che sussiste tra il donante e il donatario. </p>



<p class="has-text-align-justify">Se il donatario è un coniuge o un parente in linea retta si applica l&#8217;<strong>aliquota del 4% </strong>al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri cui è gravato il donatario per la parte eccedente la franchigia di 1 milione di euro.</p>



<p class="has-text-align-justify">Si applica l&#8217;<strong>aliquota del 6%</strong> al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri cui è gravato il donatario per la parte eccedente la franchigia di 100.000 euro se il donatario è fratello o sorella.</p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;<strong>aliquota del 6%</strong> si applica anche se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado, senza alcuna franchigia. </p>



<p class="has-text-align-justify">Per i parenti oltre il quarto grado, gli affini in linea collaterale e gli estranei l&#8217;imposta si determina con l&#8217;applicazione di un&#8217;<strong>aliquota dell&#8217;8%</strong>, senza alcuna franchigia.</p>



<p>Se infine il donatario è un <strong>soggetto portatore di handicap riconosciuto grave</strong> ai sensi della legge 104/1992 si applica l&#8217;aliquota prevista in base al grado di parentela, affinità o coniugio con una franchigia pari a 1 milione e mezzo di euro. </p>



<p class="has-text-align-justify">In ognuno di questi casi l&#8217;imposta di donazione dev&#8217;essere almeno di 200,00 euro. </p>



<p class="has-text-align-justify">Se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, le aliquote si applicano al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Computo delle franchigie e coacervo delle donazioni nella tassazione delle donazioni</h3>



<p class="has-text-align-justify">Le franchigie si computano sempre sul valore della donazione attribuita a ciascun donatario. Ad esempio, se i donatari sono Tizio e Caio e Tizio è coniuge e Caio è figlio, l&#8217;aliquota del 4% si applicherà sulla parte eccedente 2 milioni di euro (ciascuno infatti gode di una franchigia di 1 milione di euro). In questo modo si innalza più facilmente la soglia al di sopra della quale si paga l&#8217;imposta e pertanto è più facile che il donatario risulti esentato dal pagamento della stessa e si trovi obbligato al solo pagamento delle imposte ipotecaria e catastale.</p>



<p class="has-text-align-justify">Bisogna tuttavia tenere presente della disposizione legislativa di cui all&#8217;articolo 56 del TUS che esordisce affermando <em>che &#8220;Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione <strong>è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni</strong>, anteriormente fatte dal donante al donatario&#8230;&#8221;</em>. </p>



<p class="has-text-align-justify">Nel calcolare l&#8217;importo complessivo su cui applicare la franchigia dunque bisogna tenere conto, per ogni donatario, delle donazioni fatte anteriormente. Il valore di queste dev&#8217;essere aggiunto alla donazione per la quale si intende calcolare l&#8217;imposta. L&#8217;imposta pertanto andrà pagata sull&#8217;importo risultante dalla differenza tra l&#8217;importo risultante dalla somma delle donazioni e la franchigia, se tale predetto importo la supera.</p>



<p>Per determinare il valore della donazione precedente bisogna considerare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>soltanto la parte che non è già stata assoggettata ad imposta per effetto della franchigia vigente all&#8217;epoca;</li>



<li>il valore attuale di mercato dei beni e dei diritti oggetto della donazione.  </li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="quando">I casi in cui l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta</h2>



<p>L&#8217;articolo 3 del TUS stabilisce alcuni casi in cui l&#8217;imposta non è dovuta. Si tratta dei trasferimenti destinati a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Stato, Regioni, Province e Comuni;</li>



<li>Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità;</li>



<li>Onlus e fondazioni bancarie;</li>



<li>Movimenti e partiti politici. </li>
</ul>



<p>L&#8217;imposta sulle successioni e donazioni inoltre non si applica:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ai sensi del comma 4-bis dell&#8217;articolo 1 del TUS quando le liberalità indirette hanno ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende. Le liberalità indirette devono essere formate in atti per i quali è prevista l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro, in misura proporzionale, o l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sul valore aggiunto;</li>



<li>i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. Il comma 4-ter dell&#8217;articolo 3 del TUS specifica che <em>&#8220;Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l&#8217;esercizio dell&#8217;attività d&#8217;impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all&#8217;atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso&#8221;.</em></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="base">La base imponibile di calcolo dell&#8217;imposta sulla donazione e la valutazione dei beni </h2>



<p class="has-text-align-justify">Per determinare la base imponibile di calcolo dell&#8217;imposta sulle donazioni interviene l&#8217;articolo 56 del TUS.  L&#8217;articolo stabilisce che si devono osservare le regole previste dagli articoli da 14 a 19 del TUS relative alle successioni e dall&#8217;articolo 34, commi 3,4 e 5. Tali norme determinano il valore di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>beni immobili relativamente a diritti di piena proprietà, proprietà gravata da diritti reali di godimento, diritti di usufrutto, uso e abitazione;</li>



<li>aziende come risultato della differenza tra attività e passività;</li>



<li>azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali;</li>



<li>rendite e pensioni;</li>



<li>crediti e altri beni. </li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">La base imponibile dunque si ottiene dal valore globale dei beni e diritti oggetto della donazione, scomputati gli oneri gravanti sul donatario come stabilisce anche l&#8217;articolo 2, comma 49, del D.L. 262/2006.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="registro">L&#8217;imposta di registro e la tassazione delle donazioni</h2>



<p>Le donazioni sono atti soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del testo unico sull&#8217;imposta di registro. </p>



<p class="has-text-align-justify">Gli atti di donazione tuttavia sono caratterizzati dalla <strong>gratuità dell&#8217;attribuzione</strong> e pertanto non rilevano ai fini dell&#8217;imposta di registro. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;articolo 25 del TUR stabilisce che<em> &#8220;Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all&#8217;imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito&#8221;</em>. Dalla norma si deduce che, ai fini dell&#8217;imposta di registro, rilevano solo gli atti a titolo oneroso. Ed infatti alcuna disposizione del TUR fa espresso riferimento alle liberalità donative quali oggetto d&#8217;imposta. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;amministrazione finanziaria dunque avrebbe indirettamente sancito un principio di alternatività registro/imposta sulle donazioni e confermato tale principio in una circolare esplicativa, la n. 44/E/2011. In tale circolare il direttore dell&#8217;agenzia spiega che si è superata la prassi precedente. Secondo tale prassi gli atti di donazione esenti dall&#8217;imposta sulle donazioni ex decreto legislativo 346/1990 scontavano l&#8217;imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="ipotecaria">Le imposte ipotecaria e catastale nella tassazione delle donazioni</h2>



<p>Se la donazione ha per oggetto beni immobili si devono pagare le imposte ipotecaria e catastale che trovano compiuta disciplina nel dlgs 347/1990. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;imposta ipotecaria è l&#8217;imposta che assolve l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di trascrizione. Tale imposta si paga nella misura del 2% del valore dei beni immobili con un minimo di 200,00 euro. Si paga nella misura fissa di 200,00 euro se si gode delle agevolazioni prima casa. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;imposta catastale si paga nella misura dell&#8217;1% del valore immobiliare con un minimo di 200,00 euro. Si paga nella misura fissa di 200,00 euro se si gode del beneficio delle agevolazioni prima casa.  </p>



<p>La base imponibile di calcolo di tali imposte è la stessa prevista per il calcolo dell&#8217;imposta sulle donazioni. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="agevolazioni">Le agevolazioni fiscali nella tassazione delle donazioni</h2>



<p class="has-text-align-justify">È prevista l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sulle successioni e donazioni in misura fissa pari a 200,00 euro nei seguenti casi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>per la donazione di beni culturali vincolati anteriormente alla stipula della donazione e per i quali siano stati adempiuti gli obblighi di conservazione e protezione;</li>



<li>per tutte le donazioni di beni o diritti per i quali è prevista l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta, ad eccezione dei titoli di debito pubblico. </li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Le agevolazioni prima casa e la tassazione delle donazioni</h3>



<p class="has-text-align-justify">Le agevolazioni possono consistere anche nell&#8217;<strong>applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale</strong> in misura pari a 200,00 euro quando oggetto della donazione sono beni immobili. Tale agevolazione è prevista nel caso in cui l&#8217;immobile oggetto di donazione abbia accesso alle <strong>agevolazioni prima casa</strong> previste per l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Per l&#8217;agricoltura</h3>



<p class="has-text-align-justify">La legge 441/1998 prevede un&#8217;agevolazione d&#8217;imposta per favorire la continuità dell&#8217;impresa agricola. In particolare l&#8217;agevolazione consiste:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nell&#8217;esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni, catastale, di bollo e dall&#8217;imposta sull&#8217;incremento del valore degli immobili (INVIM) e </li>



<li>nell&#8217;applicazione delle imposte ipotecarie in misura fissa.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;agevolazione è prevista quando oggetto dell&#8217;atto di donazione sono l&#8217;azienda agricola compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant&#8217;altro strumentale all&#8217;attività aziendale. </p>



<p>La donazione deve essere stipulata tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado e purché si tratti di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Tali soggetti devono essere iscritti alle relative gestioni previdenziali, o devono iscriversi entro tre anni dal trasferimento;</li>



<li>giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">Tali soggetti devono obbligarsi a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Nel compendio unico</h3>



<p class="has-text-align-justify">Il decreto legislativo 228/2001 ha disposto in favore di soggetti che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o IAP per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento del terreno agricolo le seguenti agevolazioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di registro, ipotecaria e catastale di bollo e di ogni altro genere;</li>



<li>la riduzione ad 1/6 degli onorari notarili. </li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">Coloro che acquistano il terreno agricolo sono tenuti al rispetto del vincolo di indivisibilità prescritto dal secondo comma dell&#8217;articolo 5-bis della legge 97/1994. Dal momento dell&#8217;acquisto infatti la norma afferma che <em>&#8220;i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico sono considerati unità indivisibili per quindici anni e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi&#8221;.</em></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="indirette">Le donazioni indirette e la tassazione </h2>



<p class="has-text-align-justify">Come già brevemente accennato le donazioni indirette sono equiparate alle donazioni vere e proprie ai fini della tassazione. </p>



<p class="has-text-align-justify">Si rinvia pertanto a tutto quanto fin qui detto per le donazioni vere e proprie. Si pone tuttavia l&#8217;attenzione sulla norma che ha previsto l’esenzione dall’imposta di donazione per le liberalità che dispongono il trasferimento di immobili o aziende (o costituzione di diritti reali sugli stessi beni) e che sono formalizzate in atti per i quali si applica l’imposta di registro proporzionale oppure l’Iva.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="azienda">Le donazioni di aziende, rami d&#8217;azienda, quote sociali o azioni e il patto di famiglia</h2>



<p class="has-text-align-justify">Il decreto legislativo 262/2006, oltre ad aver reistituito l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni, ha sottratto &#8220;i trasferimenti, <strong>effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti del codice civile</strong> a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni&#8221; dall&#8217;imposta sulle successioni e donazioni introducendo il comma 4-ter all&#8217;articolo 3 del TUS. </p>



<p class="has-text-align-justify">Per effetto inoltre del doppio richiamo effettuato dall&#8217;articolo 1, terzo comma, e dall&#8217;articolo 10 ultimo comma, del testo unico sulle imposte ipotecaria e catastale all&#8217;articolo 3 del TUS, tali trasferimenti risultano sollevati anche dalle imposte ipotecaria e catastale.</p>



<p class="has-text-align-justify">Tali trasferimenti inoltre non sembrano essere neppure assoggettati al pagamento dell&#8217;imposta di registro neppure in misura fissa.  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/la-tassazione-delle-donazioni/">La tassazione delle donazioni dirette e indirette</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La dichiarazione di successione e le relative imposte</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/la-dichiarazione-di-successione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 17:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=7602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il notaio spiega cos'è e che scopo ha la dichiarazione di successione, quali imposte si pagano, come si calcolano e perché rivolgersi al notaio. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/la-dichiarazione-di-successione/">La dichiarazione di successione e le relative imposte</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<h2 class="wp-block-heading" id="ruolo"></h2>



<p class="has-text-align-justify">La <strong>dichiarazione di successione</strong> è un documento fiscale con cui si comunica all&#8217;Agenzia delle entrate la devoluzione di un patrimonio da un soggetto defunto agli eredi.</p>



<p>Il trasferimento dei beni e dei diritti oggetto della successione è soggetto al pagamento, ove dovute, delle imposte di successione, ipotecaria, catastale, di bollo e dei tributi speciali catastali.</p>



<p>Il <strong>notaio</strong> si rende una figura quanto più necessaria per la corretta gestione di tale adempimento fiscale, obbligatorio nella maggior parte dei casi. </p>



<p>Le conoscenze in materia di successioni e di tributi che tale professionista matura durante il suo percorso di formazione professionale non ha eguali nel campo.</p>



<p>Alla morte di una persona la legge prevede che il complesso di beni e di situazioni giuridiche che gli fanno capo si trasmettano in capo ai suoi eredi. </p>



<p>Tale passaggio di beni e di diritti è soggetto al pagamento dell&#8217;imposta di successione e delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo nel caso in cui avvenga il trasferimento di beni immobili.</p>



<p>Per la liquidazione di tali imposte il Ministero delle finanze ha predisposto un <strong>modello dichiarativo</strong> per il contribuente da compilare e inviare all&#8217;Agenzia delle entrate. </p>



<p class="has-text-align-justify">Tale modello, da compilare e inviare entro un certo termine dalla morte del<em> de cuius</em>, contiene tutte le informazioni necessarie alla corretta liquidazione delle imposte.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="notaio">Il notaio e la dichiarazione di successione</h2>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;affidamento al notaio della pratica successoria garantisce la corretta compilazione della dichiarazione, la tempestiva presentazione all&#8217;Agenzia delle entrate, nonché l&#8217;esecuzione degli adempimenti successivi.</p>



<p>Il notaio infatti dopo aver registrato la dichiarazione presso il competente ufficio dell&#8217;Agenzia delle entrate predispone la <strong>domanda di voltura catastale</strong>. </p>



<p>Con la domanda di voltura catastale si vanno così ad aggiornare i dati registrati negli uffici del catasto dove gli immobili sono situati.</p>



<p class="has-text-align-justify">Il notaio riceve tutta la <strong>documentazione necessaria alla pratica di dichiarazione</strong> di successione e che riguarda il defunto, gli eredi, l&#8217;eventuale testamento, la documentazione su beni immobili, aziende, partecipazioni sociali, beni mobili, crediti e rapporti bancari (con particolare riguardo agli atti di notorietà necessari per svincolare i conti correnti o i titoli intestati al defunto), donazioni, e le passività ereditarie nonché predispone il prospetto di autoliquidazione delle imposte per i beni immobili e provvede al pagamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="imposta">L&#8217;imposta sulle successioni e donazioni nella dichiarazione di successione</h2>



<p>L&#8217;imposta sulle successioni e donazioni è stata istituita con il <strong>decreto legislativo 346/1990</strong>, ovvero un testo unico contenente tutte le disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.</p>



<p><strong>L&#8217;articolo 1, primo comma</strong>, di tale raccolta normativa individua <strong>l&#8217;oggetto</strong> dell&#8217;imposta affermando che </p>



<p>&#8220;<em>1. <em>L&#8217;imposta sulle successioni e donazioni <strong>si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione</strong></em>.</em></p>



<p><em>2.</em> <em>Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.</em></p>



<p><em>3. L&#8217;imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell&#8217;assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all&#8217;art. 26 del testo unico sull&#8217;imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</em></p>



<p><em>4. L&#8217;imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742,770, secondo comma, e 783 del codice civile</em>.</p>



<p><em>4- bis . Ferma restando l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l&#8217;imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l&#8217;atto sia prevista l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro, in misura proporzionale, o dell&#8217;imposta sul valore aggiunto</em>&#8220;.</p>



<p>La base imponibile di calcolo dell&#8217;imposta è determinata dall&#8217;articolo 8 del testo unico e dalle norme seguenti.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="decreto">Il decreto legislativo n. 139 del 2024</h4>



<p>A seguito della riforma fiscale sulle imposte indirette (decreto legislativo n. 139 del 2024) l&#8217;imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="aperte">Successioni aperte a partire dal 1 gennaio 2025</h3>



<p>Per le successioni <strong>aperte a partire dal 1 gennaio 2025</strong> <strong>è il contribuente a dover autoliquidare </strong>l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione.</p>



<p>Il contribuente esegue il pagamento dell&#8217;imposta sulle successioni autoliquidata, entro <strong>90 giorni </strong>dal termine di presentazione della dichiarazione.</p>



<p>In caso di <strong>trust testamentario</strong>, l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il <em>trustee</em> può optare, in dichiarazione, per il&nbsp;<strong>versamento anticipato</strong>&nbsp;dell’imposta&nbsp;<strong>indipendentemente dalla data di apertura della successione</strong>.</p>



<p>A seguito del ricevimento della dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate invia all’erede un avviso di liquidazione contenente l’indicazione dell’imposta di successione.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="prima">Per le successioni aperte prima del 1 gennaio 2025</h3>



<p>Per le successioni <strong>aperte prima del 1 gennaio 2025,</strong> <strong>l’imposta</strong>, invece, <strong>continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.</strong></p>



<p>L&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle entrate cui è presentata la dichiarazione liquida l&#8217;imposta avvisando gli obbligati al pagamento con l&#8217;avviso di liquidazione.</p>



<p>Entro <strong>60 giorni</strong> dalla ricezione dell&#8217;avviso bisogna procedere al pagamento.</p>



<p>Il <strong>pagamento dell&#8217;imposta</strong> può avvenire con addebito diretto sul conto corrente, nel qual caso bisogna compilare un apposito modello predisposto dall&#8217;Agenzia delle entrate, oppure con modello f24 presso una banca, un ufficio postale o l&#8217;agente della riscossione.</p>



<p>Affidando la pratica di successione al notaio sarà quest&#8217;ultimo a provvedere all&#8217;autoliquidazione e al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, al pagamento dell&#8217;imposta sulla successione nonché a provvedere agli adempimenti successivi. </p>



<p>Il notaio infatti a seguito della presentazione della dichiarazione richiederà:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico;</li>



<li>la voltura catastale degli immobili oggetto di trasferimento.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Aliquote e franchigie </h3>



<p>L&#8217;<strong>imposta di successione</strong> si paga in percentuale sul valore complessivo netto trasferito o sulla parte eccedente un certo importo a seconda del soggetto in favore del quale avviene il trasferimento.</p>



<p>Le aliquote e le franchigie sono previste dall&#8217;articolo 7, del decreto legislativo 346 del 1990.</p>



<p>In particolare la norma in esame dispone che: </p>



<p>&#8220;<em>1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all&#8217;imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:</em></p>



<p><em>a) a favore del <strong>coniuge</strong> e dei <strong>parenti in linea retta</strong> sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro:<strong> 4 per cento</strong>;</em></p>



<p><em>b) a favore dei <strong>fratelli</strong> e delle <strong>sorelle</strong> sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:</em> <strong>6 per cento</strong>;</p>



<p><em>c) a favore degli <strong>altri parenti fino al quarto grado</strong> e degli <strong>affini in linea retta</strong>, nonche&#8217; degli <strong>affini in linea collaterale fino al terzo grado</strong>: <strong>6 per cento</strong>;</em></p>



<p><em>d) a favore di <strong>altri soggetti</strong>: <strong>8 per cento.</strong></em></p>



<p><em>2. Se il beneficiario dei trasferimenti e&#8217; una <strong>persona con disabilita</strong>&#8216; riconosciuta ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l&#8217;imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l&#8217;ammontare di <strong>1.500.000 euro</strong>.</em></p>



<p><em>3. Sull&#8217;imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.</em></p>



<p><em>4. Fino a quando l&#8217;eredita&#8217; non e&#8217; stata accettata, o non e&#8217; stata accettata da tutti i chiamati, l&#8217;imposta e&#8217; determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato&#8221;.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading">Obbligo al pagamento dell&#8217;imposta</h3>



<p class="has-text-align-justify">Al pagamento dell&#8217;imposta di successione sono obbligati in solido tutti gli <strong>eredi.</strong></p>



<p>Rientra nell&#8217;obbligo solidale anche il <strong>coerede che ha accettato l&#8217;eredità con beneficio di inventario</strong> nei limiti del valore della propria quota ereditaria. </p>



<p>I <strong>legatari</strong> sono obbligati al pagamento dell&#8217;imposta nei limiti di quanto loro legato. </p>



<p class="has-text-align-justify">Così detta l&#8217;articolo 36 del Testo unico sull&#8217;imposta sulle successioni e donazioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="immobili">Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo nella dichiarazione di successione</h2>



<p class="has-text-align-justify">Se nell&#8217;attivo ereditario sono compresi <strong>beni immobili</strong> l&#8217;Agenzia delle entrate ha previsto che il contribuente proceda ad un&#8217;<strong>autoliquidazione delle imposte</strong> ipotecaria, catastale e di bollo nonché della tassa ipotecaria e dei tributi speciali ipotecari e provveda al pagamento delle stesse entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.</p>



<p>Il modulo da compilare per la dichiarazione di successione infatti contiene un quadro per il calcolo e la quantificazione di tali imposte ove la devoluzione abbia ad oggetto <strong>beni immobili</strong>. </p>



<p>Con la dichiarazione telematica il calcolo dell&#8217;autoliquidazione è automatico.</p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;ammontare di tali imposte viene calcolato applicando al valore dei beni trasferiti le aliquote previste dalla tariffa allegata al Testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Imposta ipotecaria</h3>



<p class="has-text-align-justify">Per l&#8217;<strong>imposta ipotecaria l&#8217;aliquota è del 2%</strong> con un minimo di 200,00 euro, salvo l&#8217;immobile oggetto di trasferimento goda di agevolazioni fiscali con le quali l&#8217;imposta si applica in misura fissa.</p>



<p class="has-text-align-justify">Come, ad esempio, nel caso di agevolazioni prima casa.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Catastale</h3>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;<strong>imposta catastale</strong> si calcola applicando l&#8217;aliquota attualmente prevista dall&#8217;articolo 10 del Testo unico sulle imposte ipotecaria e catastale <strong>dell&#8217;1%</strong> (Decreto legislativo n. 347/1990) al valore degli immobili trasferiti con un importo minimo di 200,00 euro.</p>



<p class="has-text-align-justify">Anche in questo caso se l&#8217;immobile gode di agevolazioni si applica l&#8217;imposta in misura fissa.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tassa ipotecaria</h3>



<p>La <strong>tassa ipotecaria </strong>è dovuta nella misura fissa di <strong>90 euro</strong> che si compone di 35 euro per la trascrizione e 55 euro per la voltura catastale per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Imposta di bollo</h3>



<p class="has-text-align-justify">L’<strong>imposta di bollo </strong>è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tributi speciali catastali</h3>



<p class="has-text-align-justify">I <strong>Tributi speciali </strong>sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall’art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="riduzioni">Le agevolazioni e le riduzioni di imposta nella dichiarazione di successione</h2>



<p class="has-text-align-justify">Il Testo unico sulle successioni ed altre normative fiscali prevedono in alcuni casi delle <strong>agevolazioni e delle riduzioni di imposta</strong> per alcuni beni caduti in successione.</p>



<p class="has-text-align-justify">Alcune agevolazioni sono previste anche sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Agevolazioni d&#8217;imposta (successione, ipotecaria e catastale)</h3>



<p class="has-text-align-justify">Le agevolazioni consentono di ottenere il pagamento dell&#8217;imposta in <strong>misura fissa</strong> o <strong>l&#8217;esenzione dal pagamento</strong> e riguardano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i beni culturali;</li>



<li>l&#8217;abitazione &#8220;prima casa&#8221;;</li>



<li>i terreni o le aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli professionali quando il beneficiario è un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni o un&#8217;ascendente, un discendente entro il 3° grado;</li>



<li>i fondi rustici in territori montani quando il beneficiario è un coltivatore diretto;</li>



<li>gli immobili inseriti in comunità montane in piani di sviluppo;</li>



<li>i boschi in terreni montani quando il beneficiario è un ascendente, un discendente o il coniuge;</li>



<li>i terreni agricoli &#8220;compendio unico&#8221; generale o in zone montane quando il beneficiario è il coltivatore diretto o l&#8217;imprenditore agricolo professionale;</li>



<li>le aziende, rami di esse, quote sociali o azioni quando il beneficiario è il discendente o il coniuge;</li>



<li>gli immobili demoliti o dichiarati inagibili per eventi calamitosi.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Riduzioni d&#8217;imposta (successione)</h3>



<p>Sono previste riduzioni dell&#8217;imposta di successione invece per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i beni già oggetto di una precedente successione entro i cinque anni per i quali è prevista una riduzione che può variare dal 50 al 10 percento quando i beneficiari sono gli eredi o il legatari sugli stessi beni oggetto della successione precedente;</li>



<li>i beni immobili culturali di cui all&#8217;art. 13, per i quali anteriormente all&#8217;apertura della successione, non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all&#8217;art. 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è prevista una riduzione d&#8217;imposta del 50%;</li>



<li>i fondi rustici che godono di una riduzione d&#8217;imposta del 40% fino ad un valore di euro 103.291,00 quando i beneficiari sono il coniuge, i parenti in linea retta, fratelli o a sorelle del de cuius a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore diretto e che la devoluzione avvenga nell’ambito di famiglia diretto &#8211; coltivatrice e che l&#8217;esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell&#8217;ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione;</li>



<li>gli immobili di impresa artigiana familiare per i quali è prevista una riduzione d&#8217;imposta del 40% fino a un valore di euro 103.291,00 quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado, a condizione che l&#8217;esistenza dell&#8217;impresa familiare artigiana risulti dall&#8217;atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all&#8217;art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</li>



<li>le aziende, le quote società di persone, i beni strumentali in comuni montani con meno di 5.000 abitanti per i quali è prevista una riduzione d&#8217;imposta del 40% quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l&#8217;attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="agevolazioni">Le agevolazioni prima casa </h2>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;erede che possiede i requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa può alleggerire il carico fiscale beneficiando di una riduzione di imposta.</p>



<p>Si ricorda che tra i <strong>requisiti per l&#8217;accesso alle agevolazioni</strong> <strong>prima casa</strong> c&#8217;è:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l&#8217;essere residenti nel comune in cui si deve acquistare l&#8217;immobile o la si trasferisca entro 18 mesi, </li>



<li>non deve essere titolare di un diritto di proprietà su un&#8217;altra abitazione nello stesso comune e </li>



<li>non deve aver già effettuato l&#8217;acquisto di un&#8217;abitazione usufruendo delle agevolazioni in qualsiasi territorio dello stato.</li>
</ul>



<p>Con le agevolazioni prima casa infatti le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella <strong>misura fissa di 200,00 euro </strong>anziché in misura proporzionale.</p>



<p>L&#8217;erede che richiede le agevolazioni tuttavia è vincolato dal non poter alienare il bene prima di 5 anni dall&#8217;acquisto pena la perdita dell&#8217;agevolazione e il versamento della differenza d&#8217;imposta dovuta.</p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;agevolazione può essere richiesta anche per gli immobili che costituiscono <strong>pertinenze</strong> di quello che ha i requisiti prima casa</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="testamento">La dichiarazione di successione e il testamento</h2>



<p class="has-text-align-justify">Se la successione ereditaria è regolata da un <strong>testamento </strong>rivolgersi al notaio sarà utile anche per procedere alla sua pubblicazione qualora ancora non lo si fosse pubblicato. La pubblicazione del <strong>testamento olografo</strong> infatti serve a dare esecuzione alle disposizioni in esso contenute a seguito dell&#8217;apertura della successione. Il notaio redige un verbale di pubblicazione del testamento olografo per il quale occorrono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i documenti di identità e il codice fiscale del richiedente la pubblicazione;</li>



<li>una fotocopia dei documenti di identità del testatore;</li>



<li>un estratto dell&#8217;atto di morte;</li>



<li>il testamento in originale.</li>
</ul>



<p>La dichiarazione di successione infatti non può essere compilata prima della pubblicazione e registrazione del testamento.</p>



<p class="has-text-align-justify">Se il testamento è già pubblico invece bisogna rivolgersi al notaio che l&#8217;ha ricevuto o all&#8217;archivio notarile se quest&#8217;ultimo non esercita più nel distretto</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="minori">La presenza di minori o incapaci nella dichiarazione di successione </h2>



<p class="has-text-align-justify">Nel caso in cui la devoluzione del patrimonio ereditario avvenga in favore di minori o incapaci sono necessarie particolari autorizzazioni.</p>



<p>Si tratta delle <strong>autorizzazioni del giudice tutelare </strong>che rilevano in particolare con riguardo all&#8217;accettazione o alla rinuncia dell&#8217;eredità. La legge consente a tali soggetti di accettare l&#8217;eredità solo con beneficio d&#8217;inventario.</p>



<p>L&#8217;ottenimento di tali autorizzazioni è coadiuvato dall&#8217;intervento del notaio. </p>



<p>Nel caso del <strong>minore di età</strong> sono i genitori a decidere circa l&#8217;accettazione o la rinuncia dell&#8217;eredità dopo aver ottenuto l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare. </p>



<p>L&#8217;<strong>interdetto, inabilitato o l&#8217;emancipato</strong> possono accettare l&#8217;eredità tramite il tutore o il curatore che abbiano ottenuto l&#8217;autorizzazione dal giudice tutelare. </p>



<p class="has-text-align-justify">Le stesse regole valgono per il beneficiario di <strong>amministrazione di sostegno </strong>salvo il decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno consenta al beneficiato l&#8217;accettazione pura e semplice dell&#8217;eredità.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="obbligati">I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione </h2>



<p>La dichiarazione di successione dev&#8217;essere presentata <strong>entro 12 mesi dalla data di apertura della successione</strong> che coincide generalmente con la data della morte del <em>de cuius</em>.</p>



<p>Trascorso tale termine senza aver adempiuto l&#8217;Agenzia delle entrate applica delle sanzioni amministrative con gli interessi calcolati in base al ritardo.</p>



<p>I <strong>soggetti obbligati</strong> a presentare la dichiarazione di successione, sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>gli eredi, i chiamati all&#8217;eredità, i legatari o i loro rappresentanti legali,</li>



<li>i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;</li>



<li>gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;</li>



<li>gli amministratori dell’eredità</li>



<li>i curatori delle eredità giacenti</li>



<li>gli esecutori testamentari</li>



<li>i <em>trustee</em>.</li>
</ul>



<p>Nel caso in cui più soggetti si trovino a presentare la dichiarazione di successione è sufficiente che venga presentata da uno solo di essi e l&#8217;obbligo si considera adempiuto.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="base">La base imponibile di calcolo dell&#8217;imposta di successione: attività e passività ereditarie</h2>



<p>L&#8217;imposta di successione si calcola sul <strong>valore netto dell&#8217;asse ereditario</strong>.</p>



<p>Tale valore costituisce la base imponibile di calcolo dell&#8217;imposta ed è dato ai sensi dell&#8217;articolo 8 del testo unico dalla <em>&#8220;differenza tra il valore complessivo, alla data dell&#8217;apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l&#8217;<strong>attivo ereditario</strong>, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l&#8217;ammontare complessivo delle <strong>passività deducibili</strong> e degli oneri diversi da quelli indicati nell&#8217;art. 46, comma 3&#8243;.</em></p>



<p>Bisogna perciò definire quali sono gli elementi che compongono l&#8217;attivo ereditario e quali il passivo. Lo stesso modello dichiarativo divide tali informazioni in quadri distinti.</p>



<p>Gli articoli 9 e 11 del Testo unico sull&#8217;imposta sulle successioni e donazioni stabiliscono la composizione dell&#8217;<strong>attivo ereditario</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>beni immobili;</li>



<li>aziende;</li>



<li>azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali;</li>



<li>aeromobili, navi e imbarcazioni;</li>



<li>altri beni, come ad esempio crediti, rendite e pensioni o altri mobili.</li>
</ul>



<p>L&#8217;articolo 9 del Testo unico in particolare stabilisce che &#8220;<em>Si considerano compresi nell&#8217;attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell&#8217;asse ereditario&#8221;.</em></p>



<p>Gli elementi che compongono le <strong>passività ereditarie</strong> invece sono indicate <strong>all&#8217;articolo 20</strong> del Testo unico ovvero:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione risultati da relativo titolo o provvedimento e nei limiti previsti agli articoli 21 e 22 del Testo unico;</li>



<li>le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi purché il loro pagamento sia attestato da regolare quietanza;</li>



<li>le spese funerarie risultanti da regolare quietanza. L&#8217;importo deducibile di tali spese tuttavia è limitato a 1550,00 euro.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="culturali">I beni culturali nella dichiarazione di successione: agevolazioni e riduzioni d&#8217;imposta</h2>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;articolo 13 del Testo unico sulle successioni <strong>esclude dall&#8217;attivo ereditario</strong> i <strong>beni di cui all&#8217;articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</strong> che sono stati sottoposti anteriormente all&#8217;apertura della successione e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi di conservazione e protezione.</p>



<p>Il secondo comma dell&#8217;art, 13 del Testo unico sulle successioni dispone che: <em>&#8220;L&#8217;erede o legatario deve presentare l&#8217;inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell&#8217;attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l&#8217;assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle entrate in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa&#8221;.</em></p>



<p>Essendo esclusi dall&#8217;attivo ereditario, in presenza dei suddetti requisiti, i beni culturali di cui all&#8217;art. 13 del testo unico sulle successioni, sono <strong>esentati dal pagamento dell&#8217;imposta di successione. </strong></p>



<p>Restano tuttavia base imponibile per il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nelle proporzioni del 2% e dell&#8217;1% salvo il beneficiario goda di agevolazioni prima casa che gli consentano l&#8217;applicazione delle imposte in misura fissa pari ad euro 200,00.</p>



<p class="has-text-align-justify">I beni culturali devono invece essere inseriti nell&#8217;attivo ereditario se:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>vengono alienati in tutto o in parte prima che siano trascorsi cinque anni dall&#8217;apertura della successione;</li>



<li>avviene una loro tentata esportazione non autorizzata;</li>



<li>ne viene mutata la destinazione in assenza di autorizzazione;</li>



<li>non vengono assolti gli obblighi prescritti affinché lo stato possa esercitare il suo diritto di prelazione su tali beni.</li>
</ul>



<p>Il <strong>secondo comma dell&#8217;articolo 25 del testo unico sulle successioni </strong>dispone che:</p>



<p><em>&#8220;Se nell&#8217;attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all&#8217;art. 13, per i quali anteriormente all&#8217;apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all&#8217;articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l&#8217;imposta dovuta dall&#8217;erede o legatario al quale sono devoluti è <strong>ridotta </strong>dell&#8217;importo proporzionalmente corrispondente al <strong>cinquanta per cento del loro valore.</strong> </em></p>



<p><em>L&#8217;erede o legatario deve presentare l&#8217;inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale attesta per ogni singolo bene l&#8217;esistenza delle caratteristiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; </em></p>



<p><em>la dichiarazione di interesse culturale deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L&#8217;accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell&#8217;immobile alla tutela ivi prevista. Si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 13, commi 3, 4 e 5&#8243;</em>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">La cessione dei beni culturali e il pagamento delle imposte </h3>



<p>L&#8217;articolo 39 del Testo unico sulle successioni prevede la possibilità per l&#8217;erede o il legatario di pagare l&#8217;imposta di successione mediante la <strong>cessione di un bene culturale vincolato o non vincolato</strong>.</p>



<p>Tale possibilità diventa reale solo ove venga predisposta una proposta di cessione, con il dettaglio di tutti i beni e l&#8217;indicazione del loro valore e di idonea documentazione. Per la validità della proposta è necessaria la firma, a pena di nullità, di tutti gli eredi o del legatario. </p>



<p>A tal proposito, l&#8217;articolo 39 del testo unico sulle successioni dispone:</p>



<p>-al suo primo comma che: </p>



<p><em>&#8220;Gli <strong>eredi</strong> e i <strong>legatari </strong>in sede di presentazione della dichiarazione della successione possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell&#8217;imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all&#8217;art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni</em>&#8221; .</p>



<p>-al suo secondo comma che: </p>



<p><em>&#8220;La <strong>proposta di cessione</strong>, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l&#8217;indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere <strong>sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario</strong> e<strong> presentata </strong>al <strong>Ministero della cultura </strong>ed <strong>all&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle entrate </strong>competente, nel <strong>termine previsto dall&#8217;art. 37 per il pagamento dell&#8217;imposta</strong>. La presentazione della proposta interrompe il termine&#8221;</em>.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="contenuto">Il contenuto della dichiarazione e le modifiche </h2>



<p class="has-text-align-justify">Riepilogando il contenuto della dichiarazione si possono individuare i seguenti <strong>principali elementi</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i dati identificativi del defunto, dei legatari, dei chiamati all&#8217;eredità e il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;</li>



<li>l&#8217;indicazione se la successione è testamentaria o legittima e nel primo caso gli estremi della pubblicazione e della registrazione del testamento;</li>



<li>l&#8217;attivo ereditario indicato secondo i vari quadri predisposti dal modello e le passività e altri oneri;</li>



<li>il prospetto riepilogativo della liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e dei tributi speciali;</li>



<li>le dichiarazioni sostitutive, le agevolazioni e le detrazioni d&#8217;imposta;</li>



<li>le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito.</li>
</ul>



<p>La dichiarazione di successione può essere modificata compilando una <strong>dichiarazione sostitutiva o integrativa</strong>. La modifica può rendersi necessaria quando sopraggiungono degli eventi che danno luogo ad una modifica della devoluzione dell&#8217;eredità o del legato oppure al pagamento di una maggiore imposta o ancora, per inserire un bene nell&#8217;attivo ereditario non dichiarato nella precedente dichiarazione o per modificare dati catastali, quote o eredi.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="documenti">I documenti da allegare alla dichiarazione di successione</h2>



<p>L&#8217;articolo 30 del Testo unico sull&#8217;imposta sulle successioni e donazioni elenca i <strong>documenti che devono essere allegati alla dichiarazione</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il certificato di morte (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell&#8217;assenza o della morte presunta;</li>



<li>il certificato di stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;</li>



<li>la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli atti di ultima volontà dai quali é regolata la successione;</li>



<li>la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell&#8217;atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l&#8217;eventuale accordo delle parti per l&#8217;integrazione dei diritti di legittima lesi;</li>



<li>la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell&#8217;ultimo bilancio o inventario, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;</li>



<li>la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;</li>



<li>i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;</li>



<li>il prospetto di liquidazione dell&#8217;imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica previsto dall&#8217;articolo 27, comma 3.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="quando">Quando non deve essere presentata</h2>



<p>La dichiarazione di successione dev&#8217;essere presentata sempre ad eccezione di quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>non è previsto l&#8217;obbligo </strong>ai sensi dell&#8217;articolo 28, settimo comma, del Testo unico;</li>



<li>sono previsti dei <strong>casi di esonero </strong>ai sensi del quinto comma dell&#8217;articolo 28 del Testo unico.</li>
</ul>



<p>L’obbligo di presentazione non sussiste nei seguenti casi::</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l&#8217;eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;</li>



<li>ha un valore non superiore a 100.000 euro;</li>



<li>non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.</li>
</ul>



<p>salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.</p>



<p><strong>Sono esonerati </strong>dal presentare la dichiarazione i chiamati all&#8217;eredità e i legatari che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>hanno rinunciato all&#8217;eredità o al legato prima che sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione;</li>



<li>non sono nel possesso dei beni ereditari e hanno nominato un curatore dell&#8217;eredità.</li>
</ul>



<p>In entrambi i casi dev&#8217;essere stato informato l&#8217;ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all&#8217;eredità o copia dell&#8217;istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/la-dichiarazione-di-successione/">La dichiarazione di successione e le relative imposte</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il testamento pubblico</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/testamento-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 15:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Successorio e di Famiglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=7001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una breve guida sui vantaggi che comporta la scelta di fare testamento pubblico: la funzione di adeguamento del notaio e gli altri vantaggi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/testamento-pubblico/">Il testamento pubblico</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div style="height:60px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--128"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#come">Come funziona </a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--130"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#legge">Nella legge notarile </a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--131"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#vantaggi">I vantaggi </a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify">Fra le varie tipologie di testamento previste nel nostro ordinamento, il testamento pubblico è la forma che offre maggiori vantaggi nel regolare il passaggio del patrimonio ereditario.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="come">Il testamento pubblico in generale </h2>



<p class="has-text-align-justify">Il testamento è un<em> atto</em> <em>mortis causa</em> che produce i suoi effetti al momento della morte del testatore. L&#8217;evento morte è perciò l&#8217;elemento caratterizzante tale categoria di atti scritti.</p>



<p class="has-text-align-justify">Il testamento può essere olografo, segreto, pubblico e internazionale. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il <strong>testamento pubblico</strong> è redatto dal notaio in presenza del testatore e di due testimoni. Il notaio nell&#8217;esercizio delle sue funzioni espleta, fra quelle di primaria importanza, quella di <strong>indagare la volontà del testatore</strong> circa l&#8217;organizzazione del suo patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.</p>



<p class="has-text-align-justify">Il notaio esegue in ordine cronologico le seguenti attività:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>riceve le volontà del testatore in presenza di due o quattro testimoni;</li>



<li>mette per iscritto tali volontà redigendo l&#8217;atto notarile;</li>



<li>dà lettura del testamento in presenza dei testimoni;</li>



<li>menziona nell&#8217;atto tutte le formalità prescritte dalla legge e ne dà lettura.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">Prima di eseguire tali attività il notaio ha l&#8217;obbligo di acquisire certezza circa l&#8217;identità del testatore. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;indagine della volontà del testatore può essere svolta in più incontri successivi con il notaio prima di giungere all&#8217;incontro in cui avviene la sottoscrizione dell&#8217;atto. Ciò consente un migliore scambio di informazioni tra le parti e il confezionamento di un atto contenente disposizioni chiare e precise della volontà del testatore. </p>



<p class="has-text-align-justify">Essendo l&#8217;unica tipologia di testamento che viene redatta direttamente dal notaio il testamento pubblico si considera il <strong>testamento notarile per eccellenza</strong>. Il testamento olografo infatti dev&#8217;essere redatto dal testatore di suo pugno e il testamento segreto può essere redatto dal testatore o da un terzo.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Le vicende del testamento pubblico </h3>



<p class="has-text-align-justify">Il notaio<strong> conserva </strong>il testamento pubblico fino alla notizia della morte del testatore. Lo conserva, ai sensi di legge, nel fascicolo speciale degli atti di ultima volontà e da lì più viene rimosso fino al passaggio nel fascicolo generale degli atti del notaio. A differenza del testamento olografo dunque il testamento pubblico è al riparo da occasioni di <strong>sottrazione, distruzione e perdita</strong>. Una volta venuto a conoscenza della morte del testatore il notaio provvede a comunicare agli eredi la presenza del testamento. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il testamento è un <strong>atto revocabile</strong>. Tutte le tipologie di testamento hanno lo stesso valore e pertanto con qualunque tipologia è possibile revocare un testamento anteriore. Per evitare tuttavia imprecise interpretazioni circa la volontà del testatore che abbia reso le proprie volontà in più testamenti successivi è opportuno che nel testamento successivo sia specificata la volontà di revocare tutte o parte delle disposizioni di quello precedente.</p>



<p class="has-text-align-justify">Alla morte del testatore il notaio provvede a &#8220;trasferire&#8221; il testamento dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello fra vivi, mediante redazione di un verbale nella stessa forma del testamento e da tale momento è possibile dare esecuzione alle disposizioni in esso contenute.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="codice">Il testamento pubblico nel codice civile </h2>



<p class="has-text-align-justify">La fonte principale che disciplina il testamento pubblico, così come il testamento olografo e segreto, è il <strong>codice civile</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify">Il notaio riceve il testamento pubblico in presenza del testatore e di due testimoni, o quattro testimoni, e indaga la volontà del testatore indirizzandola verso gli istituti giuridici confacenti ai suoi obiettivi. Indagata la volontà del testatore il notaio la riduce in iscritto e assicura, tramite la presenza dei testimoni, che la volontà così ridotta sia quella effettiva del testatore. Il notaio dev&#8217;essere figura imparziale in tale operazione e non deve influenzare in alcun modo le scelte del disponente.</p>



<p class="has-text-align-justify">La legge tuttavia per fornire un ulteriore forma di garanzia di tutela della volontà del testatore richiede la presenza dei testimoni che hanno la funzione di testimoniare che la volontà stesa per iscritto è quella effettivamente espressa dal testatore. Per assicurare l&#8217;imparzialità dei testimoni la legge prevede che questi non possono essere parenti o affini del testatore o comunque soggetti che possano in qualche modo essere interessati all&#8217;atto. I testimoni devono sottoscrivere il testamento, unitamente al notaio, dopo l&#8217;avvenuta sua lettura. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il testamento pubblico deve indicare la data, il luogo e l&#8217;ora di ricevimento. Se il testatore non può sottoscriverlo deve darne espressa motivazione che dev&#8217;essere indicata nell&#8217;atto e letta dal notaio. La mancanza di una delle sottoscrizione prescritte dalla legge comporta la nullità del testamento. Il testamento è altresì nullo quando non è scritto dal notaio. È invece punita con la sanzione dell&#8217;annullabilità l&#8217;inosservanza delle altre formalità prescritte dalla legge come ad esempio la mancanza dei due testimoni o quattro testimoni.</p>



<h3 class="wp-block-heading">L&#8217;articolo 603 del codice civile</h3>



<p class="has-text-align-justify">Quanto appena descritto è la riproduzione fedele dell&#8217;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=78&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=603&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0" class="ek-link">articolo 603 del codice civile</a> il quale stabilisce che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.</em></p>



<p><em>Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.</em></p>



<p><em>Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l&#8217;ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell&#8217;atto.</em></p>



<p><em>Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni&#8221;.</em></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading" id="legge">Il testamento pubblico nella legge notarile</h2>



<p class="has-text-align-justify">Il testamento pubblico è in parte disciplinato anche nella <strong>legge notarile</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">Ad esempio l&#8217;articolo 61, ultimo comma, prevede diverse formalità circa il testamento pubblico, fra cui quella secondo cui il testamento pubblico forma oggetto del verbale di richiesta di <a href="https://www.notaiotassitani.it/verbale-pubblicazione-testamento-olografo/" class="ek-link">pubblicazione</a> alla morte del testatore (o per meglio dire passaggio al repertorio degli atti tra vivi con registrazione). La legge notarile inoltre reca le norme su alcune formalità dell&#8217;atto (articoli 51, 52, 52-bis, 52-ter, 53), sulla lingua del testamento pubblico (articoli 54, e 55), sulla figura dell&#8217;interprete e sulle formalità da rispettare nei casi in cui il testatore sia sordo, muto, sordomuto o non sappia leggere (articoli 56 e 57), alcuni casi in cui il testamento è nullo (articolo 58). </p>



<p class="has-text-align-justify">La legge notarile integra le disposizioni del codice civile qualora non entrino in conflitto con le stesse. In tal caso prevalgono quelle del codice civile. Così stabilisce l&#8217;articolo 60 della legge notarile <em>&#8220;Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, <strong>in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile</strong>, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino&#8221;.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading">La lingua del testamento pubblico</h3>



<p class="has-text-align-justify">La legge notarile all&#8217;articolo 54 stabilisce che il testamento pubblico dev&#8217;essere scritto in <strong>lingua italiana</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">Se il testatore non conosce la lingua italiana il testamento può essere scritto nella lingua conosciuta dal testatore se conosciuta dal notaio e dai testimoni. Di fronte o in calce all&#8217;atto tuttavia dev&#8217;essere posta la traduzione dell&#8217;atto in lingua italiana ed entrambe le copie devono essere sottoscritte dal notaio, dai testimoni, e dal testatore. </p>



<p class="has-text-align-justify">In caso contrario è necessario l&#8217;intervento di un <strong>interprete</strong>. L&#8217;atto viene redatto in lingua italiana con la traduzione in lingua straniera posta di fronte o in calce all&#8217;originale. Entrambe le copie devono essere sottoscritte dal notaio, dai testimoni, dall&#8217;interprete e dal testatore. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="vantaggi">I vantaggi del testamento pubblico </h2>



<figure class="wp-block-pullquote"><blockquote><p><em><strong>&#8220;Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell&#8217;atto&#8221;. </strong></em></p><cite>Art. 47, secondo comma, L.n. </cite></blockquote></figure>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;attività del notaio si esplica a partire da questa disposizione che si applica anche al testamento pubblico e dalla quale discendono le primarie funzioni notarili che attribuiscono al testamento pubblico numerosi vantaggi. </p>



<h3 class="wp-block-heading">La funzione di adeguamento del notaio </h3>



<p class="has-text-align-justify">Il testamento pubblico è preferibile al testamento olografo in quanto comporta plurimi vantaggi rispetto al secondo. </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Va sottolineata in tale contesto la <strong>funzione di adeguamento del notaio</strong> che può essere ricondotta ad una pluralità di attività poste in essere dal pubblico ufficiale. In primo luogo il notaio riceve il disponente ne indaga la volontà e cerca di inquadrarla giuridicamente, anche fornendo consigli e informando sulle disposizioni che potrebbero essere contrarie alla legge.</p>
</blockquote>



<p class="has-text-align-justify">Nell&#8217;esercizio delle sue funzioni il notaio sollecita il disponente all&#8217;identificazione dei lasciti onde evitare incomprensioni circa la sua volontà in sede successoria.</p>



<p class="has-text-align-justify">Garantisce inoltre che il testamento non abbia vizi formali tali da inficiarne la validità e verifica dapprima la capacità di testare del disponente.</p>



<h3 class="wp-block-heading">L&#8217;attribuzione di fede pubblica e la funzione probatoria</h3>



<p class="has-text-align-justify">Ai sensi dell&#8217;articolo 2699 del codice civile <em>&#8220;L&#8217;atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l&#8217;atto è formato&#8221;</em>.</p>



<p>Il testamento pubblico dunque ha <strong>forza di atto pubblico</strong> e ciò costituisce un vantaggio.</p>



<p class="has-text-align-justify">La qualifica di atto pubblico infatti conferisce al testamento valore probatorio ai sensi dell&#8217;articolo 2700 del codice civile secondo cui <em>&#8220;L&#8217;atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti&#8221;.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading">La funzione antiprocessualistica</h3>



<p class="has-text-align-justify">La funzione di adeguamento del notaio contribuisce anche a ridurre le possibilità di contenzioso circa il contenuto del testamento o la sua forma e pertanto alimenta la <strong>funzione antiprocessualistica</strong> del notaio. Il notaio infatti interpreta la volontà del disponente, lo guida verso gli istituti giuridici più idonei al soddisfacimento delle sue volontà, traducendola in un linguaggio tecnico. In tal modo adempie alla prescrizione legislativa di cui all&#8217;articolo 603, secondo comma, del codice civile secondo cui il notaio riduce in iscritto la volontà del testatore. Tutte queste operazioni fanno parte della più lungimirante funzione notarile di <strong>controllo della legalità</strong> delle operazioni di passaggio dei patrimoni ereditari.</p>



<p class="has-text-align-justify">La redazione del testamento per atto di notaio inoltre rende il testamento inoppugnabile per incapacità di testare del disponente. Si ricorda infatti che come già accennato il notaio tra le operazioni preliminari all&#8217;indagine della volontà del testatore verifica la sua capacità di testare. </p>



<h3 class="wp-block-heading">La funzione di certificazione</h3>



<p class="has-text-align-justify">La redazione del testamento per atto di notaio svolge inoltre una funzione di certificazione che rende il testamento facilmente rintracciabile dai soggetti coinvolti nella successione.</p>



<p class="has-text-align-justify">Il testamento pubblico infatti dev&#8217;essere iscritto presso il <strong>registro generale dei testamenti</strong>. Tale obbligo grava sul notaio che ha ricevuto il testamento o, in caso di cessata attività al Sovraintendente dell&#8217;archivio notarile distrettuale competente, e rimane segreto fino alla morte del testatore. Da quel momento in poi ogni soggetto interessato alla successione può domandare l&#8217;accesso agli atti del registro presentando il certificato di morte o altra idonea documentazione. Il registro generale dei testamenti è lo strumento che consente di conoscere se un soggetto ha lasciato un testamento pubblico in Italia o all&#8217;estero e consente a chiunque vi abbia interesse di sapere qual è il notaio presso cui è stato ricevuto il testamento o l&#8217;archivio notarile presso cui è depositato il testamento nel caso di cessata attività del notaio che lo ha ricevuto.</p>



<h3 class="wp-block-heading">La conservazione del testamento</h3>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>La prescrizione legislativa di conservazione del testamento pubblico presso il fascicolo speciale degli atti di ultime volontà del notaio lo rende praticamente <strong>indistruttibile, non falsificabile e non smarribile</strong>. </p>
</blockquote>



<p class="has-text-align-justify">La legge infatti vieta al notaio di rilasciare le copie originali degli atti salvo alcune eccezioni espressamente previste dalla legge. La copia originale pertanto viene conservata come poco fa detto. Il suo contenuto viene riprodotto in un&#8217;ulteriore copia in carta libera che viene depositata chiusa e sigillata presso l&#8217;archivio notarile entro 10 giorni dalla ricezione dell&#8217;atto.</p>



<p class="has-text-align-justify">Il notaio può consegnare copia del testamento pubblico, durante la vita del testatore solo a quest&#8217;ultimo. Al testatore soltanto può essere rilasciata una copia conforme del testamento. </p>



<h3 class="wp-block-heading">La presenza dei testimoni</h3>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;articolo 603 del codice civile prevede la necessaria presenza dei testimoni alla ricezione delle ultime volontà del testatore. Anche questa è una forma di garanzia della <strong>spontanea manifestazione di volontà del testatore </strong>di cui il notaio riproduce fedelmente il contenuto nell&#8217;atto.</p>



<p class="has-text-align-justify">La presenza dei testimoni inoltre rende il testamento pubblico non del tutto segreto in quanto oltre al notaio altri soggetti sono a conoscenza del suo contenuto.</p>



<p class="has-text-align-justify">I testimoni devono essere <strong>due o quattro</strong> se il testatore è sordo, muto o sordomuto e contemporaneamente anche incapace di leggere.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Accessibilità del testamento pubblico</h3>



<p class="has-text-align-justify">Il testamento pubblico è l&#8217;unica forma di testamento accessibile per coloro che <strong>non sanno</strong> o non possono leggere o scrivere. Per il testamento olografo infatti è necessario saper scrivere mentre per il testamento segreto è necessario saper leggere. </p>



<p class="has-text-align-justify">La legge notarile prevede all&#8217;articolo 56, oltre alla presenza di quattro testimoni anziché due, la presenza dell&#8217;<strong>interprete</strong> nel caso in cui il testatore sia sordo e non sappia leggere. L&#8217;interprete non può essere scelto tra i testimoni ma può essere scelto tra i parenti e gli affini del testatore e deve giurare di fronte al notaio di porre in essere fedelmente il suo ufficio. Il notaio menziona nell&#8217;atto l&#8217;avvenuto giuramento e farà sottoscrivere il testamento anche al&#8217;interprete.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/testamento-pubblico/">Il testamento pubblico</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
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