La dichiarazione di successione è un documento fiscale con cui si comunica all’Agenzia delle entrate la devoluzione di un patrimonio da un soggetto defunto agli eredi. Il trasferimento dei beni e dei diritti oggetto della successione è soggetto al pagamento, ove dovute, delle imposte di successione, ipotecaria, catastale, di bollo e dei tributi speciali catastali.

Il notaio si rende una figura quanto più necessaria per la corretta gestione di tale adempimento fiscale, obbligatorio nella maggior parte dei casi. Le conoscenze in materia di successioni e di tributi che tale professionista matura durante il suo percorso di formazione professionale non ha eguali nel campo.

Alla morte di una persona la legge prevede che il complesso di beni e di situazioni giuridiche che gli fanno capo si trasmettano in capo ai suoi eredi. Tale passaggio di beni e di diritti è soggetto al pagamento dell’imposta di successione e delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo nel caso in cui avvenga il trasferimento di beni immobili.

Per la liquidazione di tali imposte il Ministero delle finanze ha predisposto un modello dichiarativo per il contribuente da compilare e inviare all’Agenzia delle entrate. Tale modello, da compilare e inviare entro un certo termine dalla morte del de cuius, contiene tutte le informazioni necessarie alla corretta liquidazione delle imposte.

Il notaio e la dichiarazione di successione

L’affidamento al notaio della pratica successoria garantisce la corretta compilazione della dichiarazione, la tempestiva presentazione all’Agenzia delle entrate, nonché l’esecuzione degli adempimenti successivi. Il notaio infatti dopo aver registrato la dichiarazione presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate predispone la domanda di voltura catastale. Con la domanda di voltura catastale si vanno così ad aggiornare i dati registrati negli uffici del catasto dove gli immobili sono situati.

Il notaio, riceve tutta la documentazione necessaria alla pratica di dichiarazione di successione e che riguarda il defunto, gli eredi, l’eventuale testamento, la documentazione su beni immobili, aziende, partecipazioni sociali, beni mobili, crediti e rapporti bancari (con particolare riguardo agli atti di notorietà necessari per svincolare i conti correnti o i titoli intestati al defunto), donazioni, e le passività ereditarie nonché predispone il prospetto di autoliquidazione delle imposte per i beni immobili e provvede al pagamento.

L’imposta sulle successioni e donazioni nella dichiarazione di successione

L’imposta sulle successioni e donazioni è stata istituita con il decreto legislativo 346/1990, ovvero un testo unico contenente tutte le disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

L’articolo 1, primo comma, di tale raccolta normativa individua l’oggetto dell’imposta affermando che “L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi”.

La base imponibile di calcolo dell’imposta è determinata dall’articolo 8 del testo unico e dalle norme seguenti.

L’ufficio dell’agenzia delle entrate cui è presentata la dichiarazione liquida l’imposta avvisando gli obbligati al pagamento con l’avviso di liquidazione. Entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bisogna procedere al pagamento.

Il pagamento dell’imposta può avvenire con addebito diretto sul conto corrente, nel qual caso bisogna compilare un apposito modello predisposto dall’agenzia delle entrate, oppure con modello f24 presso una banca, un ufficio postale o l’agente della riscossione.

Affidando la pratica di successione al notaio sarà quest’ultimo a provvedere all’autoliquidazione e al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, al pagamento dell’imposta sulla successione nonché a provvedere agli adempimenti successivi. Il notaio infatti a seguito della presentazione della dichiarazione richiederà:

  • il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico;
  • la voltura catastale degli immobili oggetto di trasferimento.

Aliquote e franchigie

L’imposta di successione si paga in percentuale sul valore complessivo netto trasferito o sulla parte eccedente un certo importo a seconda del soggetto in favore del quale avviene il trasferimento.

Le aliquote applicate e le franchigie previste dal dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006 sono:

  • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro.

Obbligo al pagamento dell’imposta

Al pagamento dell’imposta di successione sono obbligati in solido tutti gli eredi. Rientra nell’obbligo solidale anche il coerede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario nei limiti del valore della propria quota ereditaria. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta nei limiti di quanto loro legato. Così detta l’articolo 36 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni.

Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo nella dichiarazione di successione

Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili l’Agenzia delle entrate ha previsto che il contribuente proceda ad un’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo nonché della tassa ipotecaria e dei tributi speciali ipotecari e provveda al pagamento delle stesse entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Il modulo da compilare per la dichiarazione di successione infatti contiene un quadro per il calcolo e la quantificazione di tali imposte ove la devoluzione abbia ad oggetto beni immobili. Con la dichiarazione telematica il calcolo dell’autoliquidazione è automatico.

L’ammontare di tali imposte viene calcolato applicando al valore dei beni trasferiti le aliquote previste dalla tariffa allegata al Testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali.

Imposta ipotecaria

Per l’imposta ipotecaria l’aliquota è del 2% con un minimo di 200,00 euro, salvo l’immobile oggetto di trasferimento goda di agevolazioni fiscali con le quali l’imposta si applica in misura fissa. Come, ad esempio, nel caso di agevolazioni prima casa.

Catastale

L’imposta catastale si calcola applicando l’aliquota attualmente prevista dall’articolo 10 del Testo unico sulle imposte ipotecaria e catastale dell’1% (Decreto legislativo n. 347/1990) al valore degli immobili trasferiti con un importo minimo di 200,00 euro. Anche in questo caso se l’immobile gode di agevolazioni si applica l’imposta in misura fissa.

Tassa ipotecaria

La tassa ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 90 euro che si compone di 35 euro per la trascrizione e 55 euro per la voltura catastale per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione.

Imposta di bollo

L’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero
circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Tributi speciali catastali

I Tributi speciali sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall’art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto.

Le agevolazioni e le riduzioni di imposta nella dichiarazione di successione

Il Testo unico sulle successioni ed altre normative fiscali prevedono in alcuni casi delle agevolazioni e delle riduzioni di imposta per alcuni beni caduti in successione.

Alcune agevolazioni sono previste anche sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale.

Agevolazioni d’imposta (successione, ipotecaria e catastale)

Le agevolazioni consentono di ottenere il pagamento dell’imposta in misura fissa o l’esenzione dal pagamento e riguardano:

  • i beni culturali;
  • l’abitazione “prima casa”;
  • i terreni o le aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli professionali quando il beneficiario è un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni o un’ascendente, un discendente entro il 3° grado;
  • i fondi rustici in territori montani quando il beneficiario è un coltivatore diretto;
  • gli immobili inseriti in comunità montane in piani di sviluppo;
  • i boschi in terreni montani quando il beneficiario è un ascendente, un discendente o il coniuge;
  • i terreni agricoli “compendio unico” generale o in zone montane quando il beneficiario è il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale;
  • le aziende, rami di esse, quote sociali o azioni quando il beneficiario è il discendente o il coniuge;
  • gli immobili demoliti o dichiarati inagibili per eventi calamitosi.

Riduzioni d’imposta (successione)

Sono previste riduzioni dell’imposta di successione invece per:

  • i beni ricaduti in precedente successione entro 5 anni per i quali è prevista una riduzione che può variare dal 50 al 10 percento quando i beneficiari sono gli eredi o il legatari sugli stessi beni oggetto della successione precedente;
  • i beni culturali sottoposti a vincolo posteriormente all’apertura della successione per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 50%;
  • i fondi rustici che godono di una riduzione d’imposta del 40% fino ad un valore di euro 103.291,00 quando i beneficiari sono il coniuge, i parenti in linea retta, fratelli o a sorelle del de cuius a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore diretto e che la devoluzione avvenga nell’ambito di famiglia diretto – coltivatrice;
  • gli immobili di impresa artigiana familiare per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 40% fino a un valore di euro 103.291,00 quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado;
  • le aziende, le quote società di persone, i beni strumentali in comuni montani con meno di 5.000 abitanti per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 40% quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado.

Le agevolazioni prima casa

L’erede che possiede i requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa può alleggerire il carico fiscale beneficiando di una riduzione di imposta.

Si ricorda che tra i requisiti per l’accesso alle agevolazioni prima casa c’è l’essere residenti nel comune in cui si deve acquistare l’immobile o la si trasferisca entro 18 mesi, non deve essere titolare di un diritto di proprietà su un’altra abitazione nello stesso comune e non deve aver già effettuato l’acquisto di un’abitazione usufruendo delle agevolazioni in qualsiasi territorio dello stato.

Con le agevolazioni prima casa infatti le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 200,00 euro anziché in misura proporzionale.

L’erede che richiede le agevolazioni tuttavia è vincolato dal non poter alienare il bene prima di 5 anni dall’acquisto pena la perdita dell’agevolazione e il versamento della differenza d’imposta dovuta.

L’agevolazione può essere richiesta anche per gli immobili che costituiscono pertinenze di quello che ha i requisiti prima casa.

La dichiarazione di successione e il testamento

Se la successione ereditaria è regolata da un testamento rivolgersi al notaio sarà utile anche per procedere alla sua pubblicazione qualora ancora non lo si fosse pubblicato. La pubblicazione del testamento olografo infatti serve a dare esecuzioni alle disposizioni in esso contenute a seguito dell’apertura della successione. Il notaio redige un verbale di pubblicazione del testamento olografo per il quale occorrono:

  • i documenti di identità e il codice fiscale del richiedente la pubblicazione;
  • una fotocopia dei documenti di identità del testatore;
  • un estratto dell’atto di morte;
  • il testamento in originale.

La dichiarazione di successione infatti non può essere compilata prima della pubblicazione e registrazione del testamento.

Se il testamento è già pubblico invece bisogna rivolgersi al notaio che l’ha ricevuto o all’archivio notarile se quest’ultimo non esercita più nel distretto.

La presenza di minori o incapaci nella dichiarazione di successione

Nel caso in cui la devoluzione del patrimonio ereditario avvenga in favore di minori o incapaci sono necessarie particolari autorizzazioni.

Si tratta delle autorizzazioni del giudice tutelare che rilevano in particolare con riguardo all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità. La legge consente a tali soggetti di accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario.

L’ottenimento di tali autorizzazioni è coadiuvato dall’intervento del notaio. Nel caso del minore di età sono i genitori a decidere circa l’accettazione o la rinuncia dell’eredità dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice tutelare. L’interdetto, inabilitato o l’emancipato possono accettare l’eredità tramite il tutore o il curatore che abbiano ottenuto l’autorizzazione dal giudice tutelare. Le stesse regole valgono per il beneficiario di amministrazione di sostegno salvo il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno consenta al beneficiato l’accettazione pura e semplice dell’eredità.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

La dichiarazione di successione dev’essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide generalmente con la data della morte del de cuius. Trascorso tale termine senza aver adempiuto l’Agenzia delle entrate applica delle sanzioni amministrative con gli interessi calcolati in base al ritardo.

Come stabilisce l’articolo 5 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione in caso di successione sono:

  • gli eredi;
  • i chiamati all’eredità;
  • i legatari.
  • o i loro rappresentanti legali.

L’obbligo si aggiunge per:

  • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
  • l’amministratore dell’eredità;
  • il curatore dell’eredità giacente;
  • l’esecutore testamentario;
  • i trustee.

Nel caso in cui più soggetti si trovino obbligati a presentare la dichiarazione è sufficienti la presenti uno solo di essi e l’obbligo si considererà adempiuto.

La base imponibile di calcolo dell’imposta di successione: attività e passività ereditarie

L’imposta di successione si calcola sul valore globale netto dell’asse ereditario. Tale valore costituisce la base imponibile di calcolo dell’imposta ed è dato ai sensi dell’articolo 8 del testo unico dalla “differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3″.

Bisogna perciò definire quali sono gli elementi che compongono l’attivo ereditario e quali il passivo. Lo stesso modello dichiarativo divide tali informazioni in quadri distinti.

Gli articoli 9 e 11 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni stabiliscono la composizione dell’attivo ereditario:

  • beni immobili;
  • aziende;
  • azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali;
  • aeromobili, navi e imbarcazioni;
  • altri beni, come ad esempio crediti, rendite e pensioni o altri mobili.

L’articolo 9 del Testo unico in particolare stabilisce che “Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario”.

Gli elementi che compongono le passività ereditarie invece sono indicate all’articolo 20 del Tesro unico ovvero:

  • i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione risultati da relativo titolo o provvedimento e nei limiti previsti agli articoli 21 e 22 del Testo unico;
  • le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi purché il loro pagamento sia attestato da regolare quietanza;
  • le spese funerarie risultanti da regolare quietanza. L’importo deducibile di tali spese tuttavia è limitato a 1550,00 euro.

I beni culturali nella dichiarazione di successione: agevolazioni e riduzioni d’imposta

L’articolo 13 del Testo unico sulle successioni esclude dall’attivo ereditario i beni che sono oggetto di vincolo culturale imposto anteriormente all’apertura della successione e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi di conservazione e protezione. Affinché inoltre tali beni siano esclusi dall’attivo ereditario l’erede o il legatario deve allegare alla dichiarazione il documento che attesta l’adempimento degli obblighi di conservazione e protezione del bene da parte dell’organo competente previa redazione di un dettagliato inventario di tali beni. Anche se esclusi dall’attivo ereditario i beni culturali devono essere indicati nella dichiarazione.

Essendo esclusi dall’attivo ereditario, in presenza dei suddetti requisiti, i beni culturali sono esentati dal pagamento dell’imposta di successione. Restano tuttavia base imponibile per il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nelle proporzioni del 2% e dell’1% salvo il beneficiario goda di agevolazioni prima casa che gli consentano l’applicazione delle imposte in misura fissa pari ad euro 200,00.

I beni culturali devono invece essere inseriti nell’attivo ereditario se:

  • vengono alienati in tutto o in parte prima che siano trascorsi cinque anni dall’apertura della successione;
  • avviene una loro tentata esportazione non autorizzata;
  • ne viene mutata la destinazione in assenza di autorizzazione;
  • non vengono assolti gli obblighi prescritti affinché lo stato possa esercitare il suo diritto di prelazione su tali beni.

Se invece sono caduti in successione beni immobili che non sono stati sottoposti a vincolo culturale prima dell’apertura della successione ma successivamente l’erede o il legatario possono ottenere una riduzione dell’imposta di successione pari all’importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. Tale riduzione d’imposta è prevista dal secondo comma dell’articolo 25 del Testo unico sulle successioni.

La cessione dei beni culturali e il pagamento delle imposte

L’articolo 39 del Testo unico sulle successioni prevede la possibilità per l’erede o il legatario di pagare l’imposta di successione mediante la cessione di un bene culturale vincolato o non vincolato.

Tale possibilità diventa reale solo ove venga predisposta una proposta di cessione, con il dettaglio di tutti i beni e l’indicazione del loro valore e di idonea documentazione. Per la validità della proposta è necessaria la firma, a pena di nullità, di tutti gli eredi o del legatario. La proposta dev’essere presentata al Ministro per i beni culturali e ambientali entro il termine di pagamento dell’imposta, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’ufficio. La presentazione della proposta al ministro interrompe il termine.

Sebbene la norma preveda la possibilità di pagare con la cessione di beni culturali anche le imposte ipotecaria e catastale ciò sembra possibile solo in linea teorica e non pratica. L’Agenzia delle entrate avrebbe dato una soluzione a tale incongruenza nella circolare risolutiva 102/E del 3/07/2001 in cui è stato affermato che “Sebbene il citato articolo 39 menzioni i tributi ipocatastali tra quelli pagabili mediante cessione di beni culturali, dall’interpretazione letterale della norma successivamente intervenuta – cioè quella che stabilisce l’autoliquidazione delle imposte ovvero l’artico 33, comma 1-bis – si desume che il legislatore non ha esteso la possibilità di avvalersi di tale particolare modalità di pagamento ai tributi autoliquidabili e all’imposta sostitutiva dell’INVIM; dal combinato disposto delle norme richiamate, pertanto, deriva che le proposte di pagamento mediante cessione dei beni culturali possono essere avanzate solo per le imposte, interessi e sanzioni amministrative, che vengono liquidate dall’Ufficio“.

Il contenuto della dichiarazione e le modifiche

Riepilogando il contenuto della dichiarazione si possono individuare i seguenti principali elementi:

  • i dati identificativi del defunto, degli eredi, dei legatari, dei chiamati all’eredità e di altri soggetti e i gradi di parentela;
  • l’indicazione se la successione è testamentaria o legittima e nel primo caso gli estremi della pubblicazione e della registrazione del testamento;
  • l’attivo ereditario indicato secondo i vari quadri predisposti dal modello e le passività e altri oneri;
  • il prospetto riepilogativo della liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e dei tributi speciali;
  • le dichiarazioni sostitutive, le agevolazioni e le detrazioni d’imposta;
  • le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito.

La dichiarazione di successione può essere modificata compilando una dichiarazione sostitutiva o integrativa. La modifica può rendersi necessaria quando sopraggiungono degli eventi che danno luogo ad una modifica della devoluzione dell’eredità o del legato oppure al pagamento di una maggiore imposta o ancora, per inserire un bene nell’attivo ereditario non dichiarato nella precedente dichiarazione o per modificare dati catastali, quote o eredi.

I documenti da allegare alla dichiarazione di successione

L’articolo 30 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni elenca i documenti che devono essere allegati alla dichiarazione:

  • il certificato di morte (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta;
  • il certificato di stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli atti di ultima volontà dai quali é regolata la successione;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
  • gli estratti catastali relativi agli immobili;
  • un certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell’ultimo bilancio o inventario, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;
  • il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili. L’attestato o la quietanza di versamento delle predette
    imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto
    dall’articolo 27, comma 3.

Quando non deve essere presentata

La dichiarazione di successione dev’essere presentata sempre ad eccezione di quando:

  • non è previsto l’obbligo ai sensi dell’articolo 28, settimo comma, del Testo unico;
  • sono previsti dei casi di esonero ai sensi del quinto comma dell’articolo 28 del Testo unico.

Non è previsto l’obbligo quando:

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
  • ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari che:

  • hanno rinunciato all’eredità o al legato prima che sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione;
  • non sono nel possesso dei beni ereditari e hanno nominato un curatore dell’eredità.

In entrambi i casi dev’essere stato informato l’ufficio del registro con raccomandata alla quale dev’essere stato allegato la copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità o la copia dell’istanza di nomina del curatore autenticata dal cancelliere della pretura.