Definizione di Testamento

Prima di porre l’attenzione su “come trovare un Testamento” occorre partire dalla definizione di Testamento.

L’art. 587 c.c., stabilisce che:“Il Testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.

Si tratta, dunque, di un atto unilaterale non recettizio con il quale l’autore determina la sorte del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Può contenere:

  • disposizioni di carattere patrimoniale (istituzione di erede e legato);
  • (anche solo) disposizioni di carattere non patrimoniale (es. riconoscimento del figlio, riabilitazione dell’indegno).

Il testamento deve avere una delle seguenti forme previste ad substantiam dalla legge: testamento olografo, pubblico, segreto, speciale, internazionale (Convenzione di Washington).

Di seguito si porrà l’attenzione sul testamento olografo, pubblico e segreto.

Testamento olografo

L’art. 602 c.c., dispone che: “Il Testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.

La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

Testamento pubblico

L’art. 602 c.c., stabillisce che: “Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso.

Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni.

Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone .

Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni”.

Testamento segreto

L’art. 604 c.c. dispone che: “Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo.

Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto”.

L’art. 605 c.c. stabilisce che: “La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti”.

Come si fa a sapere se una persona ha fatto Testamento

Occorre innanzitutto sottolineare che l’art. 67 della legge notarile sancisce che il notaio non può fornire alcuna informazione in relazine a testamenti che sono redatti da soggetto ancora vivente.

Di conseguenza è possibile sapere se una persona ha fatto testamento solo successivamente al suo decesso.

Come trovare un testamento

Per capire come trovare un testamento occorre vedere se il testatore ha lasciato o meno indicazioni al riguardo.

Il Testatore ha lasciato indicazioni

Innanzitutto, per capire come trovare un testamento occorre vedere se il testatore ha depositato presso un notaio:

  • un “testamento pubblico”,
  • un“testamento segreto”,
  • un “testamento olografo depositato presso un notaio”,

allora si può interpellare:

  • il notaio depositario (nel caso in cui se ne conosca il nominativo),
  • l‘Archivio Notarile dove sono stati riversati i suoi atti, nel caso in cui il notaio abbia cessato l’attività.

Nel caso dei notai del Collegio di Padova, l’Archivio Notarile di competenza è a Padova in via degli Scrovegni n. 5.

Il Testatore non ha lasciato indicazioni

Se il testatore non ha lasciato indicazioni sul nome del notaio depositario del testamento (ciò che si rende evidentemente consigliabile), la ricerca del notaio può essere effettuata presso il Consiglio Notarile competente per territorio nella località in cui operava il notaio presso il quale presumibilmente il testatore si é recato.

Per i notai padovani, il Consiglio notarile di appartenenza è a Padova in via Berchet n. 17.

Registro Generale dei testamenti

Un altro sistema di ricerca per capire come trovare un testamento è quello di consultare in modalità esclusivamente telematica il “Registro Generale dei Testamenti“.

Il Registro Generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero.

Convenzione Internazionale di Basilea

Attraverso il Registro generale dei Testamenti può essere chiesto al competente organismo di uno Stato estero aderente alla “Convenzione internazionale di Basilea” il rilascio di un certificato degli atti di ultima volonta iscritti in quell’organismo, relativi alla persona deceduta.

Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Basilea

Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l’Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina.

Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l’indicazione dell’archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.

Registro generale dei Testamenti e Testamento olografo

Occorre evidenziare che il Registro Generale dei Testamenti può dare notizia solo dell’esistenza dei “testameti pubblici”, dei “testamenti segreti” e dei “testamenti olografi depositati” (formalmente) presso un notaio (quest’ultimo è il caso piuttosto raro nella pratica, in cui l’autore di un testamento olografo chieda al notaio la redazione di un “atto di deposito” di detto testamento);

Il Registro Generale dei Testamenti non fornisce notizia dell’esistenza di altri “testamenti” olografi, e quindi:

  • sia di quelli depositati “fiduciariamente” a un notaio;
  • sia di quelli che il testatore abbia tenuto presso di sé.

Cosa è consigliabile

E’ opportuno che chiunque abbia redatto un testamento, in qualunque forma esso sia, dia notizia ai propri cari dell’esistenza del testamento (non del contenuto) e ai soggetti beneficiari per agevolarne in futuro la reperibilità, fermo restando che sarebbe sempre opportuno rivolgersi ad un notaio prima di redigere le proprie “ultime volontà” anche per poter procedere in modo corretto ed opportunamente informati.

In conclusione si può dire che non si può avere sempre certezza sull’esistenza o meno di un testamento.