Fra le varie tipologie di testamento vigenti nel nostro ordinamento, il testamento pubblico è la forma che presenta più vantaggi nel regolare il passaggio del patrimonio ereditario.

Il testamento pubblico in generale

Il testamento è un atto mortis causa che produce i suoi effetti al momento della morte del testatore. L’evento morte è perciò l’elemento caratterizzante tale categoria di atti scritti.

Il testamento può essere olografo, segreto, pubblico e internazionale.

Il testamento pubblico è redatto dal notaio in presenza del testatore e di due testimoni. Il notaio nell’esercizio delle sue funzioni espleta, fra quelle di primaria importanza, quella di indagare la volontà del testatore circa l’organizzazione del suo patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Il notaio esegue in ordine cronologico le seguenti attività:

  • riceve le volontà del testatore in presenza di due o quattro testimoni;
  • mette per iscritto tali volontà redigendo l’atto notarile;
  • dà lettura del testamento in presenza dei testimoni;
  • menziona nell’atto tutte le formalità prescritte dalla legge e ne dà lettura.

Prima di eseguire tali attività il notaio ha l’obbligo di acquisire certezza circa l’identità del testatore.

L’indagine della volontà del testatore può essere svolta in più incontri successivi con il notaio prima di giungere all’incontro in cui avviene la sottoscrizione dell’atto. Ciò consente un migliore scambio di informazioni tra le parti e il confezionamento di un atto contenente disposizioni chiare e precise della volontà del testatore.

Essendo l’unica tipologia di testamento che viene redatta direttamente dal notaio il testamento pubblico si considera il testamento notarile per eccellenza. Il testamento olografo infatti dev’essere redatto dal testatore di suo pugno e il testamento segreto può essere redatto dal testatore o da un terzo.

Le vicende del testamento pubblico

Il notaio conserva il testamento pubblico fino alla notizia della morte del testatore. Lo conserva, ai sensi di legge, nel fascicolo speciale degli atti di ultima volontà e da lì più viene rimosso fino al passaggio nel fascicolo generale degli atti del notaio. A differenza del testamento olografo dunque il testamento pubblico è al riparo da occasioni di sottrazione, distruzione e perdita. Una volta venuto a conoscenza della morte del testatore il notaio provvede a comunicare agli eredi la presenza del testamento.

Il testamento è un atto revocabile. Tutte le tipologie di testamento hanno lo stesso valore e pertanto con qualunque tipologia è possibile revocare un testamento anteriore. Per evitare tuttavia imprecise interpretazioni circa la volontà del testatore che abbia reso le proprie volontà in più testamenti successivi è opportuno che nel testamento successivo sia specificata la volontà di revocare tutte o parte delle disposizioni di quello precedente.

Alla morte del testatore il notaio provvede a “trasferire” il testamento dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello fra vivi, mediante redazione di un verbale nella stessa forma del testamento e da tale momento è possibile dare esecuzione alle disposizioni in esso contenute.

Il testamento pubblico nel codice civile

La fonte principale che disciplina il testamento pubblico, così come il testamento olografo e segreto, è il codice civile.

Il notaio riceve il testamento pubblico in presenza del testatore e di due testimoni, o quattro testimoni, e indaga la volontà del testatore indirizzandola verso gli istituti giuridici confacenti ai suoi obbiettivi. Indagata la volontà del testatore il notaio la riduce in iscritto e assicura, tramite la presenza dei testimoni, che la volontà così ridotta sia quella effettiva del testatore. Il notaio dev’essere figura imparziale in tale operazione e non deve influenzare in alcun modo le scelte del disponente.

La legge tuttavia per fornire un ulteriore forma di garanzia di tutela della volontà del testatore richiede la presenza dei testimoni che hanno la funzione di testimoniare che la volontà stesa per iscritto è quella effettivamente espressa dal testatore. Per assicurare l’imparzialità dei testimoni la legge prevede che questi non possono essere parenti o affini del testatore o comunque soggetti che possano in qualche modo essere interessati all’atto. I testimoni devono sottoscrivere il testamento, unitamente al notaio, dopo l’avvenuta sua lettura.

Il testamento pubblico deve indicare la data, il luogo e l’ora di ricevimento. Se il testatore non può sottoscriverlo deve darne espressa motivazione che dev’essere indicata nell’atto e letta dal notaio. La mancanza di una delle sottoscrizione prescritte dalla legge comporta la nullità del testamento. Il testamento è altresì nullo quando non è scritto dal notaio. È invece punita con la sanzione dell’annullabilità l’inosservanza delle altre formalità prescritte dalla legge come ad esempio la mancanza dei due testimoni o quattro testimoni.

L’articolo 603 del codice civile

Quanto appena descritto è la riproduzione fedele dell’articolo 603 del codice civile il quale stabilisce che:

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni”.

Il testamento pubblico nella legge notarile

Il testamento pubblico è in parte disciplinato anche nella legge notarile.

Ad esempio l’articolo 61, ultimo comma, prevede diverse formalità circa il testamento pubblico, fra cui quella secondo cui il testamento pubblico forma oggetto del verbale di richiesta di pubblicazione alla morte del testatore (o per meglio dire passaggio al repertorio degli atti tra vivi con registrazione). La legge notarile inoltre reca le norme su alcune formalità dell’atto (articoli 51, 52, 52-bis, 52-ter, 53), sulla lingua del testamento pubblico (articoli 54, e 55), sulla figura dell’interprete e sulle formalità da rispettare nei casi in cui il testatore sia sordo, muto, sordomuto o non sappia leggere (articoli 56 e 57), alcuni casi in cui il testamento è nullo (articolo 58).

La legge notarile integra le disposizioni del codice civile qualora non entrino in conflitto con le stesse. In tal caso prevalgono quelle del codice civile. Così stabilisce l’articolo 60 della legge notarile “Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino”.

La lingua del testamento pubblico

La legge notarile all’articolo 54 stabilisce che il testamento pubblico dev’essere scritto in lingua italiana.

Se il testatore non conosce la lingua italiana il testamento può essere scritto nella lingua conosciuta dal testatore se conosciuta dal notaio e dai testimoni. Di fronte o in calce all’atto tuttavia dev’essere posta la traduzione dell’atto in lingua italiana ed entrambe le copie devono essere sottoscritte dal notaio, dai testimoni, e dal testatore.

In caso contrario è necessario l’intervento di un interprete. L’atto viene redatto in lingua italiana con la traduzione in lingua straniera posta di fronte o in calce all’originale. Entrambe le copie devono essere sottoscritte dal notaio, dai testimoni, dall’interprete e dal testatore.

I vantaggi del testamento pubblico

“Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto”.

Art. 47, secondo comma, L.n.

L’attività del notaio si esplica a partire da questa disposizione che si applica anche al testamento pubblico e dalla quale discendono le primarie funzioni notarili che attribuiscono al testamento pubblico numerosi vantaggi.

La funzione di adeguamento del notaio

Il testamento pubblico è preferibile al testamento olografo in quanto comporta plurimi vantaggi rispetto al secondo.

Va sottolineata in tale contesto la funzione di adeguamento del notaio che può essere ricondotta ad una pluralità di attività poste in essere dal pubblico ufficiale. In primo luogo il notaio riceve il disponente ne indaga la volontà e cerca di inquadrarla giuridicamente, anche fornendo consigli e informando sulle disposizioni che potrebbero essere contrarie alla legge.

Nell’esercizio delle sue funzioni il notaio sollecita il disponente all’identificazione dei lasciti onde evitare incomprensioni circa la sua volontà in sede successoria.

Garantisce inoltre che il testamento non abbia vizi formali tali da inficiarne la validità e verifica dapprima la capacità di testare del disponente.

L’attribuzione di fede pubblica e la funzione probatoria

Ai sensi dell’articolo 2699 del codice civile “L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.

Il testamento pubblico dunque ha forza di atto pubblico e ciò costituisce un vantaggio.

La qualifica di atto pubblico infatti conferisce al testamento valore probatorio ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile secondo cui ““L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

La funzione antiprocessualistica

La funzione di adeguamento del notaio contribuisce anche a ridurre le possibilità di contenzioso circa il contenuto del testamento o la sua forma e pertanto alimenta la funzione antiprocessualistica del notaio. Il notaio infatti interpreta la volontà del disponente, lo guida verso gli istituti giuridici più idonei al soddisfacimento delle sue volontà, traducendola in un linguaggio tecnico. In tal modo adempie alla prescrizione legislativa di cui all’articolo 603, secondo comma, del codice civile secondo cui il notaio riduce in iscritto la volontà del testatore. Tutte queste operazioni fanno parte della più lungimirante funzione notarile di controllo della legalità delle operazioni di passaggio dei patrimoni ereditari.

La redazione del testamento per atto di notaio inoltre rende il testamento inoppugnabile per incapacità di testare del disponente. Si ricorda infatti che come già accennato il notaio tra le operazioni preliminari all’indagine della volontà del testatore verifica la sua capacità di testare.

La funzione di certificazione

La redazione del testamento per atto di notaio svolge inoltre una funzione di certificazione che rende il testamento facilmente rintracciabile dai soggetti coinvolti nella successione.

Il testamento pubblico infatti dev’essere iscritto presso il registro generale dei testamenti. Tale obbligo grava sul notaio che ha ricevuto il testamento o, in casa di cessata attività al Sovraintendente dell’archivio notarile distrettuale competente, e rimane segreto fino alla morte del testatore. Da quel momento in poi ogni soggetto interessato alla successione può domandare l’accesso agli atti del registro presentando il certificato di morte o altra idonea documentazione. Il registro generale dei testamenti è lo strumento che consente di conoscere se un soggetto ha lasciato un testamento pubblico in Italia o all’estero e consente a chiunque vi abbia interesse di sapere quel è il notaio presso cui è stato ricevuto il testamento o l’archivio notarile presso cui è depositato il testamento nel caso di cessata attività del notaio che lo ha ricevuto.

La conservazione del testamento

La prescrizione legislativa di conservazione del testamento pubblico presso il fascicolo speciale degli atti di ultime volontà del notaio lo rende praticamente indistruttibile, non falsificabile e non smarribile.

La legge infatti vieta al notaio di rilasciare le copie originali degli atti salvo alcune eccezioni espressamente previsti dalla legge. La copia originale pertanto viene conservata come poco fa detto. Il suo contenuto viene riprodotto in un’ulteriore copia in carta libera che viene depositata chiusa e sigillata presso l’archivio notarile entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto.

Il notaio può consegnare copia del testamento pubblico, durante la vita del testatore solo a quest’ultimo. Al testatore soltanto può essere rilasciata una copia conforme del testamento.

La presenza dei testimoni

L’articolo 603 del codice civile prevede la necessaria presenza dei testimoni alla ricezione delle ultime volontà del testatore. Anche questa è una forma di garanzia della spontanea manifestazione di volontà del testatore di cui il notaio riproduce fedelmente il contenuto nell’atto.

La presenza dei testimoni inoltre rende il testamento pubblico non del tutto segreto in quanto oltre al notaio altri soggetti sono a conoscenza del suo contenuto.

I testimoni devono essere due o quattro se il testatore è sordo, muto o sordomuto e contemporaneamente anche incapace di leggere.

Accessibilità del testamento pubblico

Il testamento pubblico è l’unica forma di testamento accessibile per coloro che non sanno o non possono leggere o scrivere. Per il testamento olografo infatti è necessario saper scrivere mentre per il testamento segreto è necessario saper leggere.

La legge notarile prevede all’articolo 56, oltre alla presenza di quattro testimoni anziché due, la presenza dell’interprete nel caso in cui il testatore sia sordo e non sappia leggere. L’interprete non può essere scelto tra i testimoni ma può essere scelto tra i parenti e gli affini del testatore e deve giurare di fronte al notaio di porre in essere fedelmente il suo ufficio. Il notaio menziona nell’atto l’avvenuto giuramento e farà sottoscrivere il testamento anche a questi.