Il divieto di patti successori è quel principio che viene disciplinato dall’art. 458 c.c., secondo cui:

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi“.

Nel nostro ordinamento la successione a causa di morte può avvenire solo per legge o per testamento, mai per contratto.

Sono, pertanto, sanzionati con la nullità i patti successori, ossia gli accordi (o i negozi unilaterali inter vivos) che hanno ad oggetto una successione non ancora aperta.

Le ragioni di tale divieto, per quanto attiene ai patti istitutivi sono la tutela della libertà testamentaria, ovverosia quel principio in forza del quale è consentito al testatore di poter sempre revocare il proprio testamento “usque ad vitae supremum exitum” (fino all’ultimo istante di vita). La ragione del divieto trae invece ragion d’essere, per quanto attiene ai patti dispositivi e rinunziativi, nella tutela di soggetti prodighi e nell’impedire il desiderio altrui di morte del de cuius, il cosiddetto “votum captandae mortis“.

Le tre figure di patti successori

Esistono tre tipi di patti successori identificati testualmente dall’articolo 458 del codice civile:

Il patto successorio istitutivo

che si configura come un vero e proprio contratto successorio e si ha quando il de cuius dispone della propria successione con atto tra vivi: Tizio propone a Caio, che accetta, di nominarlo erede o legatario.

Il patto successorio dispositivo

che ricorre nel caso in cui un soggetto disponga dei diritti che prevede di acquistare dalla successione mortis causa di un altro soggetto: Tizio vende i beni che dovrebbe ereditare in seguito alla morte di Caio.

Bisogna osservare sul punto, che non ogni atto con cui si disponga in concreto di una futura eredità, comporta la nullità per il divieto dei patti successori.

Come ha affermato anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso in cui l’oggetto del contatto non sia stato considerato dalle parti come entità di una futura successione, si può avere una valida vendita di cosa altrui:

Tizio vende a Caio il fondo Tusculano di Sempronio, con il quale egli ha già stipulato un contratto preliminare, e Sempronio, magari senza che Tizio se l’aspetti, muore nominandolo erede; in tal caso, si è in presenza di una normale, vendita di cosa altrui, non nulla ai sensi dell’art. 458 c.c..

Il patto successorio rinunziativo o abdicativo

che si ha nel caso in cui un soggetto rinuncia ai diritti che gli spetteranno su una successione non ancora aperta: Tizio conviene con Caio di rinunciare all’eredità di Sempronio, sebbene questi sia ancora in vita.

Il divieto di tali ultimi patti viene sancito indirettamente anche dal secondo comma dell’art. 557 c.c., secondo cui i legittimari non possono, finchè è in vita il donante, rinunciare all’azione di riduzione.

I patti successori obbligatori e il problema dell’atto esecutivo successivo

Nel divieto di patti successori sancito dall’art. 458 c.c., rientrano:

  • non solo i patti successori cosiddetti reali, ossia quelli con cui taluno dispone immediatamente della propria successione o di un’eredità che prevede di ricevere o rinunzia a quest’ultima, ma anche
  • i patti successori obbligatori, con i quali taluno non dispone immediatamente della propria successione o di un’eredità altrui o a rinunziare ad un’eredità non ancora aperta ma si obbliga a farlo.

In tali ipotesi, fema restando la nullità del patto successorio, ci si chiede quale sarà la sorte dell’atto successivo esecutivo di tale obbligo: testamento, alienazione di eredità o legato, rinunzia.

È evidente che l’atto successivo rimane pienamente valido quando taluno compie l’atto successivo senza sentirsi obbligato dal patto successorio precedente.

La questione riguarda, inceve, il caso in cui taluno compia l’atto successivo in adempimento di un obbligo che ha assunto con il patto successorio.

Occorre, a tal fine, distinguere tra i vari tipi di atti esecutivi e, più precisamente tra atti esecutivi di patti successori:

  • istitutivi: in tal caso sembra preferibile la tesi di chi ritiene tale atto nullo per illiceità del motivo, (art. 626 c.c.);
  • dispositivi obbligatori: in tal caso essi sono annullabili per errore di diritto in base all’art. 1429, n. 4, trattandosi di atti inter vivos e non mortis causa.
  • rinunziativi: in tal caso esso non potrà essere impugnato dal momento che, ai sensi dell’art. 526, la rinuncia all’eredità può essere impugnata solo se l’effetto di vilenzaa o dolo , non anche per errore.

Figure controverse di patti successori

Esistono delle figure delle quali si discute, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la riconducibilità nell’ambito dei patti successori.

Donazione a causa di morte

La giurisprudenza è:

  • concorde nel ritenere che una vera e propria donazione mortis causa sarebbe nulla per contrasto con l’art. 458 c.c.;
  • discute sull’ammissibilità della donazione con termine iniziale dalla morte del donante o sotto condzione sospensiva della premorienza del donante.

Contratto a favore di terzo con effetti dalla morte dello stipulante

L’art. 1412 c.c., dispone che se la prestazione deve essere fatta al terzo ddopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare.

  • secondo alcuni si tratta di un atto in contrasto con il divieto di patti successori eccezionalmente consentito dalla legge;
  • secondo altri non si tratta di un atto mortis causa ma di un atto inter vivos immediatamente efficace a favore del terzo.

Attribuzione “se erediterò”

secondo l’orientamento maggioritario è valida in quanto non contrasta con il divieto dei patti successori. In questo caso infatti il disponente si riferisce a beni che non fanno parte dell’eredità.

Mandato post mortem

Per mandato post mortem si intende, il negozio con cui un soggetto (mandante) conferisce ad un altro soggetto (mandatario) un incarico da eseguirsi dopo la sua morte.

Tale negozio è valido se ed in quanto si tratti di un normale mandato concluso in vita dal mandante che, secondo gli accordi, debba essere eseguito dopo la sua morte.

Sarebbe invece nullo nel caso in cui sia uno strumento per attribuire beni del mandante a terzi.