La legge prevede che chiunque sia in possesso di un testamento olografo sia obbligato a consegnarlo a un notaio affinché si provveda alla pubblicazione non appena si venga a conoscenza della morte del testatore.

Solamente con la pubblicazione, infatti, il contenuto del testamento olografo può essere validamente portato a conoscenza di tutti gli interessati. Di contro, colui che occulta il testamento olografo commette un reato punito, come tale, dal codice penale.

Il verbale di pubblicazione del testamento olografo

Nelle scorse righe abbiamo chiarito che chiunque sia possesso di un testamento olografo deve consegnarlo a un notaio non appena viene a conoscenza della morte del testatore. A prevederlo è l’art. 620 del codice civile, secondo cui “chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione”. Diversa è ovviamente la procedura per il testamento segreto, considerato che questi è per legge già depositato presso il notaio che ha redatto il verbale di ricezione, e che dovrà darne pubblicazione non appena riceve la notizia del decesso del testatore.

A questo punto il notaio a cui viene consegnato il testamento olografo, ricevuto l’estratto per riassunto dell’atto di morte del testatore, procede alla redazione di un verbale alla presenza di due testimoni. Tale documento, il verbale di pubblicazione del testamento olografo, riporta la descrizione del documento e il suo contenuto. Il testamento originale sarà allegato al verbale, così come l’estratto per riassunto dell’atto di morte.

Tanto il verbale di pubblicazione quanto il testamento allegato devono essere sottoscritti dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dallo stesso notaio.

Gli adempimenti a cura del notaio in sede di pubblicazione del testamento olografo

Terminata la redazione del verbale, comincia una serie di ulteriori adempimenti per il notaio che ha l’obbligo di comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio e la residenza. Il notaio dovrà poi inviare una copia del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione: la relativa istanza con copia conforme all’originale del verbale di pubblicazione, sarà corredata da 4 marche da bollo da 16 euro. Ulteriore comunicazione sarà fatta all’Agenzia delle Entrate successivamente alla registrazione del testamento. In sede di registrazione del testamento olografo saranno versati 200 euro di imposta di registro, e 45 euro di imposta di bollo.

Si rammenta che ai fini della pubblicazione del testamento dal notaio sono richiesti alcuni documenti come:

  • Carta di identità e codice fiscale della persona che richiede la pubblicazione
  • Copia dei documenti di identità del testatore
  • Estratto dell’atto di morte, da richiedere presso l’ufficio comunale dell’ultima residenza del testatore
  • Testamento da pubblicare, da allegarsi al verbale di pubblicazione in originale

La cancellazione del contenuto del testamento

Per motivi giustificati, su istanza di chiunque vi ha interesse il giudice può disporre che frasi o periodi di carattere non patrimoniale possano essere cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

Una volta avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo trova esecuzione.

Dove viene pubblicato il testamento

La pubblicazione del testamento non ha evidentemente niente a che vedere con la pubblicazione editoriale o procedure similari. Dunque, il testamento non trova certamente spazio su siti internet o giornali cartacei. La pubblicazione lega all’iter di redazione dell’atto – appunto – pubblico nel repertorio del pubblico ufficiale e depositato presso il proprio studio fino alla cessazione delle attività.

Il testamento viene poi annotato nel Registro generale dei testamenti: in questo modo, chiunque voglia sapere se una persona defunta abbia fatto o meno testamento può scoprirlo. La competenza territoriale del Registro non opera solamente in Italia, bensì in tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione internazionale di Basilea, come Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania e Ucraina.

Il Registro è accessibile presso ogni Tribunale, da parte di tutti (e non solamente di coloro che hanno un interesse diretto alla consultazione).