La tutela dei legittimari (artt. 553-564 c.c.)

I legittimari sono determinati soggetti cui il codice civile attribuisce una specifica forma di tutela in sede successoria. Sono legittimari rispetto al defunto i figli ed i loro discendenti in linea retta, il coniuge, e, laddove non vi siano discendenti, gli ascendenti. La quota di legittima è tutelata tanto laddove si apra la successione testamentaria quanto laddove si tratti di successione legittima (ove per successione legittima si intende la successione aperta in difetto disposizioni testamentarie, ma è cosa ben diversa dalla quota di legittima e dalla tutela dei legittimari).

La tutela dei legittimari è garantita attraverso due rimedi:

  • il divieto di porre pesi e condizioni sulla quota loro spettante, pena la nullità della disposizione testamentaria lesiva (salvo che si tratti di legati posti a carico dell’intera eredità – e gravanti, quindi, anche sulla disponibile – o del legittimario istituito erede in una quota superiore a quella di riserva);
  • l‘azione di riduzione (cui consegue l’azione di restituzione).

Il codice civile agli articoli da 553 a 564, si occupa della tutela dei legittimari, intitolando la relativa sezione come “della reintegrazione della quota riservata ai legittimari”.

La forma di tutela identificata come azione di riduzione, consta in realtà, come ha rilevato la dottrina più attenta, di tre azioni autonome, ancorchè strettamente connesse:

  • l’azione di riduzione in senso stretto;
  • l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte;
  • l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti.

La prima azione ha lo scopo di fare accertare l’an e il quantum della lesione e conseguentemente di far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, le quali eccedano la quota di cui il testatore poteva disporre.

La seconda azione e la terza azione, successive alla prima, hanno lo scopo di recuperare al patrimonio del legittimario i beni oggetto delle disposizioni lesive rese inefficaci dall’azione di riduzione.

L’azione di riduzione (art. 553 c.c. ss)

L’azione di riduzione è un’azione volta a:

  • accertare l’esistenza della lesione della legittima;
  • far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della legittima;
  • ottenere la restituzione dei beni oggetto della disposizione ridotta.

Caratteristiche

L’azione di riduzione per la tutela dei legititmari

Non è un’azione di nullità

Le disposizioni testamentarie e donative riducibili sono, quindi, per definizione valide, considerato che lo scopo dell’azione di riduzione è di renderle inefficaci solo nei confronti del legittimario attore.

Al contrario, in caso di invalidità (nullità o annullabilità), esse devono essere impugnate con le relative azioni, che, se esercitate vittoriosamente, non si limitano a rendere le disposizioni impugnate semplicemente inefficaci nei confronti dell’attore, ma fanno sì che l’oggetto delle disposizioni rientri per intero nell’asse.

Non è un’azione di rescissione o di risoluzione

  • Gli istituti della rescissione e della risoluzione colpiscono direttamente il negozio per un vizio originario o sopravvenuto;
  • l’azione di riduzione non tocca le disposizioni lesive, ma si limita, quindi, a renderle inoperanti nei confronti del legittimario che ha esperito vittoriosamente l’azione.

Si tratta di un’azione di accertamento costitutivo

L’azione di riduzione accerta l’esistenza della lesione di legittima e delle altre condizioni dell’azione e, dall’accertamento, consegue, pertanto, automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario.

Si tratta di un’azione di inefficacia relativa e sopravvenuta

L’opinione della dottrina è nel senso che l’azione di riduzione rappresenta un fenomeno di inefficacia successiva (totale o parziale), dell’atto di disposizione colpito dalla riduzione.

La sentenza di riduzione, pertanto, non attua un nuovo trasferimento dei beni al patrimonio del defunto, ma opera in modo che il trasferimento, posto in essere dal defunto con le disposizioni lesive, si consideri non avvenuto nei confronti dellegittimario.

Si tratta di un’azione personale

Non è diretta erga omnes o verso quasiasi possessore o proprietario dei beni oggetto delle disposizioni riducibili, ma solo contro i destinatari delle disposizioni medesime (donatario, erede, legatario).

Si tratta di un’azione con effetti retroattivi reali

I suoi effetti retroagiscono, quindi, al momento dell’apertura della successione, non solo fra le parti, ma anche nei confronti dei terzi, salvo eccezioni e salvo i temperamenti derivanti dalla riforma degli artt. 561 e 563 realizzata dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

Ciò è confermato dall’art. 561 c.c. che affranca gli immobili restituiti al legittimario da ogni peso e ipoteca.

Prescrizione

L’azione di riduzione è un’azione che si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione.

Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

L’azione di riduzione (a tutela dei legittimari) è sottoposta a due condizioni a carico dell’attore legittimario, previste dall’art. 564 c.c..

Accettazione con beneficio d’inventario (art 564 c.c. comma 1)

La prima tutela per i legittimari è prevista dal primo comma dell’art. 564 c.c., che stabilisce che: “Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità.

Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto”

La prima condizione per poter esperire l’azione di riduzione è che vi sia accettazione con beneficio d’inventario da parte del legittimario leso (salvo che si tratti di legittimario pretermesso).

Essa è necessaria solo in presenza di legittimari e donatari non istituiti eredi, assolvendo la funzione di garantire i legatari e donatari estranei all’eredità in ordine all’effettiva entità del patrimonio.

Imputazione del legittimario (art. 564 c.c. comma 2)

La seconda tutela per i legittimari è prevista al secondo comma dell’art. 564 c.c., che dispone che: “In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.

La seconda condizione per poter esperire l’azione di riduzione è che vi sia imputazione ex se di tutte le liberalità ricevute dal defunto, siano esse donazioni (che non siano esenti da collazione ex art. 564 comma 5 c.c.), legati o lasciti testamenatri a titolo universale, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Procedimento di riduzione

Il procedimento di riduzione avviene mediante le seguenti fasi:

1. Determinazione della disponibile (art. 556 c.c.)

L’art. 556 c.c. dispone che: “Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.

Ai sensi dell’art. 556 c.c., quindi, per il suo eperimento occorre in via prioritaria procedere al calcolo del patrimonio del de cuius, che si ottiene sottraendo i debiti al patrimonio ereditario ed aggiungendovi le donazioni fatte in vita dal de cuius (secondo la formula relictum-debiti+donatum).

E’ necessario anzitutto formare la massa ereditaria, facendo riferimento al valore che avevano al momento dell’apertura della successione.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, con sentenza 12 giugno 2006 n. 13524 ha statuito che:

Ai fini dell’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

2) Riduzione delle disposizioni lesive

Il legislatore stabilisce un ordine affinchè si possa procedere alla riduzione delle fattispecie lesive della legititma:

  • prima si deve, quindi, procedere alla riduzione delle quote legali ab intestato (art. 553 c.c.);
  • poi, si passa alla riduzione delle disposizioni testamentarie (artt 554 e 558 c.c.);
  • infine, se neanche con questa riduzione si riesce ad integrare la legittima, si procede alla riduzione delle donazioni (artt. 555 e 559 c.c.).

A) Riduzione delle quote ab intestato

L’art. 553 c.c. dispone che: “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati”.

B) Riduzione delle disposizioni testamentarie

L’art. 554 c.c. dispone che: “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”.

L’art. 558 c.c. prevede che: “La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari”
.

C) Riduzione delle donazioni

L’art. 555 c.c. sancisce che: “Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”.

L’art. 559 c.c. dispone che: “Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori”.

3) Restituzione (a tutela dei legittimari)

E’ l’azione con cui il legittimario, che abbia vittoriosamente esperito l’azione di riduzione, mira a recuperare il bene oggetto dell’atto di liberalità, reso inefficace nei suoi confronti, libero da ogni peso o ipoteca nei limiti di cui all’art. 2652 n. 8 c.c.

Trattasi, pertanto, di azione reale, potendo essere esperita:

  • contro il beneficiario dell’atto colpito da riduzione;
  • contro i suoi aventi causa che possono liberarsi dall’obbligo della restituzione in natura pagando l’equivalente in denaro.

L’azione di restituzione contro gli aventi causa del benficario della disposizione lesiva, salvi gli effetti del possesso in buona fede per i beni mobili, è esperibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il bene oggetto dell’attribuzione ridotta deve essere stato alienato dal donatario, legatario o erede;
  • il donatario, legatario o l’erede devono essere stati preventivamente e infruttuosamente esclussi dal legittimario;
  • in caso di donazione avente ad oggetto un bene immobile, non devono essere trascorsi più di 20 anni dalla trascrizione dell’atto di liberalità al momento della proposizione dell’azione di riduzione (art. 563 c.c.);
  • in caso di acquisti immobiliari a titolo oneroso da donatario, legatario o erede in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di riduzione, non devono essere trascorsi più di 10 anni dall’apertura dell successione al momento della trascrizine della domanda stessa ex art. 2652 n. 8 c.c.
  • l’azione deve proporsi secondo l’ordine cronologico delle alienazioni, cominciando dall’ultima.

Opposizione alla donazione

L’art. 563, comma 4, c.c. dispone che: “Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione”.

Il quarto comma dell’art. 563 c.c., quindi, riconoscendo al coniuge e ai parenti in linea retta del donante la possibilità di fare opposizione alla donazione, prevede uno strumento di tutela delle attese di futuri, potenziali legittimari, eccezionalmente utilizzabile prima ancora che la successione sia aperta.

Si tratta dunque di atto stragiudiziale, che deve essere trascritto nei regitri immobiliari, con il quale i coniugi e i parenti in linea retta del donante (ossia i potenziali legittimari) notificano al donatario e ai suoi aventi causa al fine di ottenere la sospensione del termine ventennale di cui all’art. 563 comma 1, c.c., salva la sua rinnovazione prma che tale termine sia trascorso.

In questo modo, i potenziali legittimari si tutelano contro l’acquirente del bene donato, il quale potrebbe consolidare il suo acquisto qualora il donante sopravviva per venti anni alla donazione (l’azione di riduzione, infatti, non è proponibile quando il de cuius è in vita).

Azione di simulazione a tutela del legittimario

Si tratta di un’azione con cui il legittimario, che intenda agire per la riduzione di una donazione lesiva della sua quota di riserva, mira a far accertare la reale natura donativa dell’attribuzione dissimulata dietro l’apparenza di un contratto a titolo oneroso.