Il patto di famiglia è un istituto che è stato introdotto con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (in vigore dal 16 marzo 2006), recante “le modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia” che ha inserito, nel Titolo IV del Libro II del codice civile, il nuovo Capo V-bis, suddiviso in sette articoli che vanno dal 768 bis all’art. 768-octies.
Definizione
L’art. 768-bis, offre la nozione di patto di famiglia disponendo che:
“È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.
Dalla norma in esame si evince che si tratta di un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie,
- l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e
- il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Funzione del patto di famiglia
Consente al titolare di un’attività economica di dare, essendo ancora in vita, una destinazione stabile all’impresa a favore dei propri discendenti prevedendo eventuali dispute successorie e il rischio che queste conducano ad una frammentazione della titoolarità del complesso aziendale.
Caratteri del patto di famiglia
Il patto di famiglia ha le seguenti caratteristiche:
- è un contratto, dal che ne discende l’applicabilità della normativa generale in tema di contratto (artt. 1321 e ss c.c.);
- è un contratto nominato in quanto viene espressamente disciplinato dal legislatore;
- è un contratto a forma solenne per la cui conclusione è necessaria la forma dell’atto pubblico, a pena di nullità, del medesimo patto;
- è un contratto consensuale, in quanto il semplice consenso legittimamente manifestato dalle parti produce immediatamente il trasferimento dei diritti relativi all’azienda e/o partecipazioni societarie in capo all’assegnatario;
- è un contratto inter vivos e non mortis causa, in quanto i suoi effetti sono immediati e non già subordinati all’evento della morte del disponente;
- è un contratto a titolo gratuito avvenendo il trasferimento dei beni e dei diritti da parte del disponente senza corrispettivo;
- è un contratto con finalità divisionale e di regolamentazione preventiva dei rapporti successori: secondo la tesi maggioritaria, esso consente al disponente già durante la sua vita l’estromissione dell’azienda o delle partecipazioni sociali dalla futura comunione ereditaria con ciò favorendo e semplificando le operazioni divisionali e realizzando, in tale modo, una eccezione al divieto dei patti successori sancito dall’articolo 458 c.c. peraltro ammessa per espressa previsione legislativa.
Presupposti
Il patto di famiglia presuppone la conclusione in forma di atto pubblico, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 768-ter c.c..
Si tratta, pertanto, di un contratto formale, in quanto esso deve rivestire la forma dell’atto pubblico (art. 2699 c.c.): il requisto formale è richiesto testualmente, sotto pena di nullità, quindi la forma, ad substanziam, integra un elemento essenziale del contratto (artt. 1325, 1418 c.c.).
Il legislatore, nel prescrivere la forma dell’atto pubblico, ha riconosciuto la necessità dell’intervento di un soggetto qualificato, il notaio, in un ambito così particolare, come è quello dei rapporti familiari, avente la finalità di assicuarre una corretta composizione dei reciproci interessi, in attuazione di quelli che sono gli intenti che le parti hanno in animo di perseguire.
Altro presupposto fondamnetale è la partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la succesione nel patrimonio dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 768-quater c.c..
Contenuto
Quanto al contenuto, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., il patto di famiglia deve prevedere che i discendenti assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie liquidino gli altri partecipanti al contratto ove questi non vi rinunzino con il pagamento di una somma corrispondente (o di beni in natura, il cui valore equivale) al valore delle quote riservati ai legittimari.
L’art. 768-quater c.c., posegue al suo terzo comma, affermando che i beni assegnati in liquidazione vengono imputati alle quote di legittima loro spettanti a titolo di anticipata successione.
Quanto ricevuto dai partecipanti al patto non è soggetto a collazione o a riduzione (art. 768-quater c.c.)
L’assegnazione dei beni può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamnete dichiarato collegato al primo.
Quanto ricevuto dai non assegnatari è imputato alla quota di legittima del ricevente.
Gli elementi accidentali apposti al patto di famiglia
Il patto di famiglia è un contratto necessariamente traslativo: il trasferimento a favore dell’assegnatario, dell’azienda o delle partecipazioni sociali è immediato e si configura come successione, nella titolarità del bene produttivo, per atti tra vivi.
Proprio la natura contrattuale del patto di famiglia giustifica l’apponibilità di elementi accidentali, quali la condizione e il termine.
Anche il patto di famiglia non si sottrae, entro i limiti di legge, alla possibilità di dare ingresso alle ragioni individuali per cui esso è compiuto, arricchendo il contenuto negoziale con elementi che non sono previsti dalla legge, definitivi accidentali.
Le parti, ad esempio, potranno prevedere che l’effetto traslativo dell’azienda o delle partecipazioni societarie si produca solo nel momento in cui i destinatari di siffatte attribuzioni avranno interamente liquidato le quote degli altri legittimari non assegnatari , secondo le stime previste in contratto.
Nondimeno, sarà possibile pattuire, ad esempio, che la nascita di un nuovo legititmario determinerà in maniera automatica il venir meno degli effetti del patto di famiglia.
Impugnazione del patto di famiglia
Il patto di famiglia può essere impugnato per:
- vizi del consenso, a opera dei partecipanti a esso, entro un anno a norma degli artt. 1427 e s.s.;
- inosservanza dell’obbligo di pagamento cui sono tenuti gli assegnatari nei confronti dei legititmari sopravvenuti al patto all’epoca dellìapertura della successione ex art. 768 sexies c.c., primo comma,, a opera dei non partecipanti a esso, entro un anno dalla messa in mora ai sensi dell’art. 1206 c.c.
Scioglimento
Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che l’hanno concluso mediante:
- diverso contratto, avente le stesse caratteristiche e gli stessi presupposti del precedente;
- recesso, se espressamnete previsto nel patto, attraverso dihciarazione resa agli altri contraenti e certificata da un notaio.