Legato in sostituzione di legittima: cos’è

Il legato in sostituzione di legittima è disciplinato dall’art. 551 c.c.. La norma in commento dispone che: “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile”.

La disposizione in commento fa parte degli strumenti posti a tutela del legittimario ed è espressione del principio di intangibilità della legittima.

Il principio di intangibilità della legittima è il principio secondo il quale i diritti riservati dalla legge ai legittimari non possono essere pregiudicati dalle disposizioni testamentarie.

Il diritto alla quota di legittima, non può essere leso in alcun modo dalla volontà del de cuius. L’applicazione più notevole di questo principio è contenuta nell’art. 549 c.c., nel quale è sancito il divieto di apporre pesi e condizioni di qualunque genere sulla quota di legittima. Si ritiene tuttavia, che nell’ambito del legato in sostituzione di legittima, questo principio trovi una deroga. Al testatore che disponga di un legato in sostituzione di legittima sarà dunque possibile apporre pesi o condizioni sul legato, avendo il legatario la possibilità di rinunciare al legato e conseguire la legittima.

Altra applicazione consiste nell’attribuzione dell’azione di riduzione accordata ai legittimarti allo scopo di far ridurre le disposizioni con le quali il de cuius, con donazione o nel testamento, abbia leso le loro quote di riserva.

Tale principio, tuttavia, subisce alcune eccezioni previste dalla legge:

  • i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano, ai sensi dell’art. 540, secondo comma, c.c., i quali possono gravare anche sulla quota di legittima spettante al coniuge o ai figli;
  • la sostituzione fedecommissaria, che può avere ad oggetto anche beni costituenti la legittima dell’istituito, ai sensi dell’art. 692 c.c.;
  • la c.d. cautela sociniana;
  • il legato in sostituzione di legittima, dei quali si parlerà immediatamente.

Con il legato in sostituzione di legittima il testatore priva il legittimario della quota ad esso riservata, sostituendola con una vocazione a titolo particolare, attributiva di beni determinati (legato di specie) o di un diritto di credito (legato obbligatorio), disponendo allo stesso tempo a titolo universale di tutto l’asse ereditario in favore esclusivo di altri.

Con lo strumento del legato in sostituzione di legittima il testatore, pertanto, sortisce l’effetto di escludere uno dei legittimari dalla comunione ereditaria.

Esso si considera espressione dell’autonomia testamentaria in quanto esso ha la funzione di soddisfare interessi del de cuius sia soggettivi che oggettivi, consententogli, dunque, di attribuire, ad uno o più legittimari, particolari beni dei quali evita l’eccessivo frazionamento.

Caratteri del legato in sostituzione di legittima

Il legato in sostituzione di legittima, ricorre quando il testatore, al fine di evitare che il legittimario acquisti la qualità di erede e di conseguenza entri a far parte della comunione ereditaria, dispone a favore del legittimario, un lascito a titolo particolare.

Tale lascito, se viene accettato, serve a soddisfare il legittimario di tutti i suoi diritti successori, impedendogli di chiedere beni ulteriori nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della quota di ererdità che viene riservata a lui per legge.

L’art. 551 c.c. attribuisce al legatario un diritto di scelta, ossia può:

  • decidere di conseguire il legato, aderendo, pertanto, alla disposizione testamentaria. In tal caso perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima non acquistando, in tal caso, la qualità di erede. Di conseguenza esso rimane estraneo alla comunione ereditaria.
  • rinunciare al legato e, divenuto pretermesso, esperire l’azione di riduzione, acquistando in caso di esito positivo, la qualità di erede.

Diverso è il caso del Legato con diritto al supplemento, che si ha quando il testatore, attribuisce espressamente al legittimario-legatario la facoltà di chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima.

La richiesta del supplemento da parte del legittimario-beneficiario deve avvenire, non con l’azione di riduzione, bensì con la pertizione di eredità.

Occorre evidenziare che il legato in sostituzione di legittima può essere ritenuto tale solo se risulta una chiara e univoca manifestazione di volontà del testatore in tal senso, altrimenti il legato si intende fatto in conto di legittima.

Accettazione

L’acquisto del legato in sostituzione di legittima avviene senza bisogno di accettazione come per ogni altro legato.

L’art. 649 c.c., dispone, infatti che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinuncia.

L’accettazione risulta necessaria solo al fine di rendere definitivo l’acquisto che si è già prodotto.

Forma dell’accettazione

L’accettazione del legato in sostituzione di legittima, tranne nel caso in cui venga fatta dagli incapaci, non richiede l’osservanza di particolari formalità, anche nel caso in cui essa abbia ad oggetto beni immobili e, pertanto, può essere effettuata espressamente o tacitamente.

Forma della rinuncia e termine di prescrizione

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, è un negozio unilaterale dismissivo di un diritto reale o obbligatorio, il cui acquisto si è verificaato ipso iure al momento dell’apertura della successione.

Il legittimario che rinuncia al legato si ritrova nella stessa situazione giuridica del legittimario pretermesso.

Egli, pertanto, non diventa erede e non partecipa alla comunione ereditaria se non dopo avere chiesto e conseguito la legittima che gli spetta esperendo vittoriosamente l’azione di riduzione, dal momento che fino a tale momento restano valide ed efficaci le disposizioni che violano i diritti correlati alla quota di riserva.

Non si esclude che, una volta effettuata la rinuncia, il legititmario, ormai pretermesso, e il beneficiario delle disposizioni lesive, al fine di evitare l’esperimento dell’azione di riduzione, si accordino reintegrando la legititma spettante al legittimario.

Per quanto concerne il termine di prescrizione del diritto a rinunciare al legato in sostituizione di legittima è dubbio quale sia il termine di prescrizione.

In giurisprudenza si è osservato che il termine per rinunciare al legato in sostituzione di legittima è connesso al termine per l’esercizio dell’azione di riduzione. La rinuncia, pertanto, non avrebbe una sua autonomia, ma sarebbe connessa all’azione di riduzione.

Altro aspetto da prendere in considerazione in tema di rinuncia al legato in sostituzione di legittima riguarda il suo rapporto con il diritto di rappresentazione.

Sul punto occorre rivelare che in tal caso non può operare il meccanismo di cui agli artt. 467 s.s. c.c., ossia l’istituto della rappresentazione.

Nel momento in cui il soggetto legittimario-legatario rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non si assiste ad una vera e propria rinuncia, ma ad un negozio di scelta con propri effetti.

Il rinunciante, in caso di rinuncia non viene privato del suo diritto, ma riceve in cambio, l’azione di riduzione.

Occorre ora chiedersi quale forma debba rivestire la rinuncia al legato in sostituzione di legittima nel caso in cui la rinuncia abbia ad oggetto un bene immobile:

Sul punto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7098/2011, poichè la disciplina generale in materia di legato, estensibile anche alla species in discussione, prevede che il legato si acquisti automaticamente al momento in cui si apre la successione, senza la necessità di accettazione e salva la facolta di rinuncia, la rinunzia al legato, avente ad oggetto, beni immobili assume la veste di atto dismissivo di un diritto già acquistato.

Conseguentemente, la rinuncia deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 1350 n. 5.

Oggetto del legato in sostituzione di legittima

In relazione all’oggetto del legato si ritiene che esso possa avere ad oggetto tutto ciò che può costituire oggetto di un normale legato, pertanto, il legislatore può disporre:

  • un legato ad efficacia reale;
  • un legato di cosa determinata;
  • un legato di genere;
  • un legato di cosa propria o altrui;
  • rendita vitalizia;
  • usufrutto di determinati beni.

Il peso del legato in sostituzione di legittima

Il terzo comma dell’art. 551, c.c., dispone che: Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile”.

Dal terzo comma dell’art. 551 c.c., si evince, innanzitutto, che sono gli eredi legittimari ad essere tenuti alla prestazione del legato e, devono essi stessi profittare dell’eventuale differenza di valore fra la quota che spetta al legittimario e il legato stesso.