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	<title>Articoli di diritto Commerciale e Societario</title>
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	<description>Il sito web dello studio notarile</description>
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	<title>Articoli di diritto Commerciale e Societario</title>
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	<item>
		<title>Il contratto di rete: finalità e vantaggi nella Legge 33 del 2009</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/contratto-di-rete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 14:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Commerciale e Societario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il contratto di rete: la disciplina e lo scopo perseguito dal legislatore. La forma prevista e i vantaggi conseguiti dalle imprese che ne fanno parte.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/contratto-di-rete/">Il contratto di rete: finalità e vantaggi nella Legge 33 del 2009</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--1"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#definizione">Definizione</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--2"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#del">Le finalità del contratto di rete</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--3"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#di">La struttura del contratto di rete</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--4"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#forma">Forma e pubblicità</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--5"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#principali">Le caratteristiche principali</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--6"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#minimo">Il contenuto minimo del contratto</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--7"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#esterna">Le reti con attività esterna</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--8"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#rappresentanza">Rappresentanza nella rete d’impresa</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--9"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#fondo">Il fondo patrimoniale della rete</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--10"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#vantaggi">I vantaggi a seguito dell&#8217;adesione a un contratto di rete</a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading" id="definizione">Definizione</h2>



<p>Il <strong>contratto di rete</strong> è uno strumento giuridico introdotto dall’art. 3, commi 4-ter e ss., del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato.<br>Esso rappresenta una delle principali innovazioni del diritto commerciale degli ultimi anni, finalizzata a incentivare la cooperazione tra imprese senza compromettere la loro autonomia giuridica e operativa.</p>



<p>Attraverso il contratto di rete, più imprenditori si impegnano a collaborare in modo strutturato e continuativo al fine di accrescere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la capacità innovativa;</li>



<li>la competitività sul mercato.</li>
</ul>



<p>Ciascuna impresa aderente mantiene la propria indipendenza giuridica, gestionale, patrimoniale e fiscale, partecipando alla rete secondo modalità puntualmente definite nel contratto.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="del">Finalità del contratto di rete</h2>



<p>Il <strong>contratto di rete</strong> può perseguire molteplici obiettivi, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>promuovere l’innovazione tecnologica;</li>



<li>facilitare l’accesso a nuovi mercati;</li>



<li>favorire la condivisione di risorse materiali e immateriali (quali know-how, personale, infrastrutture, sistemi informativi, ecc.).</li>
</ul>



<p>Tale strumento consente, pertanto, di raggiungere scopi che le imprese, singolarmente considerate, avrebbero difficoltà a conseguire, migliorando nel complesso la loro posizione competitiva.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="di">Struttura del contratto di rete </h2>



<p>Il <strong>contratto di rete</strong> può prevedere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la costituzione di un fondo patrimoniale comune, destinato a sostenere le attività congiunte, soggetto alle disposizioni degli artt. 2614 e 2615 c.c.;</li>



<li>la nomina di un organo comune, incaricato dell’esecuzione del contratto per conto delle imprese aderenti.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="forma">Forma e pubblicità</h2>



<p>Il contratto di rete è stipulato tra più imprenditori; la disciplina più recente ammette, in casi specifici, anche la partecipazione di professionisti e di altri soggetti assimilati, secondo quanto previsto dalla normativa speciale.</p>



<p>Esso deve rivestire la forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata ovvero dell’atto sottoscritto con firma digitale, anche ai fini dei relativi adempimenti pubblicitari.</p>



<p>Nel testo vigente (coordinato) dell’art. 3, comma 4-ter, D.L. 10.2.2009 n. 5, come modificato da art. 45 D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012, è scritto:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>«Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, <strong>il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</strong>, …»</p>
</blockquote>



<p>Il contratto deve essere iscritto nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante; tale iscrizione ha natura costitutiva, sicché il contratto acquista efficacia solo dopo l’ultima iscrizione obbligatoria.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="principali">Caratteristiche principali</h2>



<p>Tra le principali caratteristiche del <strong>contratto di rete</strong> si segnalano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>struttura aperta</strong>: consente l’adesione di imprese ulteriori rispetto a quelle originarie;</li>



<li><strong>forma giuridica</strong>: deve essere redatto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure atto sottoscritto con firma digitale;</li>



<li><strong>obbligo di pubblicità</strong>: il contratto deve essere iscritto nel Registro delle Imprese;</li>



<li><strong>flessibilità</strong>: le imprese stabiliscono liberamente obiettivi, risorse condivise, modalità di cooperazione e durata della rete, che può essere sia determinata sia indeterminata;</li>



<li><strong>gestione condivisa</strong>: possono essere disciplinate specifiche modalità per la gestione delle risorse comuni, la ripartizione dei costi e la distribuzione dei benefici.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="minimo">Contenuto minimo del contratto</h2>



<p>Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (conv. L. 33/2009), il <strong>contratto di rete</strong> deve contenere, a pena di inefficacia, i seguenti elementi essenziali:</p>



<p><strong>1. Dati identificativi delle imprese partecipanti</strong><br>Indicazione del nome, ditta o ragione sociale di ciascun partecipante e, qualora sia previsto un fondo patrimoniale comune, della denominazione e della sede della rete.</p>



<p><strong>2. Obiettivi strategici</strong><br>Enunciazione degli obiettivi di innovazione e di crescita della capacità competitiva delle imprese aderenti, nonché delle modalità concordate per la misurazione dei risultati.</p>



<p><strong>3. Programma di rete</strong><br>Definizione degli obblighi e dei diritti di ciascun partecipante, delle modalità di realizzazione degli scopi comuni e, se previsto, disciplina del fondo patrimoniale comune.</p>



<p><strong>4. Durata e modalità di adesione/recesso</strong><br>Indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di nuovi imprenditori, delle cause di recesso anticipato (ove previste) e delle relative condizioni e conseguenze.</p>



<p><strong>5. Organo comune (se previsto)</strong><br>Designazione dell’organo incaricato dell’esecuzione del contratto o di singole fasi dello stesso, con specificazione dei relativi poteri gestionali e di rappresentanza, nonché delle regole di sostituzione.</p>



<p><strong>6. Regole decisionali</strong><br>Determinazione delle modalità di assunzione delle decisioni su aspetti di interesse comune non attribuiti all’organo comune e, ove previsto, delle modalità di modifica del programma di rete.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="esterna">Le reti con attività esterna</h2>



<p>Le <strong>reti d’impresa</strong> che intendono operare con i terzi sono soggette a regole particolari.</p>



<p>Il contratto di rete che prevede un organo comune incaricato dell’esecuzione del programma, un fondo patrimoniale comune e la determinazione di una denominazione e di una sede proprie della rete può, a determinate condizioni, acquisire autonoma soggettività giuridica.</p>



<p>Tali reti possono infatti essere costituite sia come semplici <strong>reti-contratto</strong>, prive di soggettività distinta da quella dei singoli partecipanti, sia come <strong>reti-soggetto</strong>, dotate di propria soggettività giuridica.</p>



<p>La soggettività giuridica si acquisisce mediante l’iscrizione della rete, con la sua denominazione e sede, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede stessa; tale iscrizione si aggiunge a quella del contratto nelle posizioni del Registro delle Imprese dei singoli partecipanti.</p>



<p>Pertanto, per ottenere la soggettività giuridica, la rete deve adempiere a specifiche formalità pubblicitarie ulteriori rispetto a quelle previste per la semplice efficacia del contratto, il quale richiede comunque l’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="rappresentanza">Rappresentanza nella rete d’impresa</h2>



<p>Nelle <strong>reti dotate di autonoma soggettività giuridica</strong>, la rappresentanza legale è normalmente esercitata dall’organo esecutivo, che agisce in nome e per conto della rete. All’organo comune può inoltre essere attribuita, se così previsto nel contratto, anche la rappresentanza dei singoli imprenditori aderenti, nei limiti dei poteri conferiti.</p>



<p>Nelle reti prive di soggettività giuridica, quando il contratto attribuisce all’organo comune il compito di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del programma di rete, esso opera di regola come <strong>mandatario con rappresentanza</strong> dei retisti; la misura e l’estensione del potere rappresentativo discendono dal contenuto del contratto, che può anche limitarlo o escluderlo per determinate operazioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="fondo">Fondo patrimoniale della rete</h2>



<p><strong>Costituzione del fondo</strong><br>Il fondo patrimoniale della rete è costituito dai conferimenti iniziali dei partecipanti e dagli eventuali contributi successivi che ciascuno si impegna a versare.</p>



<p><strong>Contenuto obbligatorio del contratto</strong><br>Il contratto di rete deve indicare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’ammontare degli obblighi di conferimento;</li>



<li>i criteri di valutazione degli apporti effettuati con beni diversi dal denaro.</li>
</ul>



<p><strong>Autonomia patrimoniale</strong><br>Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio autonomo e distinto da quello personale dei singoli imprenditori, indipendentemente dal fatto che la rete sia o meno dotata di soggettività giuridica.</p>



<p><strong>Disciplina applicabile</strong><br>Alla disciplina del fondo si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al patrimonio consortile.</p>



<p><strong>Tutela del fondo</strong><br>Il fondo può essere aggredito soltanto dai creditori della rete, e cioè dai creditori per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete; tali creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente su detto fondo e non sui patrimoni personali dei singoli partecipanti.</p>



<p><strong>Indivisibilità del fondo</strong><br>Per tutta la durata della rete, i partecipanti non possono richiedere la divisione del fondo patrimoniale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="vantaggi">Vantaggi a seguito di adesione a un contratto di rete</h2>



<p>L’adesione a un <strong>contratto di rete</strong> comporta significativi benefici, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ottimizzazione delle risorse</strong>: condivisione di impianti, infrastrutture, personale e know-how;</li>



<li><strong>maggiore capacità di innovazione</strong>: grazie allo scambio di conoscenze e competenze tra i partecipanti;</li>



<li><strong>accesso a nuovi mercati e canali commerciali</strong>;</li>



<li><strong>possibilità di accedere a finanziamenti</strong> pubblici e privati destinati a progetti collaborativi, all’innovazione e all’internazionalizzazione;</li>



<li><strong>agevolazioni fiscali</strong>, previste in specifiche ipotesi normative;</li>



<li><strong>flessibilità operativa</strong>, con ampia autonomia nella determinazione delle regole interne di funzionamento della rete.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>I conferimenti non proporzionali alle assegnazioni di quote</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/i-conferimenti-non-proporzionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 13:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Commerciale e Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=10079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosa sono le assegnazioni non proporzionali ai conferimenti in sede di costituzione di società di capitali e di aumento del capitale sociale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/i-conferimenti-non-proporzionali/">I conferimenti non proporzionali alle assegnazioni di quote</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--11"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#definizione">Definizione di conferimenti</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--12"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#conf">Conferimenti non proporzionali</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--13"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#principio">Principio della proporzionalità</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--14"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#azioni">Principio di proporzionalità e società per azioni</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--15"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#di">Principio di proporzionalità e società a responsabilità limitata</a></div>
</div>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--16"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#del">Modifica del meccanismo proporzionale</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--17"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#non">Conferimenti non proporzionali e contratto a favore del terzo</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--18"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#conferimenti">Conferimenti non proporzionali e adempimento del terzo</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--19"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#socio">Il socio non conferente </a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--20"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#il">Il conferente non socio</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--21"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#aumento">Aumento oneroso con assegnazioni non proporzionali ai conferimenti</a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading" id="definizione">Definizione di conferimenti </h2>



<p>Prima di porre l&#8217;attenzione sui conferimenti non proporzionali, occorre partire dalla nozione di conferimenti.</p>



<p>I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano.</p>



<p>Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.</p>



<p>La <strong>funzione</strong> dei conferimenti è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell&#8217;attività d&#8217;impresa.</p>



<p><strong>Oggetto</strong> di conferimento possono essere (a seconda del tipo di società) beni, servizi, denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o anche concessi in semplice godimento alla società, prestazioni di attività lavorativa sia manuale, sia intellettuale.</p>



<p>In sintesi, può costituire oggetto di conferimento ogni entità che sia suscettibile di valutazione economica.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="conf">Conferimenti non proporzionali</h2>



<p>Fatte queste premesse, si hanno <strong>conferimenti non proporzionali </strong>nel caso in cui ad <strong>uno o più soci</strong> siano<strong> assegnate azioni il cui valore nominale o patrimoniale è superiore all’importo conferito</strong>.</p>



<p>Pertanto, <strong>al fine di compensare tale differenza</strong>, <strong>ad uno o più altri soci</strong> sono <strong>assegnate</strong> delle <strong>azioni </strong>o <strong>partecipazioni</strong> che hanno un <strong>valore inferiore ai conferimenti eseguiti.</strong></p>



<p>La legge delega n. 366/2001 ha affidato al legislatore delegato il compito di permettere ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali <strong>sulla base di scelte contrattuali</strong>. Tale previsione ha dato origine agli articoli 2346 (comma 4) per le S.p.A. e 2468 (comma 2) per le S.r.l., che introducono la possibilità, rispettivamente, di assegnare azioni o quote <strong>non in proporzione ai conferimenti</strong>.</p>



<p>Questa innovazione è coerente con la logica di flessibilità della riforma e con la volontà di “<strong>socializzare</strong>” quegli accordi, fino ad allora confinati nel terreno dei <strong>patti parasociali</strong>, attraverso la loro inclusione nello statuto o atto costitutivo.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="principio">Principio della proporzionalità</h2>



<p>Occorre, fin da subito, rilevare che la <strong>regola generale</strong> è quella della <strong>proporzionalità</strong> tra il <strong>valore delle quote o azioni sottoscritte e </strong>i <strong>conferimenti eseguiti.</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading" id="azioni">Principio di proporzionalità e società per azioni</h3>



<p>Il principio di proporzionalità nelle società per azioni è previsto dall&#8217;articolo 2346 del codice civile.</p>



<p>In particolare al suo quarto comma, si afferma che:</p>



<p><em>&#8220;A <strong>ciascun socio</strong> è assegnato un<strong> numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta </strong>e per un <strong>valore non superiore a quello del suo conferimento</strong>. Lo <strong>statuto può prevedere </strong>una <strong>diversa assegnazione </strong>delle azioni&#8221;.</em></p>



<p>Dalla lettura del comma quarto dell&#8217;articolo 2346 del codice civile, si evince, pertanto, al suo primo periodo, che a ciascun socio viene assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore che non è superiore a quello del suo conferimento.</p>



<p>Tuttavia, al suo secondo periodo, dispone che lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni, ossia un&#8217;assegnazione delle azioni non proporzionale ai conferimenti.  </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="di">Principio di proporzionalità e società a responsabilità limitata</h3>



<p>Il principio di proporzionalità nelle società a responsabilità limitata è previsto dall&#8217;articolo 2468 del codice civile, secondo comma in base al quale:</p>



<p><em>&#8220;Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura <strong>proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta</strong>. <strong>Se l&#8217;atto costitutivo non prevede diversamente,</strong> le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.</em></p>



<p><em>Resta salva la possibilità che l&#8217;atto costitutivo preveda l&#8217;attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l&#8217;amministrazione della società o la distribuzione degli utili&#8221;.</em></p>



<p>Anche per le società a responsabilità limitata vige il principio di proporzionalità, in quanto l&#8217;articolo 2468 del codice civile, al suo secondo comma dispone che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p>



<p>Tuttavia, anche in tal caso, l&#8217;atto costitutivo può prevedere diversamente.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="del">Modifica del meccanismo proporzionale</h2>



<p>Sia l&#8217;articolo 2346 del codice civile per le società per azioni che l&#8217;articolo 2468 del codice civile per le società a responsabilità limitata, prevedono la possibilità di modificare il meccanismo proporzionale, in quanto lo statuto e l&#8217;atto costitutivo possono creare un meccanismo diverso.</p>



<p>Lo statuto deve essere chiaro nel prevedere e regolamentare l’assegnazione non proporzionale. Le problematiche applicative comprendono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Chi è obbligato a versare il conferimento</strong>: non il beneficiario della quota, ma colui che si è impegnato economicamente a coprirla.</li>



<li><strong>Effetti della mora</strong> nel versamento: la diffida dovrebbe coinvolgere anche il beneficiario, mentre il diritto al voto può essere sospeso solo a lui, in quanto intestatario della partecipazione.</li>



<li><strong>Trasferimento delle partecipazioni</strong>: l’acquirente non può essere obbligato a versare importi non dovuti dal venditore.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="non">Conferimenti non proporzionali e contratto a favore del terzo</h2>



<p>Si rileva che i conferimenti non proporzionali si distinguono dal contratto a favore del terzo, dal momento che con il contratto a favore del terzo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i <strong>conferimenti</strong> sono <strong>proporzionali </strong>alla partecipazione assegnata;</li>



<li>il <strong>terzo</strong> beneficiario <strong>normalmente è assente alla stipula </strong>del contratto tra stipulante e promittente.</li>
</ul>



<p>Nei conferimenti non proporzionali è necessaria la presenza dei soci.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="conferimenti">Conferimenti non proporzionali e adempimento del terzo</h2>



<p>Si rileva che i conferimenti non proporzionali si distinguono dall&#8217;adempimento del terzo. L&#8217;adempimento del terzo che consiste infatti nell’esecuzione della prestazione da parte di un soggetto diverso dal debitore, senza incidere sulla proporzione tra conferimenti e partecipazioni. In questo caso quindi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i <strong>conferimenti </strong>sono<strong> proporzionali </strong>alla partecipazione assegnata;</li>



<li>il <strong>terzo esegue il pagamento</strong>, non limitandosi a promettere l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo del terzo.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="socio">Il socio non conferente </h2>



<p>Una delle questioni più discusse riguarda la figura del <strong>socio non conferente</strong>, ovvero colui che riceve una partecipazione pur non avendo effettuato alcun conferimento.</p>



<p>Una parte della dottrina è contraria, ritenendo che ciò violi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il <strong>divieto di patto leonino</strong> (art. 2265 c.c.).</li>



<li>Il principio che ogni socio debba partecipare ai conferimenti (art. 2247 c.c.).</li>
</ul>



<p>Tuttavia, altri autori – e l’autore dello studio – ritengono che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il capitale sociale risulta comunque integralmente sottoscritto e versato.</li>



<li>Non si verifica alcuna lesione del capitale o della causa societatis.</li>



<li>Il socio non conferente <strong>partecipa comunque al rischio d’impresa</strong>, quindi non beneficia di alcuna esclusione ingiustificata.</li>
</ul>



<p>Inoltre, il sistema già conosce figure analoghe, come il dipendente a cui vengono assegnate azioni (art. 2349 c.c.), o il donatario di una quota già liberata da altri.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="il">Il conferente non socio</h2>



<p>Il <strong>conferente non socio</strong> è un soggetto che effettua (o si impegna a effettuare) un conferimento a favore della società ma <strong>non acquisisce la qualità di socio</strong>. Questa figura si affianca all&#8217;opposto concetto del <strong>socio non conferente</strong>, cioè colui che diventa socio pur non effettuando alcun conferimento.</p>



<p>Il conferente non socio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Non partecipa al contratto sociale</strong>.</li>



<li><strong>Non acquisisce alcun diritto sociale</strong> (voto, utili, quota di liquidazione).</li>



<li>Effettua la prestazione a vantaggio della società, che <strong>attribuisce la partecipazione a un altro soggetto</strong> (beneficiario).</li>
</ul>



<p>Dal punto di vista tecnico-giuridico, il suo apporto viene ricondotto a schemi di <strong>diritto comune</strong>, come:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Adempimento del terzo</strong> (art. 1180 c.c.);</li>



<li><strong>Delegazione di pagamento</strong>;</li>



<li><strong>Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo</strong>.</li>
</ul>



<p>Il legislatore non vieta esplicitamente che un soggetto <strong>diverso dal socio</strong> esegua il conferimento, purché:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il capitale sia <strong>integralmente sottoscritto e versato</strong>;</li>



<li>La <strong>ripartizione delle partecipazioni</strong> sia conforme allo statuto;</li>



<li>Sia rispettato il principio di <strong>integrità e effettività del capitale sociale</strong>.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="aumento">Aumento oneroso con assegnazione di partecipazioni sociali non proporzionali ai conferimenti</h2>



<p>L&#8217;articolo 2346, quarto comma del codice civile stabilisce che:</p>



<p><em>&#8220;A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento</em>. <em>Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni&#8221;.</em></p>



<p>Da ciò si evince che è possibile che ad alcuni soci siano assegnate partecipazioni sociali di valore superiore ai conferimenti effettuati dagli stessi.</p>



<p>Ciò può avvenire solo nel caso in cui vi siano altri soci che si accollano l&#8217;onere di sottoscrivere azioni ad un prezzo superiore in modo da compensare il versamento inferiore effettuato dagli altri soci.</p>



<p> Si rileva, altresì, che occorre rispettare il principio inderogabile di cui al quinto comma dell&#8217;articolo 2346 del codice civile in base al quale <em>&#8220;in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all&#8217;ammontare globale del capitale sociale&#8221;</em>.</p>



<p>I conferimenti non proporzionali sono ammessi in sede di costituzione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Dottrina e prassi notarile estendono le assegnazioni di azioni o quote in misura non proporzionale anche agli aumenti onerosi di capitale. </h3>



<p><strong>La delibera può essere adottata all’unanimità oppure, secondo parte della dottrina, anche a maggioranza. Tuttavia, in quest’ultimo caso, è condizione imprescindibile che i soci tenuti a versare un importo superiore rispetto al valore delle partecipazioni loro assegnate prestino espresso consenso.</strong><br><em>(In tal senso, le posizioni dottrinali richiamate nello Studio CNN n. 148/2008/I del 19 marzo 2009).</em>.</p>



<p>Generalmente si ritiene che la delibera possa essere inscindibile, tuttavia, l&#8217;inscindibilità non appare indispensabile, dal momento che l&#8217;unico elemento necessario è dato dall&#8217;imprescindibilità che i soci, obbligati a versare di più, sottoscrivano le loro partecipazioni.</p>



<p>Possono ipotizzarsi tre categorie di soci, ossia i soci che sono obbligati a effettuare dei conferimenti <strong>inferiori </strong>al valore nominale delle azioni di nuova emissione; soci che sono obbligati a effettuare conferimenti in maniera <strong>superiore </strong>e soci che sono obbligati a effettuare conferimenti alla <strong>pari.</strong></p>



<p>Il versamento del 25% deve essere commisurato all&#8217;importo che il socio si è obbligato a conferire precisando che una parte è a liberazione delle proprie azioni e l&#8217;altra parte è a liberazione delle azioni altrui.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/i-conferimenti-non-proporzionali/">I conferimenti non proporzionali alle assegnazioni di quote</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le fusioni semplificate: cosa prevede l&#8217;iter e quando</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/le-fusioni-semplificate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 11:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Commerciale e Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=10016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qual è l'iter delle fusioni semplificate e quali sono le semplificazioni di volta in volta previste dal legislatore. I vantaggi e i termini abbreviati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/le-fusioni-semplificate/">Le fusioni semplificate: cosa prevede l&#8217;iter e quando</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--22"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#definizione">Definizione di fusione</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--23"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#fusione">Finalità della fusione</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--24"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#semplificate">Le fusioni semplificate</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--25"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#incorporazione">Incorporazione di società interamente possedute (articolo 2505 c.c.)</a></div>
</div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--26"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#novanta">Incorporazione di società possedute al novanta per cento (articolo 2505 bis c.c.)</a></div>
</div>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--27"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#con">Fusioni alle quali non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (articolo 2505 quater c.c.)</a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading" id="definizione">Definizione di fusione</h2>



<p>Prima di porre l&#8217;attenzione sulla disciplina delle c.d. fusioni semplificate, occorre partire dai caratteri generali della fusione.</p>



<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 2501, primo comma del codice civile <em>&#8220;La fusione di più società può eseguirsi mediante la <strong>costituzione di una nuova società</strong>, o mediante <strong>l&#8217;incorporazione</strong> in una società di una o più altre&#8221;.</em></p>



<p>Dalla norma in esame, si evince che la fusione si distingue in:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Fusione in senso stretto (o propria),</strong> che si ha quando le società si fondono dando vita ad un&#8217;unica società nuova e perdono la propria individualità.</li>



<li><strong>Fusione per incorporazione</strong>, che si esegue mediante l&#8217;incorporazione in una società di una o più altre. In tal caso, le società preesistenti si estinguono salvo una che resta in vita. Questa è la fusione più frequente nella prassi.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading" id="fusione">Finalità della fusione</h2>



<p>La finalità di una fusione può essere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Economica,</strong> attraverso un incremento dimensionale del soggetto giuridico che esercita attività di impresa per realizzare migliori condizioni di efficienza sia nell&#8217;assetto produttivo, sia nelle relazioni con il mercato.</li>



<li><strong>Di governo</strong>, quando le società sono in rapporto di dipendenza e sono già rette da una direzione unitaria.</li>



<li><strong>Fusione omogenea,</strong> che si ha tra società dello stesso tipo.</li>



<li><strong>Fusione eterogenea, </strong>che si ha tra società ed enti non societari nei limiti previsti dalla disciplina della trasformazione eterogenea. </li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="semplificate">Le fusioni semplificate</h2>



<p>Le fusioni semplificate sono quelle fusioni che sono previste dagli articoli <strong>2505, 2505 bis e 2505 quater del codice civile</strong> che prevedono un procedimento semplificato rispetto a quello ordinario.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="incorporazione">Incorporazione di società interamente possedute (articolo 2505 c.c.)</h2>



<p>Il primo caso in cui il procedimento di fusione segue l&#8217;iter delle fusioni semplificate e previsto dall&#8217;articolo 2505 del codice civile.</p>



<p>In particolare, l&#8217;articolo 2505 del codice civile dispone al suo primo comma che: <em>&#8220;Alla fusione per incorporazione di una società in un&#8217;altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima <strong>non si applicano</strong> le disposizioni <strong>dell&#8217;articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) </strong>e degli <strong>articoli 2501 quinquies</strong> e <strong>2501 sexies.&#8221;.</strong></em></p>



<p>La fusione per incorporazione di società interamente posseduta è disciplinata dall&#8217;articolo 2505, primo comma, del codice civile, per il quale alla fusione per incorporazione di una società in un&#8217;altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le seguenti disposizioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3) 4) e 5)</strong> (ossia assegnazione di azioni o quote e rapporto di cambio);</li>



<li><strong>articolo 2501 quinquies </strong>(ossia relazione degli organi amministrativi sul rapporto di cambio);</li>



<li><strong>articolo 2501 sexies</strong> (ossia relazione degli esperti sul rapporto di cambio)</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Massima n. 22 del Consiglio notarile di Milano</h3>



<p>Occorre a tal proposito evidenziare che in relazione ai presupposti della procedura semplificata della fusione, il Consiglio Notarile di Milano con la <strong>massima n. 22</strong>, ha osservato che:</p>



<p>&#8220;<em>Il <strong>presupposto</strong> affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex art. 2505 c.c. </em></p>



<p><em>– ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5)</em> c.c.<em> (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate), <strong>2501-quinquies c.c.</strong> (relazione illustrativa degli amministratori) e <strong>2501-sexies c.c. </strong>(relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) – </em></p>



<p><em><strong>consiste nel possesso di tutte le azioni o quote dell’incorporata da parte dell’incorporante</strong> e <strong>deve</strong> <strong>necessariamente</strong> <strong>sussistere al momento del perfezionamento dell’atto di fusione.</strong><br></em></p>



<p><em>È pertanto <strong>legittima</strong> l’assunzione di una <strong>decisione di fusione</strong>, secondo tale procedura semplificata, <strong>anche qualora il presupposto del possesso totalitario non sussista al momento dell’approvazione del progetto di fusione, né al momento della decisione di fusione; l’attuazione della fusione è in tal caso subordinata ad un evento futuro</strong> (acquisizione del possesso totalitario) <strong>l’avveramento del quale deve essere accertato in sede di stipulazione dell’atto di fusione.</strong><br></em></p>



<p><em>In analogia a quanto disposto dall’art. 2505, comma 1, c.c. (e dall’art. 2506-ter, comma 3, c.c.) <strong>non deve ritenersi applicabile l’art. 2501-sexies c.c. </strong>– e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio –<strong> allorché la fusione,</strong> pur potendo dar luogo ad un cambio di azioni, <strong>non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci;</strong> il che si verifica almeno nelle <strong>seguenti situazioni:</strong></em></p>



<p>a) <em>fusione di due (o più) <strong>società interamente possedute da una terza</strong> (o comunque da un unico soggetto);</em></p>



<p>b) <em>fusione di due (o più) società, <strong>una delle quali interamente posseduta da una terza, e l’altra posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte dalla prima</strong>;</em></p>



<p>c) <em> fusione di tre (o più) società interamente <strong>possedute “a cascata” </strong>(A possiede il 100% di B, la quale possiede il 100% di C);</em></p>



<p>d) <em>fusione di due (o più) società i cui soci siano gli stessi, con identiche percentuali e diritti;</em></p>



<p>e) <em>fusione per incorporazione (c.d. “inversa”) della <strong>società controllante nella controllata interamente posseduta</strong></em>&#8220;.</p>



<p>L&#8217;articolo 2505, secondo comma del codice civile dispone che: </p>



<p><em>&#8220;<strong>L&#8217;atto costitutivo</strong> o lo<strong> statuto può prevedere</strong> che la fusione per incorporazione di una società in un&#8217;altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima <strong>sia decisa</strong>, con <strong>deliberazione</strong> risultante da <strong>atto pubblico</strong>, dai rispettivi organi amministrativi, <strong>sempre che</strong> siano <strong>rispettate</strong>, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le <strong>disposizioni:</strong></em></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em><strong>dell&#8217;articolo 2501 ter, terzo e quarto comma, </strong></em></li>



<li><em><strong>nonché,</strong> quanto alla<strong> società incorporante</strong>, quelle <strong>dell&#8217;articolo 2501 septies&#8221;</strong>.</em></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="novanta">Incorporazione di società possedute al novanta per cento (articolo 2505 bis c.c.)</h2>



<p>Il secondo caso in cui il procedimento di fusione segue l&#8217;iter delle fusioni semplificate è previsto dall&#8217;articolo 2505 bis del codice civile.</p>



<p>In particolare, l&#8217;articolo 2505 bis del codice civile stabilisce che: </p>



<p>&#8220;<em>Alla fusione per incorporazione di una o più società in un&#8217;altra che<strong> possiede</strong> <strong>almeno il novanta per cento</strong> delle loro azioni o quote <strong>non si applicano</strong> le disposizioni</em> <em>degli <strong>articoli 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies e 2501 septies</strong>, <strong>qualora</strong> venga <strong>concesso </strong>agli <strong>altri soci</strong> della società incorporata <strong>il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato</strong> alla stregua dei criteri previsti per il recesso</em>&#8220;.</p>



<p>A differenza delle semplificazioni previste dall&#8217;articolo 2505 del codice civile, in questo caso la semplificazione riguarda:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la situazione patrimoniale dell&#8217;articolo 2501 quater;</li>



<li>la relazione dell&#8217;organo amministrativo dell&#8217;articolo 2501 quinquies;</li>



<li>la relazione degli esperti dell&#8217;articolo 2501 sexies;</li>



<li>il deposito della documentazione dell&#8217;articolo 2501 septies.</li>
</ul>



<p>Inoltre, è previsto al secondo comma dell’articolo 2505-bis che:<br>«L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 2501-septies, e che l’iscrizione o la pubblicazione prevista dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata».</p>



<p>Infine, va ricordato che, ai sensi del <strong>terzo comma dell’articolo 2505-bis</strong>, le disposizioni di cui al primo e secondo comma <strong>si applicano soltanto se la società incorporante esercita il controllo sulle società da incorporare</strong>, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="con">Fusioni alle quali non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (articolo 2505 quater c.c.)</h2>



<p>Il terzo caso in cui il procedimento di fusione segue un iter semplificato è disciplinato dall’articolo 2505-quater del codice civile.</p>



<p>Tale norma si applica quando <strong>alla fusione non partecipano società per azioni, società in accomandita per azioni o società cooperative per azioni</strong>, ovvero società regolate dai <strong>capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile</strong>.</p>



<p>In tal caso, la norma dispone che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>«Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà».</p>
</blockquote>



<p>Pertanto, quando la fusione coinvolge esclusivamente <strong>società di persone</strong> o <strong>società a responsabilità limitata</strong>, si prevede:</p>



<p>l’opposizione dei creditori (art. 2503, comma 1 c.c.).</p>



<p><strong>l’inapplicabilità</strong> dell’obbligo di indicare nella deliberazione di fusione gli elementi richiesti dagli articoli 2501, comma 2, e 2501-ter, comma 2 c.c.;</p>



<p><strong>la riduzione alla metà</strong> dei termini previsti per:</p>



<p>il deposito del progetto di fusione (art. 2501-ter, comma 4 c.c.);</p>



<p>il deposito della documentazione di cui all’art. 2501-septies, comma 1 c.c.;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il trasferimento della sede legale della società &#8211; Come opera</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/trasferimento-sede-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 13:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Commerciale e Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=8676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come opera il trasferimento della sede legale della società nello stesso Comune, in altro Comune o all'estero. I costi dell'atto e le dinamiche.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/trasferimento-sede-sociale/">Il trasferimento della sede legale della società &#8211; Come opera</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--28"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#comune">Nello stesso Comune</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--31"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#costo">Il Costo</a></div>
</div>



<p>La <strong>sede legale</strong> (o <strong>sede sociale</strong>) è il luogo in cui l’organizzazione amministrativa della società è collocata. La sua scelta è fondamentale per una lunga serie di finalità giuridiche, a cominciare dalla competenza del foro, fino all’individuazione della Camera di Commercio e del Registro delle Imprese presso cui presentare le formalità pubblicitarie prescritte dalla legge.</p>



<p>Premesso quanto sopra, <strong>può ben capitare che durante la vita della società la stessa si trovi nella necessità di modificare la sede sociale</strong>. Si pensi all’ipotesi in cui l’impresa necessiti di locali più grandi o, magari, trasferisca i propri processi organizzativi in un’altra località.</p>



<p>In tutti questi casi è fondamentale procedere a espletare le incombenze previste dalla legge, con adempimenti che dipendono principalmente a seconda di dove venga trasferita la sede sociale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="comune">Il trasferimento della sede sociale all’interno dello stesso Comune</h2>



<p>La prima ipotesi è relativa al <strong>cambio della sede sociale all’interno dello stesso Comune</strong>. Con la riforma del diritto societario del 2003 i trasferimenti di sede che ricadono all’interno di questa ipotesi non richiedono più la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto poiché non è più obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo e del numero civico negli statuti societari delle società di capitali e nei patti sociali delle società di persone.</p>



<p>Per modificare la sede sociale all’interno dello stesso Comune <strong>non è dunque più necessaria una delibera da parte dei soci</strong>: il cambiamento può essere effettuato dallo stesso organo amministrativo, a cui spetta anche l’onere di curare i relativi adempimenti pubblicitari.</p>



<p>Così stabilito dalla riforma, <strong>non sarà nemmeno necessario coinvolgere il notaio per la verbalizzazione della delibera,</strong> fermo restando che se invece nello statuto societario o nei patti sociali è presente l’indicazione dell’indirizzo e del numero civico, allora l’intervento del notaio sarà comunque determinante in quanto sarà necessario dare seguito alla modifica dello statuto.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="altro">Il trasferimento della sede legale in un altro Comune</h2>



<p>Le cose cambiano se invece <strong>la modifica della sede sociale avviene in un altro Comune</strong>. In questo caso è infatti obbligatorio procedere con la modifica dello statuto (laddove la società ne sia provvista e quindi si tratti di <a href="https://www.notaiotassitani.it/la-costituzione-della-srl/" class="ek-link">S.R.L.</a>, di S.P.A., in subordine dell&#8217;atto costitutivo) e, a tal fine, è essenziale l’intervento del notaio che, oltre a ricevere l’atto, dovrà curare la relativa pubblicità nel Registro delle Imprese o – nel caso in cui il trasferimento della sede sociale riguardi un diverso Registro delle Imprese, le pubblicità nel registro delle imprese &#8220;di arrivo&#8221;.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="estero">Il trasferimento all’estero</h2>



<p>Vi è poi una terza ipotesi: il trasferimento della sede sociale al di fuori dei confini nazionali.</p>



<p>In questo caso sarà fondamentale seguire le regole dell’ordinamento giuridico del Paese di destinazione e, dunque, il ruolo del notaio non potrà che assumere una funzione essenziale sia in termini di consulenza che in termini operativi, mediante la cura degli adempimenti presso il Registro delle Imprese italiano per la cancellazione della società, sia per gli adempimenti presso la giurisdizione estera.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="costo">Il costo del trasferimento della sede legale della società</h2>



<p>Gli oneri fiscali per il trasferimento della sede legale dipendono dalla tipologia di trasferimento, salvo che sia necessario l’intervento del notaio o meno.</p>



<p>Se per esempio l’adempimento deve essere effettuato dall’organo amministrativo, poiché il trasferimento è all’interno dello stesso Comune e non vi sono modifiche nello statuto e nei patti sociali, il costo del notaio è nullo, considerato che non vi è necessità di tale intervento (potrebbe tuttavia rendersi opportuno procedere al contatto con il notaio al fine di ottenere una consulenza professionale su come procedere per tutelare gli interessi della società).</p>



<p>Dunque, se l’adempimento può essere interamente svolto dall’organo amministrativo, la modifica della sede sociale sconterà unicamente l’imposta di bollo per 65 euro e i diritti di segreteria per 30 euro.</p>



<p>Nel caso in cui invece la sede sia trasferita presso altro Comune, allora i costi saranno relativi all’onorario del notaio, a imposta di registro pari a 200 euro e imposta di bollo per 156 euro per l’atto notarile e diritti di segreteria per 90 euro, oltre a 9 euro e 10 centesimi di tassa archivio. Nel complesso il costo dell&#8217;operazione si aggira attorno ai 1250 euro oltre a ritenuta d&#8217;acconto, comprensiva di onorario.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La procura institoria: caratteristiche e funzioni</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/procura-institoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 19:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Commerciale e Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=8536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chi è l'institore, quali sono i suoi poteri e le sue responsabilità, quali sono le caratteristiche della procura institoria e la forma necessaria.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/procura-institoria/">La procura institoria: caratteristiche e funzioni</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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</div>



<p>Il titolare di un’impresa può svolgere tutte le attività da solo o, come più frequentemente accade – soprattutto nelle imprese più strutturate – avvalendosi della <strong>collaborazione di altri soggetti</strong> che possono essere legati da diverse tipologie di rapporto con l’imprenditore.</p>



<p>Tra le varie figure, quella dell’<strong>institore</strong> è certamente una delle più percorribili nel caso in cui si desideri conferire un ruolo di responsabilità strategica al procuratore.</p>



<p>Ma che cosa fa l’institore? E perché l’institore non deve essere confuso con il procuratore?</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="institore">L’institore</h2>



<p>È l’articolo 2203 del codice civile a chiarire che cos’è l’institore:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>È institore colui che è preposto dal titolare all&#8217;esercizio di un&#8217;impresa commerciale.</em></p>



<p><em>La preposizione può essere limitata all&#8217;esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell&#8217;impresa.</em></p>



<p><em>Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.</em></p>
</blockquote>



<p>Per certi versi, dalla lettura dell’art. 2203 emerge come l’institore possa essere ben considerato come un <strong>sostituto dell’imprenditore</strong>, visto e considerato che viene preposto all’esercizio di un’impresa commerciale, limitatamente a una sede secondaria o a un ramo di impresa.</p>



<p>Da quanto sopra si può ben capire che l’institore riveste all’interno dell’organizzazione imprenditoriale un ruolo di grande importanza e di rappresentanza sostanziale, visto e considerato che può compiere atti in nome e per conto dell’imprenditore (ovviamente, nell’esercizio dell’attività di impresa).</p>



<p>Quanto premesso non deve inoltre lasciare intendere che il rapporto tra imprenditore e institore sia a tempo indeterminato o destinato a durare negli anni. La relazione che può instaurarsi tra queste due figure può infatti essere anche transitoria e occasionale. In altri termini, l’institore può esercitare le sue funzioni sulla base di una procura institoria che ne disciplina l’azione in base a contratti di specifica natura.</p>



<p>Ciò detto, grava sempre sull’institore l’obbligo di riservatezza e il divieto di concorrenza, avvicinando così questa figura agli obblighi che sono tipici di tutti i dipendenti. Ancora, grava sempre sull’institore un obbligo di correttezza e di trasparenza nei rapporti con i terzi, a cui deve sempre far presente che non è l’effettivo titolare del rapporto giuridico, spendendo pertanto il nome dell’azienda in sede di trattazione degli affari. In caso contrario, l’institore sarà ritenuto responsabile.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="codicecivile">La procura institoria nel Codice civile</h2>



<p>La figura dell’institore è disciplinata nell’art. 2203 del Codice civile, rubricata “Preposizione institoria”, laddove si legge che</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.</em></p>
</blockquote>



<p>Già dalla lettura del tenore dell’articolo emerge come la preposizione institoria sia fortemente caratterizzata per l’ampiezza dei poteri rappresentativi dell’institore, tale da renderlo una sorta di <em>alter ego</em> dell’imprenditore, il quale delega i propri poteri all’institore.</p>



<p>Ora, si tenga conto che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’institore deve essere necessariamente una persona fisica con capacità di agire</li>



<li>di norma sussiste fra imprenditore e institore un rapporto di lavoro subordinato, qualificando così l’institore come ausiliario subordinato dell’imprenditore. Non è però escluso che il rapporto lavorativo possa derivare anche da contratti di varia e diversa natura, come quello di agenzia</li>



<li>l’institore può essere posto a capo dell’impresa o solamente di una parte di essa, o ancora ad una sede secondaria o a un ramo dell’azienda.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="forma">La forma della procura institoria</h2>



<p>L’opinione prevalente in dottrina afferma che <strong>per la preposizione institoria di norma non è richiesta l’adozione di formule e forme particolari.</strong></p>



<p>Per il conferimento dell’incarico di institore non è dunque necessaria la forma scritta né per la validità (<em>ad substantiam</em>) né ai fini probatori (<em>ad probationem</em>), visto che la sussistenza di tale preposizione può essere ben provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni.</p>



<p>È altresì concorde la recente opinione della giurisprudenza di legittimità. Così Cass. civ. n. 16532/2016:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>La qualità di institore è da porre in correlazione con la preposizione, operata dall&#8217;imprenditore, all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa commerciale, indipendentemente dall&#8217;inquadramento professionale del preposto dal punto di vista della carriera, dal conferimento di procura o comunque dall&#8217;utilizzo di forme solenni, sicché il preposto ad una sede secondaria dell&#8217;impresa (nella specie, la succursale di una banca) è per ciò stesso institore, salva prova contraria, acquisendone automaticamente i relativi poteri rappresentativi e divenendo, pertanto, destinatario della notificazione di atti processuali indirizzati al preponente.</em></p>
</blockquote>



<p>Ad ogni modo, potrebbe essere conveniente procedere con il conferimento formale. Così Cass. civ. n. 21811/2015:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>Per quanto concerne la costituzione del rapporto di natura institoria ex art. 2203 c.c., pur potendo desumersi da elementi presuntivi anche in assenza di un formale atto di conferimento di qualifica e procura da parte dell&#8217;imprenditore, deve tuttavia essere accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta e mediante applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell&#8217;onere probatorio.</em></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading" id="poteri">I poteri dell’institore</h2>



<p>Stando all’art. 2204 c.c.,</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>L&#8217;institore può compiere tutti gli atti pertinenti all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.</em></p>



<p><em>L&#8217;institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa a cui è preposto.</em></p>
</blockquote>



<p>Il tenore letterale della norma è chiaro: l’institore è rivestito di tutti i poteri di rappresentanza necessari per svolgere le sue funzioni. È infatti stato preposto dall’imprenditore all’impresa, una&nbsp; sua sede secondaria o un ramo della stessa.</p>



<p>Altresì chiaro il riferimento al compimento degli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa. Per quanto munito di ampi poteri, l’institore può solamente compiere degli atti che sono relativi alla gestione dell’impresa, ma non può venderla o darla in affitto, così come non può compiere degli atti che determinino la sua sostanziale trasformazione.</p>



<p>In tale ambito, si discute se gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa siano individuati tenendo conto dell’oggetto dell’impresa stessa da un punto di vista astratto, o se invece la pertinenza debba essere individuata in rapporto alla fattispecie concreta.</p>



<h3 class="wp-block-heading">La rappresentanza processuale nella procura institoria</h3>



<p>Tra le altre fonti normative che disciplinano il potere di rappresentanza processuale dell’institore vi è poi l’art. 77, comma 2, c.p.c.. La rappresentanza processuale dell’institore, rammenta opinione giurisprudenziale maggioritaria, può essere limitata dal preponente solamente per quanto concerne la legittimazione processuale attiva, ma non quella passiva che invece è disposta nell’interesse dei terzi soggetti.</p>



<p>Ancora in relazione alla rappresentanza processuale dell’institore, si rammenta che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>rientrano nei suoi poteri la gestione delle controversie dinanzi agli organi di giurisdizione con la sola eccezione delle decisioni relative alla composizione delle liti, per cui è domandata una specifica autorizzazione</li>



<li>la legittimazione processuale non è limitata agli atti compiuti dall’institore ma si estende a tutti i giudizi dipendenti da qualsiasi atto da chiunque compiuto nell’esercizio dell’impresa, della sede o del ramo cui l’institore è preposto</li>



<li>la legittimazione processuale cessa solo con l’estinzione dell’impresa e non con la cancellazione dal Registro delle imprese.</li>
</ul>



<p>Si ricorda come i poteri rappresentativi dell’institore previsti per legge possono essere ampliati o limitati dall’imprenditore sia all’atto della preposizione sia successivamente, fermo restando che le limitazioni che sono contenute nella procura non possono certamente arrivare a svuotare il contenuto della preposizione institoria.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="compenso">Il compenso dell’institore</h2>



<p><a></a>Anche se una parte della dottrina è di opinione opposta, in realtà la presenza di una procura institoria non determina necessariamente l’insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato. La procura può infatti essere conferita all’interno di un rapporto di altra natura, con la conseguenza che il compenso del procuratore potrà essere correlato alla tipologia di relazione così instauratasi.</p>



<p>In maggiore dettaglio, se colui a cui è stata conferita la procura institoria è un dipendente, la retribuzione sarà stabilita tenendo a mente la contrattazione collettiva, gli accordi integrativi, i contratti individuali, senza poter essere inferiore ai minimi salariali stabiliti dai contratti.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="responsabilita">La responsabilità dell’institore</h2>



<p>La responsabilità dell’institore deriva dall’art. 2208 c.c., secondo cui</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente: tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.</em></p>
</blockquote>



<p>Dalla lettura della norma è dunque chiaro che l’institore sia personalmente responsabile degli atti compiuti nel caso in cui non riferisca in modo chiaro ed espresso di agire per il preponente.</p>



<p>In aggiunta alla responsabilità personale, sull’institore grava anche una responsabilità solidale con l’imprenditore nel caso in cui l’atto da lui compiuto riguardi l’esercizio dell’impresa. È questo il caso in cui il terzo non sia in grado di distinguere il <em>dominus </em>reale dell’affare.</p>



<p>Ci troviamo pertanto dinanzi a due ipotesi di assunzione di responsabilità:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>la responsabilità a carico dell’institore</li>



<li>la responsabilità a carico dell’imprenditore.</li>
</ol>



<p>In ogni caso, la norma può essere applicata solamente se sussiste una preposizione institoria e se l&#8217;institore abbia agito in concreto per l&#8217;attuazione dei compiti assegnatigli.&nbsp; Secondo questa disposizione di legge, il titolare dell’impresa è dunque responsabile di tutti gli atti che sono compiuti in suo nome nella sede dell&#8217;impresa stessa, in base ai principi dell&#8217;apparenza giuridica e dell&#8217;affidamento.</p>



<p>Con il suo tenore, dunque, la norma disciplina la <em>contemplatio domini presunta</em>, ovvero gli atti che sono pertinenti all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa compiuti dall&#8217;institore.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="differenze">Differenze tra institore e procuratore</h2>



<p>Per comprendere compiutamente quali siano le differenze tra l’institore e il procuratore si può introdurre l’art. 2209 del codice civile, che afferma come le disposizioni di cui agli artt. 2206 e 2207 c.c. si applichino anche ai procuratori, <em>i quali in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa, pur non essendo preposti ad esso.</em><em></em></p>



<p>Da tale norma si ricava pertanto la conclusione che i procuratori sono coloro che stando a un rapporto continuativo hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti che riguardano l’esercizio dell’impresa. Come tale, sono ausiliari, subordinati, di grado inferiore rispetto all’institore. Diversamente da costui, infatti, non sono posti a capo dell’impresa o di un ramo della stessa.<em></em></p>



<p>Tuttavia, è errato affermare che l’unica differenza tra institore e procuratore sia questa. Oltre alle divergenze nei rapporti con l’imprenditore, infatti, le due figure manifestano profonde differenze anche nel momento in cui si allacciano rapporti con i terzi. Proprio per evitare ogni confusione sia il procuratore che l’institore devono spendere il nome dell’impresa nel trattare gli affari: se questi si rendono invece responsabili personalmente per gli atti compiuti nell’esercizio dell’attività senza aver speso il nome, allora l’imprenditore dovrà risponderne per conto dell’institore, ma non per conto del procuratore.</p>



<p>Infine, evidenziamo come l’institore a differenza del procuratore sia dotato di rappresentanza processuale. Il procuratore ha invece un potere di rappresentanza che è limitato agli ambiti lavorativi di propria competenza.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aumento di capitale nelle società di capitali</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/aumento-di-capitale-nelle-societa-di-capitali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 10:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Commerciale e Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=8047</guid>

					<description><![CDATA[<p>La disciplina del codice civile dell'aumento di capitale nelle società di capitali, i controlli del notaio, la tassazione e gli adempimenti successivi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/aumento-di-capitale-nelle-societa-di-capitali/">L&#8217;aumento di capitale nelle società di capitali</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<div style="height:35px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;<strong>aumento di capitale</strong> è un&#8217;operazione sul capitale che può essere eseguita mediante l&#8217;esecuzione di conferimenti oppure con il passaggio di riserve a capitale. Si tratta di un atto di natura straordinaria di competenza dell&#8217;assemblea dei soci riunita e deliberante in sede straordinaria. La deliberazione dell&#8217;aumento di capitale nelle società per azioni tuttavia può essere anche assunta dagli amministratori se previsto dallo statuto. </p>



<p class="has-text-align-justify">Alla costituzione di una società di capitali i soci si impegnano a fornire alla società, contestualmente o in un momento successivo, i mezzi necessari per il funzionamento dell&#8217;attività che costituisce l&#8217;oggetto sociale. Tali mezzi possono essere dati da <strong>denaro, beni mobili e immobili o diritti</strong> e costituiscono il <strong>capitale sociale</strong>. L&#8217;impegno che i soci assumono verso la società si traduce nella <strong>sottoscrizione del capitale sociale</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;effettivo apporto del capitale può avvenire contestualmente o in un momento successivo alla costituzione della società ed avviene tramite i conferimenti dei soci. Il codice civile prevede, oltre ad un ammontare minimo del capitale sociale, che nelle società di capitali, i soci sottoscrivano almeno il 25% del capitale. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="introduzione">Introduzione</h2>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;aumento di capitale può avvenire con l&#8217;apporto di denaro o di beni in natura e, in questo caso si ha un <strong>aumento di capitale a pagamento</strong> (oneroso). Se invece i soci decidono di utilizzare le riserve sociali per aumentare il capitale si configura un <strong>aumento di capitale gratuito</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;aumento di capitale avviene con procedure diverse a seconda che abbia luogo in una società a responsabilità limitata o in una società per azioni. In ogni caso<strong> è necessario l&#8217;intervento del notaio</strong> in quanto trattasi di una modifica dell&#8217;atto costitutivo nelle società a responsabilità limitata e dello statuto nelle società per azioni. I soci convengono l&#8217;aumento di capitale con delibera dell&#8217;assemblea straordinaria cui partecipa anche il notaio che verifica la legittimità delle operazioni e redige il verbale di delibera dell&#8217;aumento.</p>



<p class="has-text-align-justify">Il codice civile prevede che la delibera di aumento del capitale possa essere assunta anche dagli <strong>amministratori</strong> a certe condizioni. Anche in questo caso il verbale di delibera dell&#8217;aumento dev&#8217;essere redatto dal notaio e successivamente depositato e iscritto al registro delle imprese. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="codice">La disciplina del codice civile dell&#8217;aumento di capitale a pagamento</h2>



<p class="has-text-align-justify">Il codice civile disciplina tutti gli aspetti giuridici dell&#8217;aumento di capitale nelle società di capitali. L&#8217;approfondimento si concentra sulle norme dedicate alle <strong>società per azioni</strong> e a <strong>responsabilità limitata</strong> in quanto oggetti di studio più frequenti nell&#8217;attività notarile. </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="nelle-societa-per-azioni">Nelle società per azioni </h3>



<p>Gli articoli che disciplinano l&#8217;<strong>aumento di capitale nelle S.p.a</strong> sono gli articoli 2438 e seguenti. </p>



<p class="has-text-align-justify">Prima di poter deliberare l&#8217;aumento di capitale le azioni precedentemente emesse devono essere state interamente liberate. </p>



<p>Fatta tale verifica l&#8217;assemblea dei soci delibera l&#8217;aumento di capitale che può avvenire con:</p>



<ul id="block-8d9015ae-25a3-4021-b122-bee049e9da95" class="wp-block-list">
<li>l&#8217;aumento nominale delle singole azioni dei soci;</li>



<li>l&#8217;emissione di nuove azioni da offrire ai singoli soci in sottoscrizione proporzionalmente ai conferimenti effettuati.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">Il capitale aumentato dev&#8217;essere sottoscritto integralmente dai soci e, nel caso di emissione di nuove azioni, versato nella misura di almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte. La delibera di aumento del capitale individua un termine di sottoscrizione. Se entro tale termine il capitale non è stato integralmente sottoscritto e la delibera lo prevede il capitale viene aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. </p>



<p>Se l&#8217;aumento di capitale viene stabilito in conferimenti di beni in natura o crediti le azioni corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="nelle-societa-a-responsabilita-limitata">Nelle società a responsabilità limitata </h3>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;<strong>aumento di capitale a pagamento nelle S.r.l.</strong> è disciplinato dagli articoli 2481, 2481-bis e 2481-ter del codice civile. </p>



<p>Non può essere deliberato l&#8217;aumento fino a che non sono stati eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti. </p>



<p>L&#8217;aumento può avvenire con <strong>conferimento in denaro o beni in natura o crediti</strong>.  </p>



<p class="has-text-align-justify">Nelle S.r.l l&#8217;aumento del capitale può avvenire soltanto con l&#8217;aumento del valore nominale delle singole partecipazioni dei soci. Dal divieto di rappresentare le quote di partecipazione delle S.r.l in azioni discende il principio dell&#8217;unicità delle quote. In forza di tale principio si spiega perché l&#8217;aumento di capitale nelle S.r.l possa avvenire solo con l&#8217;aumento del valore nominale delle quote. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;aumento di capitale dev&#8217;essere sottoscritto entro un certo termine, individuato nell&#8217;atto costitutivo, in un tempo comunque non inferiore ai 30 giorni. Tale termine decorre dal momento in cui viene comunicato ai soci che il capitale può essere sottoscritto. Se al termine l&#8217;aumento di capitale non è integralmente sottoscritto e la delibera lo consente il capitale viene di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.  </p>



<p class="has-text-align-justify">I soci sottoscrittori contestualmente alla sottoscrizione devono versare almeno il 25% del capitale sottoscritto. Se la S.r.l è a socio unico il capitale sottoscritto dev&#8217;essere interamente versato. Se l&#8217;aumento avviene con il conferimento di beni in natura il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione della quota. </p>



<p>Nelle S.r.l i soci possono conferire anche <strong>prestazioni d&#8217;opera o di servizi</strong>. </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="l-aumento-di-capitale-con-beni-in-natura-o-crediti">L&#8217;aumento di capitale con beni in natura o crediti</h3>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;articolo 2343 del codice civile al primo comma stabilisce che <em>&#8220;Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la <strong>relazione giurata di un esperto</strong> designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l&#8217;attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell&#8217;eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti&#8221;. </em></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="sovrapprezzo">Il sovrapprezzo delle partecipazioni sociali nell&#8217;aumento di capitale </h2>



<p class="has-text-align-justify">Sia l&#8217;articolo 2439, relativo alle società per azioni, che l&#8217;articolo 2481-bis, relativo alle società a responsabilità limitata, del codice civile parlano di <strong>sovrapprezzo delle azioni o delle partecipazioni in sede di aumento del capitale</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify">Il sovrapprezzo delle azioni o delle quote corrisponde alle somme versate dai soci in eccedenza rispetto al capitale nominale e costituisce una riserva di bilancio. Le somme da sovrapprezzo pertanto non sono imputate a capitale ma a riserva perché, come già detto, eccedono il valore nominale del capitale. </p>



<p class="has-text-align-justify">In sede di aumento del capitale sociale se l&#8217;atto prevede un sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione tale valore dev&#8217;essere versato all&#8217;atto della sottoscrizione. Così recita l&#8217;ultimo periodo del primo comma dell&#8217;articolo 2439 del codice civile. </p>



<p class="has-text-align-justify">Con riguardo alle S.r.l. l&#8217;articolo 2481-bis stabilisce che la decisione di aumentare il capitale può prevedere  un sovrapprezzo. Mentre nelle S.p.a. il sovrapprezzo delle azioni può essere obbligatorio, nelle S.r.l. è facoltativo. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="conferimento">Il conferimento contestuale e successivo </h2>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;aumento di capitale può essere deliberato ad una certa data ma la sottoscrizione del capitale e il conferimento possono avvenire in un momento successivo. </p>



<p class="has-text-align-justify">Si ha conferimento successivo quando, ad esempio, una società con capitale 200.000 delibera l&#8217;aumento di capitale a 2.000.000 da sottoscrivere entro due anni. In questo caso <strong>non c&#8217;è sottoscrizione del capitale contestuale alla delibera</strong> e quindi i conferimenti saranno eseguiti in un momento successivo. La delibera di aumento, assunta dall&#8217;assemblea straordinaria o dall&#8217;organo amministrativo, viene depositata al registro delle imprese prima della sottoscrizione del capitale. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;atto di aumento di capitale <strong>senza contestuale sottoscrizione</strong> e conferimento è soggetto a registrazione e sconta l&#8217;imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro. Per quanto riguarda gli adempimenti successivi l&#8217;atto dev&#8217;essere depositato presso il registro delle imprese. Tale formalità comporta il pagamento dell&#8217;imposta di bollo per un importo pari a 156,00 euro oltre ai diritti di segreteria dovuti al registro delle imprese. </p>



<p class="has-text-align-justify">La sottoscrizione del capitale è <strong>contestuale</strong> quando i soci sottoscrivono il capitale contestualmente all&#8217;adozione della delibera. Il conferimento può essere contestuale alla sottoscrizione o successivo. Con il conferimento l&#8217;aumento di capitale viene eseguito. Il conferimento è ciò che dà luogo alla tassazione, la quale dipende dal tipo di bene conferito. In questo caso, in cui la sottoscrizione è contestuale alla delibera di aumento non costituisce oggetto di autonoma tassazione la sola delibera di aumento del capitale. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="azienda">L&#8217;aumento di capitale con conferimento di azienda </h2>



<p class="has-text-align-justify">Con il conferimento d&#8217;azienda si trasferisce alla società (avente causa) il diritto di proprietà sull&#8217;azienda o un diritto di reale di godimento sulla stessa.</p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;atto di aumento di capitale con conferimento d&#8217;azienda è soggetto a registrazione e sconta <strong>l&#8217;imposta di registro in misura fissa </strong>a prescindere dai beni che compongono l&#8217;azienda. </p>



<p class="has-text-align-justify">La tassazione varia a seconda che nell&#8217;azienda siano presenti beni mobili o immobili e che il conferimento sia contestuale o successivo. </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="l-azienda-con-beni-mobili-e-immobili">L&#8217;azienda con beni mobili e immobili</h3>



<p>Oltre all&#8217;imposta di registro in misura fissa pari a <strong>200,00 euro</strong>, se l&#8217;azienda è composta di <strong>soli <span style="text-decoration: underline;" class="ek-underline">beni mobili</span> </strong>l&#8217;atto sconta <strong>l&#8217;imposta di bollo</strong> nella misura di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>45 euro</strong> se il conferimento non è contestuale alla delibera;</li>



<li><strong>156,00 euro</strong> se il conferimento è contestuale alla delibera. </li>
</ul>



<p>Se l&#8217;azienda comprende <strong><span style="text-decoration: underline;" class="ek-underline">beni immobili </span></strong>invece l&#8217;atto sconta:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l&#8217;imposta di bollo nella misura di <strong>230,00 euro </strong>se il conferimento non è contestuale;</li>



<li>l&#8217;imposta di bollo nella misura di <strong>300,00 euro</strong> se il conferimento è contestuale;</li>



<li>le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa pari a <strong>200,00 euro ciascuna</strong>;</li>



<li>la tassa ipotecaria nella misura fissa di <strong>90,00 euro</strong>.  </li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="il-conferimento-dell-azienda-in-godimento">Il conferimento dell&#8217;azienda in godimento </h3>



<p>Per aumentare il capitale sociale è possibile conferire un diritto reale di godimento su beni mobili o immobili.</p>



<p>Se l&#8217;azienda viene conferita in godimento la tassazione è la stessa prevista per il conferimento d&#8217;azienda in proprietà. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="immobili">Il conferimento di beni immobili in proprietà o in godimento nell&#8217;aumento di capitale </h2>



<p class="has-text-align-justify">La tassazione del conferimento di beni immobili differisce in primo luogo a seconda che il conferimento venga effettuato da un soggetto passivo IVA o da un privato.</p>



<p class="has-text-align-justify">Nel primo caso il conferimento che configura una cessione di bene o una prestazioni di servizi soggetta ad IVA può essere soggetto all&#8217;imposta di registro in misura fissa, se imponibile iva, oppure proporzionale se esente IVA.</p>



<p class="has-text-align-justify">Nel secondo caso il conferimento da parte di privato sconta l&#8217;imposta di registro in misura proporzionale. Il legislatore  tuttavia ha posto rilevanza alla distinzione tra conferimento di immobile commerciale e di altri immobili. </p>



<p class="has-text-align-justify">La tassazione è la stessa sia che venga trasferita la proprietà del bene immobile sia che venga costituito un diritto di godimento sul bene.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="il-conferimento-da-privato">Il conferimento da privato</h3>



<p class="has-text-align-justify">Per gli <strong>immobili commerciali </strong>il legislatore ha previsto che il conferimento sconta l&#8217;imposta di registro in misura ridotta pari al 4% anziché al 9% come previsto in generale per gli atti di conferimento traslativi della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili. Le imposte ipotecaria e catastale invece si pagano nella misura ordinaria rispettivamente del 2% e dell&#8217;1%. Si aggiunge la tassa ipotecaria di 90,00 euro e l&#8217;imposta di bollo che, a seconda che l&#8217;atto richieda o meno le formalità al registro delle imprese ovvero il conferimento sia o meno contestuale alla delibera, sarà di ammontare pari a 230,00 o 300,00 euro. </p>



<p class="has-text-align-justify">Per <strong>tutti gli altri immobili</strong> l&#8217;atto è soggetto all&#8217;imposta di registro in misura proporzionale con l&#8217;aliquota ordinaria del</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>9% quando oggetto del conferimento sono fabbricati o terreni non agricoli e del </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>15% per i terreni agricoli. </li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">In ogni caso l&#8217;imposta di registro dev&#8217;essere di un ammontare minimo di 1000,00 euro. Le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna mentre l&#8217;imposta di bollo è dovuta nella misura di 156,00 euro solo se l&#8217;atto richiede formalità solo al registro delle imprese e non è assoggettato all&#8217;imposta di registro. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="denaro">L&#8217;aumento di capitale con conferimento di denaro </h2>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;articolo 2342 primo comma del codice civile afferma che: <em>&#8220;Se nell&#8217;atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro&#8221;.</em></p>



<p>L&#8217;aumento di capitale con conferimento di denaro è soggetto all&#8217;<strong>imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro</strong>.</p>



<p><strong>L&#8217;imposta di bollo è pari a 45,00 o 156,00 euro </strong>a seconda che il conferimento sia o meno contestuale alla delibera. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="prestazioni">Il conferimento di prestazioni d&#8217;opera </h2>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;articolo 2342 del codice civile esclude che nelle società per azioni possano effettuarsi conferimenti sotto forma di prestazioni d&#8217;opera o di servizi. Tale modalità pertanto è riservata alle società a responsabilità limitata. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il socio che conferisce la prestazione d&#8217;opera deve fornire alla società un&#8217;idonea garanzia. La garanzia può essere la stipula di una <strong>polizza assicurativa o una fideiussione bancaria</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;atto di aumento di capitale con conferimento di prestazioni d&#8217;opera sconta l&#8217;<strong>imposta di registro in misura fissa pari a</strong> 200,00 euro. Nel caso di conferimento contestuale alla delibera l&#8217;imposta di bollo è pari a 156,00 euro se successivo è pari a 45,00 euro. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="quote">Quote sociali e conferimento </h2>



<p class="has-text-align-justify">Si ha aumento di capitale con conferimento di quote sociali quando i soci convengono di aumentare il capitale apportando quote di partecipazione in altre società per un dato valore. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;atto rientra, ai fini dell&#8217;imposta di registro, nella categoria degli atti di aumento del capitale con <strong>conferimento di beni mobili</strong>. L&#8217;imposta di registro pertanto si paga nella misura fissa di 200,00 euro.  Nel caso di conferimento contestuale alla delibera l&#8217;imposta di bollo è pari a 156,00 euro se successivo è pari a 15,00 euro.  </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="mobili">L&#8217;aumento di capitale con conferimento di veicoli iscritti al PRA e di unità da diporto </h2>



<p class="has-text-align-justify">Il conferimento del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su unità da diporto è soggetto al pagamento dell&#8217;imposta di registro nella <strong>misura fissa</strong> indicata nella tariffa allegata al decreto che disciplina l&#8217;imposta di registro che determina l&#8217;imposta <strong>a seconda delle dimensioni dell&#8217;unità da diporto</strong>. Se vi sono formalità da adempiere presso il registro delle imprese l&#8217;imposta di bollo si paga nella misura di 156,00 euro. Quando il conferimento è successivo alla delibera l&#8217;imposta di bollo è pari a 45,00 euro. </p>



<p class="has-text-align-justify">Se l&#8217;aumento di capitale avviene mediante il conferimento di veicoli iscritti al PRA si possono avere due differenti tassazioni. L&#8217;articolo 11-bis della tabella allegata al Testo unico sull&#8217;imposta di registro stabilisce che <strong>non sono soggetti a registrazione gli <em>&#8220;Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico&#8221;</em>.</strong> Se il conferimento avviene contestualmente l&#8217;imposta di registro è dovuta solo per l&#8217;atto o il verbale di delibera dell&#8217;aumento e per gli altri conferimenti. Se il conferimento avviene in un momento successivo all&#8217;adozione della delibera è comunque un atto non soggetto a registrazione e quindi non sconta l&#8217;imposta di registro. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="versamenti">Il conferimento mediante imputazione di versamenti in conto aumento di capitale </h2>



<p class="has-text-align-justify">La delibera di aumento del capitale sociale può essere eseguita mediante <strong>l&#8217;imputazione a capitale del finanziamento già eseguito dai soci.</strong> L&#8217;atto è soggetto a registrazione e segue le regole dell&#8217;aumento di capitale con conferimento di denaro. </p>



<p class="has-text-align-justify">I soci possono deliberare l&#8217;aumento di capitale utilizzando i versamenti già effettuati a titolo di <strong>versamenti in conto capitale o a fondo perduto</strong>. Anche tale ipotesi di aumento segue la disciplina del conferimento di denaro. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="iva">Iva, conferimenti e imposta di registro </h2>



<p>Il conferimento per l&#8217;aumento di capitale può essere un&#8217;operazione rilevante ai fini iva. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;assoggettamento ad IVA del conferimento influisce sull&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro all&#8217;atto di conferimento. L&#8217;imposta può essere applicata in misura fissa o proporzionale a seconda che l&#8217;atto sia o meno soggetto ad iva.</p>



<p class="has-text-align-justify">La disciplina dell&#8217;imposta di registro sugli atti relativi ad <strong>operazioni soggette ad </strong>IVA è contenuta nell&#8217;articolo 40 del Testo unico sull&#8217;imposta di registro. Tale norma sancisce il principio dell&#8217;alternatività iva/registro. Secondo tale principio gli atti <strong>soggetti ad </strong>IVA non scontano l&#8217;imposta di registro in misura proporzionale ma in misura fissa.</p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;articolo 40 inoltre chiarifica cosa si debba intendere per operazioni soggette ad IVA ai fini dell&#8217;imposta di registro. Specifica infatti che si considerano soggette ad IVA anche:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le operazioni fuori campo ex articolo 7 del D.p.r 633/1972;</li>



<li>le operazioni di cui al sesto comma dell&#8217;articolo 21 del D.p.r 633/1972 fra cui, ai fini dell&#8217;interesse dell&#8217;attività notarile, si citano le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, le operazioni esenti di cui all&#8217;articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6).</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">Sono operazioni soggette ad IVA dunque le<strong> cessioni di beni e le prestazioni di servizi che il D.p.r 633/72 individua in operazioni imponibili, non imponibili, esenti e fuori campo iva.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="alternativita">Il principio dell&#8217;alternatività iva/registro e i conferimenti </h2>



<p>Anche per queste operazioni dunque vige il principio dell&#8217;alternatività iva/registro. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il<strong> conferimento di denaro e crediti in denaro, il conferimento d&#8217;azienda o di rami di essa, il conferimento di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria e il conferimento di prestazioni d&#8217;opera o servizi non sono considerati cessioni di beni ai fini IVA e dunque non sono operazioni soggette ad IVA. </strong></p>



<p class="has-text-align-justify">Quando il conferimento ha ad oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria è soggetto all&#8217;applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura proporzionale ordinaria. </p>



<p class="has-text-align-justify">Conferire l&#8217;azienda o un ramo di essa è un atto soggetto all&#8217;imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. </p>



<p class="has-text-align-justify">Si applica l&#8217;imposta di registro in misura fissa al conferimento di denaro e al conferimento di prestazioni d&#8217;opera o servizi. </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="operazioni-non-imponibili-ed-esenti">Operazioni non imponibili ed esenti </h3>



<p class="has-text-align-justify">Si applica l&#8217;<strong>imposta di registro in misura fissa</strong> a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ad IVA ad esclusione delle operazioni elencate ai numeri 8, 8-bis dell&#8217;articolo 10 del D.p.r. IVA ovvero:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le locazioni di beni immobili esenti iva;</li>



<li>le cessioni di fabbricati abitativi esenti iva. </li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">A tali operazioni esenti IVA si applica, in deroga al principio dell&#8217;alternatività IVA/registro, l&#8217;imposta di registro in misura proporzionale.</p>



<p>La <strong>cessione di fabbricati abitativi</strong> può essere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>esente IVA ed in tal caso sconta l&#8217;imposta di registro in misura proporzionale pari al 9%;</li>



<li>imponibile IVA e in tal caso sconta l&#8217;imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro. </li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">La cessione di fabbricati strumentali invece, sia che rientri nelle operazioni esenti IVA ex articolo 10, sia che in quelle soggette ad IVA, sconta l&#8217;imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro. Le imposte ipotecaria e catastale tuttavia nella misura proporzionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="gratuito">L&#8217;aumento di capitale gratuito mediante imputazione di riserve </h2>



<p>La società può aumentare il capitale sociale gratuitamente mediante il <strong>passaggio di riserve a capitale</strong>. </p>



<p class="has-text-align-justify">Non è rilevante com&#8217;è avvenuta la formazione delle riserve: l&#8217;importante è che non derivino da versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;atto è soggetto a registrazione e sconta l&#8217;imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro. L&#8217;imposta di bollo è pari a 156,00 euro. </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="nelle-societa-per-azioni">Nelle società per azioni</h3>



<p class="has-text-align-justify">Il primo comma dell&#8217;articolo 2442 del codice civile stabilisce che <em>&#8220;L&#8217;assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili&#8221;. </em>La norma disciplina il passaggio di riserve a capitale nelle società per azioni. </p>



<p>L&#8217;aumento di capitale mediante passaggio di riserve a capitale è gratuito e può avvenire:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>con l&#8217;<strong>emissione di nuove azioni</strong>, assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. Tali azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione;</li>



<li>mediante l&#8217;<strong>aumento del valore nominale delle azioni</strong>. </li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="nelle-societa-a-responsabilita-limitata">Nelle società a responsabilità limitata </h3>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;articolo 2481-ter, primo comma, del codice civile recita: <em>&#8220;La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili&#8221;</em>.</p>



<p class="has-text-align-justify">Le quote di partecipazione di ciascun socio rimangono immutate salvo nell&#8217;atto costitutivo sia disposto diversamente. Il terzo comma dell&#8217;articolo 2468 del codice civile infatti afferma che: <em>&#8220;Resta salva la possibilità che l&#8217;atto costitutivo preveda l&#8217;attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l&#8217;amministrazione della società o la distribuzione degli utili&#8221;.</em> È possibile pertanto che l&#8217;atto costitutivo preveda <strong>l&#8217;aumento del valore nominale della partecipazione sociale</strong>. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="controlli">I controlli del notaio preliminari e contestuali alla stipula dell&#8217;aumento di capitale </h2>



<p class="has-text-align-justify">Nelle società per azioni un primo controllo che deve eseguire il notaio prima di deliberare l&#8217;aumento di capitale a pagamento è che le azioni precedentemente emesse siano state interamente liberate. Così stabilisce infatti l&#8217;articolo 2438 del codice civile. Lo stesso controllo avviene, ai sensi dell&#8217;articolo 2481 del codice civile, nelle società a responsabilità limitata con riferimento alle partecipazioni. </p>



<p class="has-text-align-justify">Dopo tale primo controllo può essere deliberato l&#8217;aumento di capitale nell&#8217;assemblea straordinaria dei soci cui prende parte anche il notaio quale segretario dell&#8217;assemblea. Il verbale di assemblea viene redatto sotto forma di atto pubblico. </p>



<p class="has-text-align-justify">Quando i conferimenti vengono eseguiti con beni in natura, crediti o in prestazioni d&#8217;opera il notaio dovrà effettuare i controlli sulle garanzie fornite dai soci conferenti. Nel caso di conferimento di beni in natura o crediti il notaio deve verificare la conformità della relazione giurata redatta dall&#8217;esperto. Per il conferimento con prestazione d&#8217;opera il notaio si accerterà della presenza e idoneità della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria.</p>



<p>Nell&#8217;aumento di capitale gratuito il notaio andrà a verificare la natura delle riserve che i soci propongono di utilizzare per l&#8217;aumento di capitale. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="adempimenti">Gli adempimenti successivi alla stipula </h2>



<p class="has-text-align-justify">Il primo comma dell&#8217;articolo 2436 del codice civile afferma che <em>&#8220;Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l&#8217;adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni&#8221;. </em></p>



<p class="has-text-align-justify">Successivamente alla stipula dell&#8217;atto dunque il notaio deve dare pubblicità alla delibera di aumento del capitale assunta con verbale di assemblea ed iscriverla entro 30 giorni al registro delle imprese. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/aumento-di-capitale-nelle-societa-di-capitali/">L&#8217;aumento di capitale nelle società di capitali</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRL: Come si costituisce e il ruolo del notaio</title>
		<link>https://www.notaiotassitani.it/la-costituzione-della-srl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 15:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Commerciale e Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notaiotassitani.it/?p=7221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il ruolo del notaio nella costituzione della Srl: la formazione dell'atto costitutivo e dello statuto e gli adempimenti al registro delle imprese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/la-costituzione-della-srl/">SRL: Come si costituisce e il ruolo del notaio</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div style="height:35px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--55"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#ruolo">Il ruolo del notaio</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--56"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#srl">La SRL</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--57"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#atto">L&#8217;atto costitutivo</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--58"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#statuto">Lo statuto</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--59"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#adempimenti">Gli adempimenti pubblicitari</a></div>
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<div class="wp-block-button is-style-outline is-style-outline--60"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="#altri">Altri adempimenti</a></div>
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<p class="has-text-align-justify">La <strong>costituzione di una SRL</strong> è un&#8217;operazione di competenza del notaio. Tale operazione consiste nella redazione del contratto di società nella forma di atto pubblico che andrà a costituire l&#8217;atto costitutivo della società. L&#8217;atto costitutivo certifica l&#8217;attività del notaio e raccoglie tutte le informazioni genetiche della società. L&#8217;operazione di costituzione della società si completa con la redazione del documento che contiene le norme che regolano l&#8217;organizzazione e il funzionamento della società. Anche la formazione di tale atto è attività di competenza del notaio in quanto parte integrante dell&#8217;atto costitutivo e dunque riprodotto nella stessa forma. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="ruolo">Il ruolo del notaio nella costituzione della SRL</h2>



<p class="has-text-align-justify">Il codice civile richiede la forma dell&#8217;<strong>atto pubblico</strong> per la costituzione della SRL che può essere costituita tramite contratto o atto unilaterale. È dunque necessario recarsi dal notaio per costituirla. La legge vuole infatti che il notaio mediante la sua funzione di <strong>controllo della legalità</strong> garantisca la conformità dell&#8217;atto costitutivo di una società alle norme di legge così da evitare successivi contenziosi in materia societaria. </p>



<p class="has-text-align-justify">Il notaio riceve, oltre agli atti costitutivi di società, anche quelli modificativi ed estintivi. </p>



<p class="has-text-align-justify">Ad attribuire questo ruolo al notaio nelle operazioni societarie è stata la legge 340/2000 che, introducendo una serie di semplificazioni in materia societaria, ha sottratto la funzione di omologazione degli atti costitutivi e modificativi delle società al tribunale per attribuirla ai notai. Tale legge in particolare ha introdotto nella legge n. 89 del 1913 l&#8217;articolo 138-bis al cui secondo comma è sancito che <em>&#8220;Con la stessa sanzione é punito il notaio che chiede l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge&#8221;. </em></p>



<p class="has-text-align-justify">In primo luogo infatti, come di fronte ad ogni atto che riceve, il notaio deve identificare le parti, consigliarle nella giusta scelta del tipo di società da costituire a seconda dell&#8217;attività d&#8217;impresa che intendono esercitare e quindi, usando il linguaggio della legge notarile, il notaio deve <strong>indagare la volontà delle parti</strong>. Indagando la volontà delle parti il notaio può scegliere gli strumenti giuridici più adeguati per realizzare lo scopo delle parti in conformità alle norme di legge. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="srl">La società a responsabilità limitata: organi</h2>



<p>La società a responsabilità limitata è una <strong>società di</strong> <strong>capitali </strong>disciplinata dal codice civile agli articoli 2463 e seguenti.</p>



<p class="has-text-align-justify">Come tutte le società la SRL è dotata di una serie di organi. Ciascun organo ha una propria funzione e contribuisce al  funzionamento e al raggiungimento dello scopo sociale. Tali organi sono l&#8217;<strong>organo amministrativo</strong> e quello di <strong>controllo</strong>, quest&#8217;ultimo non sempre necessario.  Dopo la riforma dello schema legale della SRL ad opera del decreto legislativo 6/2003 non è neppure più necessario l&#8217;organo assembleare per l&#8217;assunzione delle decisioni sociali che possono essere adottate con strumenti alternativi regolati nello statuto. </p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;organo amministrativo nelle società a responsabilità limitata può adottare il modello congiuntivo o disgiuntivo o misto. Le conoscenze del notaio in diritto commerciale sono le più idonee ad indirizzare i soci verso l&#8217;adozione del modello più calzante alle esigenze della società. È ad esempio possibile attribuire agli amministratori di SRL particolari diritti sulla gestione amministrativa della società o sulla distribuzione degli utili come previsto dal terzo comma dell&#8217;articolo 2468 del codice civile. </p>



<p class="has-text-align-justify">La legge prevede la necessità dell&#8217;esistenza di un organo di controllo solo all&#8217;esistenza di alcune condizioni. L&#8217;organo di controllo, che può essere un collegio sindacale o un sindaco unico, ricopre la funzione di controllo contabile eventualmente unitamente ad un organismo esterno di revisione. </p>



<p>L&#8217;atto costitutivo può inoltre prevedere che la SRL emetta titoli di debito ai sensi dell&#8217;articolo 2483 del codice civile. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Disciplina dei conferimenti e costituzione della SRL</h2>



<p class="has-text-align-justify">La società a responsabilità limitata si caratterizza anche per le norme che disciplinano i conferimenti. Il capitale minimo di costituzione della SRL è di <strong>10.000 euro</strong> salvo che si opti per la società a responsabilità limitata semplificata.</p>



<p class="has-text-align-justify">Nella SRL ordinaria i conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura o qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell&#8217;oggetto sociale. Per i conferimenti in denaro il codice civile prevede espressamente che il 25% degli stessi debba essere versato alla sottoscrizione dell&#8217;atto, salvo si tratti di SRL unipersonale caso in cui il versamento deve essere integrale.</p>



<p class="has-text-align-justify">I beni in natura invece devono essere integralmente conferiti alla sottoscrizione dell&#8217;atto. Per i conferimenti che hanno ad oggetto una prestazione d&#8217;opera o di servizi il socio d&#8217;opera deve conferire una fideiussione bancaria o una polizza di assicurazione alla sottoscrizione dell&#8217;atto che può essere eventualmente sostituita con il versamento dell&#8217;importo in denaro a quello corrispondente al valore della fideiussione o della polizza. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Tipologie di SRL</h2>



<p class="has-text-align-justify">La costituzione della società a responsabilità limitata ha i suoi vantaggi. Tra i vantaggi più rilevanti, uno dei principali motivi per cui si adotta la forma della SRL è che solo la società con il suo patrimonio a rispondere delle obbligazioni sociali. I patrimoni dei singoli soci dunque sono al riparo da eventuali pretese creditorie essendo la responsabilità limitata alla società e non estesa agli individui singoli che vi partecipano. Questa caratteristica tipica delle società di capitali si chiama <strong>autonomia patrimoniale perfetta</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify">Il nostro ordinamento contempla tre forme di società a responsabilità limitata:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ordinaria;</li>



<li>unipersonale;</li>



<li>semplificata. </li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify">La SRL ordinaria si caratterizza per l&#8217;applicazione omogenea delle norme di diritto civile contenute nel codice nonché per la sua costituzione tramite contratto. Quella unipersonale si caratterizza per la partecipazione di un unico socio all&#8217;atto costitutivo della società che sarà pertanto un atto unilaterale. La SRL semplificata si caratterizza per un capitale di costituzione che ha un importo compreso tra 1 euro e 9.999 euro e la gratuità degli onorari notarili.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="atto">Il contratto di società nella costituzione della SRL: l&#8217;atto costitutivo</h2>



<p class="has-text-align-justify">Si ricorda che il contratto di società è, ai sensi dell&#8217;articolo 2247 del codice civile, è l&#8217;accordo con cui <em>&#8220;due o più persone conferiscono beni o servizi per l&#8217;esercizio in comune di un&#8217;attività economica allo scopo di dividerne gli utili&#8221;</em>.</p>



<p class="has-text-align-justify">L&#8217;atto costitutivo di una SRL è un contratto o un atto unilaterale che per essere valido deve essere redatto in forma pubblica e contenere le indicazioni prescritte dalla legge.</p>



<h3 class="wp-block-heading">L&#8217;articolo 2463 del codice civile </h3>



<p class="has-text-align-justify">Le formalità e il contenuto dell&#8217;atto costitutivo di una SRL sono espressamente previste ai primi due commi dell&#8217;articolo 2463 del codice civile che si riportano di seguito:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-style-default is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>&#8220;La società può essere costituita con <strong>contratto o con atto unilaterale</strong>. L&#8217;atto costitutivo deve essere redatto per <strong>atto pubblico</strong> e deve indicare:</p>



<p>1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;<br>2) la denominazione, contenente l&#8217;indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;<br>3) l&#8217;attività che costituisce l&#8217;oggetto sociale;<br>4) l&#8217;ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;<br>5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;<br>6) la quota di partecipazione di ciascun socio;<br>7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l&#8217;amministrazione, la rappresentanza;<br>8) le persone cui è affidata l&#8217;amministrazione e l&#8217;eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;<br>9) l&#8217;importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.<br></p>



<p>Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.</p>



<p>L&#8217;ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l&#8217;amministrazione&#8221;.</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading" id="statuto">Lo statuto e la costituzione di SRL</h2>



<p class="has-text-align-justify">Accanto all&#8217;atto costitutivo la società a responsabilità limitata può essere dotata di uno <strong>statuto</strong>. Lo statuto è il documento che costituisce parte integrante dell&#8217;atto costitutivo ma che può costituirne un documento separato in cui viene data una disciplina della società relativamente al suo funzionamento. L&#8217;atto costitutivo si può definire invece come il documento in cui sono contenuti i dati genetici della società e in cui è consacrata la volontà dei soci di costituirla. Il notaio si occupa anche della stesura dello statuto nonché delle sue future modifiche e del controllo di legalità dello stesso. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="adempimenti">La costituzione di SRL e il Registro delle imprese</h2>



<p class="has-text-align-justify">Il notaio inoltre è chiamato dalla legge ad occuparsi degli adempimenti successivi alla stipulazione dell&#8217;atto costitutivo. La società infatti per acquistare personalità giuridica ha bisogno dell&#8217;iscrizione presso il <strong>Registro delle imprese</strong>. Il notaio deve pertanto occuparsi degli adempimenti pubblicitari provvedendo al deposito dell&#8217;atto costitutivo presso il registro delle imprese così come stabilito dall&#8217;articolo 2330 del codice civile. Tale norma afferma che <em>&#8220;Il notaio che ha ricevuto l&#8217;atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l&#8217;ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall&#8217;articolo 2329&#8221;</em>. </p>



<p class="has-text-align-justify">Contestualmente richiede l&#8217;iscrizione della società al registro, il cui ufficio verificherà la regolarità formale della documentazione depositata. La legge, come si può notare da quanto appena affermato, affida al notaio il controllo primario dell&#8217;operazione e solo in via secondaria all&#8217;ufficio del registro. Tale controllo consiste anche nel verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall&#8217;articolo 2329 del codice civile per l&#8217;iscrizione al registro delle imprese ovvero che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>sia sottoscritto per intero il capitale sociale;</li>



<li>siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti;</li>



<li>sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. </li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="altri">Altri adempimenti del notaio</h2>



<p class="has-text-align-justify">Il codice civile impone alle società la tenuta di libri sociali e contabili. La legge ed in particolare il regio decreto legge 1666/1937 attribuisce al notaio la facoltà di <em>&#8220;<strong>firmare e vidimare i libri commerciali </strong>secondo le disposizioni del codice di commercio&#8221;</em> e <em>&#8220;<strong>rilasciare copie od estratti</strong> di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali&#8221;</em>. </p>



<p class="has-text-align-justify">Oltre agli adempimenti presso il registro delle imprese il notaio è tenuto ad adempiere agli <strong>obblighi fiscali</strong> imposti dalla legge. L&#8217;atto costitutivo di SRL è soggetto a registrazione e pertanto il notaio dovrà provvedere al versamento dell&#8217;imposta di registro. A seconda poi dei conferimenti eseguiti dai soci si differenzia il trattamento tributario che potrà vedere l&#8217;imposizione ad altre imposte e tasse. In ogni caso sono dovuti l&#8217;imposta di bollo e i diritti al registro delle imprese. </p>



<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.notaiotassitani.it/la-costituzione-della-srl/">SRL: Come si costituisce e il ruolo del notaio</a> proviene da <a href="https://www.notaiotassitani.it">Notaio Tassitani Farfaglia</a>.</p>
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