La costituzione di una SRL è un’operazione di competenza del notaio. Tale operazione consiste nella redazione del contratto di società nella forma di atto pubblico che andrà a costituire l’atto costitutivo della società. L’atto costitutivo certifica l’attività del notaio e raccoglie tutte le informazioni genetiche della società. L’operazione di costituzione della società si completa con la redazione del documento che contiene le norme che regolano l’organizzazione e il funzionamento della società. Anche la formazione di tale atto è attività di competenza del notaio in quanto parte integrante dell’atto costitutivo e dunque riprodotto nella stessa forma.

Il ruolo del notaio nella costituzione della SRL

Il codice civile richiede la forma dell’atto pubblico per la costituzione della SRL che può essere costituita tramite contratto o atto unilaterale. È dunque necessario recarsi dal notaio per costituirla. La legge vuole infatti che il notaio mediante la sua funzione di controllo della legalità garantisca la conformità dell’atto costitutivo di una società alle norme di legge così da evitare successivi contenziosi in materia societaria.

Il notaio riceve, oltre agli atti costitutivi di società, anche quelli modificativi ed estintivi.

Ad attribuire questo ruolo al notaio nelle operazioni societarie è stata la legge 340/2000 che, introducendo una serie di semplificazioni in materia societaria, ha sottratto la funzione di omologazione degli atti costitutivi e modificativi delle società al tribunale per attribuirla ai notai. Tale legge in particolare ha introdotto nella legge n. 89 del 1913 l’articolo 138-bis al cui secondo comma è sancito che “Con la stessa sanzione é punito il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge”.

In primo luogo infatti, come di fronte ad ogni atto che riceve, il notaio deve identificare le parti, consigliarle nella giusta scelta del tipo di società da costituire a seconda dell’attività d’impresa che intendono esercitare e quindi, usando il linguaggio della legge notarile, il notaio deve indagare la volontà delle parti. Indagando la volontà delle parti il notaio può scegliere gli strumenti giuridici più adeguati per realizzare lo scopo delle parti in conformità alle norme di legge.

La società a responsabilità limitata: organi

La società a responsabilità limitata è una società di capitali disciplinata dal codice civile agli articoli 2463 e seguenti.

Come tutte le società la SRL è dotata di una serie di organi. Ciascun organo ha una propria funzione e contribuisce al funzionamento e al raggiungimento dello scopo sociale. Tali organi sono l’organo amministrativo e quello di controllo, quest’ultimo non sempre necessario. Dopo la riforma dello schema legale della SRL ad opera del decreto legislativo 6/2003 non è neppure più necessario l’organo assembleare per l’assunzione delle decisioni sociali che possono essere adottate con strumenti alternativi regolati nello statuto.

L’organo amministrativo nelle società a responsabilità limitata può adottare il modello congiuntivo o disgiuntivo o misto. Le conoscenze del notaio in diritto commerciale sono le più idonee ad indirizzare i soci verso l’adozione del modello più calzante alle esigenze della società. È ad esempio possibile attribuire agli amministratori di SRL particolari diritti sulla gestione amministrativa della società o sulla distribuzione degli utili come previsto dal terzo comma dell’articolo 2468 del codice civile.

La legge prevede la necessità dell’esistenza di un organo di controllo solo all’esistenza di alcune condizioni. L’organo di controllo, che può essere un collegio sindacale o un sindaco unico, ricopre la funzione di controllo contabile eventualmente unitamente ad un organismo esterno di revisione.

L’atto costitutivo può inoltre prevedere che la SRL emetta titoli di debito ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile.

Disciplina dei conferimenti e costituzione della SRL

La società a responsabilità limitata si caratterizza anche per le norme che disciplinano i conferimenti. Il capitale minimo di costituzione della SRL è di 10.000 euro salvo si opti per la società a responsabilità limitata semplificata.

Nella SRL ordinaria i conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura o qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. Per i conferimenti in denaro il codice civile prevede espressamente che il 25% degli stessi debba essere versato alla sottoscrizione dell’atto, salvo si tratti di SRL unipersonale caso in cui il versamento dev’essere integrale.

I beni in natura invece devono essere integralmente conferiti alla sottoscrizione dell’atto. Per i conferimenti che hanno ad oggetto una prestazione d’opera o di servizi il socio d’opera deve conferire una fideiussione bancaria o una polizza di assicurazione alla sottoscrizione dell’atto che può essere eventualmente sostituita con il versamento dell’importo in denaro a quello corrispondente al valore della fideiussione o della polizza.

Tipologie di SRL

La costituzione della società a responsabilità limitata ha i suoi vantaggi. Fra i più rilevanti vi è quello per cui spesso viene adottato lo schema sociale della SRL: è solo la società con il suo patrimonio a rispondere delle obbligazioni sociali. I patrimoni dei singoli soci dunque sono al riparo da eventuali pretese creditorie essendo la responsabilità limitata alla società e non estesa agli individui singoli che vi partecipano. Questa caratteristica tipica delle società di capitali si chiama autonomia patrimoniale perfetta.

Il nostro ordinamento contempla tre forme di società a responsabilità limitata:

  • ordinaria;
  • unipersonale;
  • semplificata.

La SRL ordinaria si caratterizza per l’applicazione omogenea delle norme di diritto civile contenute nel codice nonché per la sua costituzione tramite contratto. Quella unipersonale si caratterizza per la partecipazione di un unico socio all’atto costitutivo della società che sarà pertanto un atto unilaterale. La SRL semplificata si caratterizza per un capitale di costituzione che ha un importo compreso tra 1 euro e 9.999 euro e la gratuità degli oneri notarili.

Il contratto di società nella costituzione della SRL: l’atto costitutivo

Si ricorda che il contratto di società è, ai sensi dell’articolo 2247 del codice civile, è quell’accordo con cui “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

L’atto costitutivo di una SRL è un contratto o un atto unilaterale che per essere valido dovrà rispettare una certa forma e avere un certo contenuto.

L’articolo 2643 del codice civile

Le formalità e il contenuto dell’atto costitutivo di una SRL sono espressamente previste ai primi due commi dell’articolo 2643 del codice civile che si riportano di seguito:

“La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione”.

Lo statuto e la costituzione di SRL

Accanto all’atto costitutivo la società a responsabilità limitata può essere dotata di uno statuto. Lo statuto è il documento che costituisce parte integrante dell’atto costitutivo ma che può costituirne un documento separato in cui viene data una disciplina della società relativamente al suo funzionamento. L’atto costitutivo si può definire invece come il documento in cui sono contenuti i dati genetici della società e in cui è consacrata la volontà dei soci di costituirla. Il notaio si occupa anche della stesura dello statuto nonché delle sue future modifiche e del controllo di legalità dello stesso.

La costituzione di SRL e il Registro delle imprese

Il notaio inoltre è chiamato dalla legge ad occuparsi degli adempimenti successivi alla stipulazione dell’atto costitutivo. La società infatti per acquistare personalità giuridica ha bisogno dell’iscrizione presso il Registro delle imprese. Il notaio deve pertanto occuparsi degli adempimenti pubblicitari provvedendo al deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese così come stabilito dall’articolo 2330 del codice civile. Tale norma afferma che “Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329”.

Contestualmente richiede l’iscrizione della società al registro, il cui ufficio verificherà la regolarità formale della documentazione depositata. La legge, come si può notare da quanto appena affermato, affida al notaio il controllo primario dell’operazione e solo in via secondaria all’ufficio del registro. Tale controllo consiste anche nel verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 2329 del codice civile per l’iscrizione al registro delle imprese ovvero che:

  • sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  • siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti;
  • sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Altri adempimenti del notaio

Il codice civile impone alle società la tenuta di libri sociali e contabili. La legge ed in particolare il regio decreto legge 1666/1937 attribuisce al notaio la facoltà di firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio” e rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali”.

Oltre agli adempimenti presso il registro delle imprese il notaio è tenuto ad adempiere agli obblighi fiscali imposti dalla legge. L’atto costitutivo di SRL è soggetto a registrazione e pertanto il notaio dovrà provvedere al versamento dell’imposta di registro. A seconda poi dei conferimenti eseguiti dai soci si differenzia il trattamento tributario che potrà vedere l’imposizione ad altre imposte e tasse. In ogni caso sono dovuti l’imposta di bollo e i diritti al registro delle imprese.