Definizione di fusione

Prima di porre l’attenzione sulla disciplina delle c.d. fusioni semplificate, occorre partire dai caratteri generali della fusione.

Ai sensi dell’articolo 2501, primo comma del codice civile “La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre”.

Dalla norma in esame, si evince che la fusione si distingue in:

  1. Fusione in senso stretto (o propria), che si ha quando le società si fondono dando vita ad un’unica società nuova e perdono la propria individualità.
  2. Fusione per incorporazione, che si esegue mediante l’incorporazione in una società di una o più altre. In tal caso, le società preesistenti si estinguono salvo una che resta in vita. Questa è la fusione più frequente nella prassi.

Finalità della fusione

La finalità di una fusione può essere:

  • Economica, attraverso un incremento dimensionale del soggetto giuridico che esercita attività di impresa per realizzare migliori condizioni di efficienza sia nell’assetto produttivo, sia nelle relazioni con il mercato.
  • Di governo, quando le società sono in rapporto di dipendenza e sono già rette da una direzione unitaria.
  • Fusione omogenea, che si ha tra società dello stesso tipo.
  • Fusione eterogenea, che si ha tra società ed enti non societari nei limiti previsti dalla disciplina della trasformazione eterogenea.

Le fusioni semplificate

Le fusioni semplificate sono quelle fusioni che sono previste dagli articoli 2505, 2505 bis e 2505 quater del codice civile che prevedono un procedimento semplificato rispetto a quello ordinario.

Incorporazione di società interamente possedute (articolo 2505 c.c.)

Il primo caso in cui il procedimento di fusione segue l’iter delle fusioni semplificate e previsto dall’articolo 2505 del codice civile.

In particolare, l’articolo 2505 del codice civile dispone al suo primo comma che: “Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies.”.

La fusione per incorporazione di società interamente posseduta è disciplinata dall’articolo 2505, primo comma, del codice civile, per il quale alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le seguenti disposizioni:

  • articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3) 4) e 5) (ossia assegnazione di azioni o quote e rapporto di cambio);
  • articolo 2501 quinquies (ossia relazione degli organi amministrativi sul rapporto di cambio);
  • articolo 2501 sexies (ossia relazione degli esperti sul rapporto di cambio)

Massima n. 22 del Consiglio notarile di Milano

Occorre a tal proposito evidenziare che in relazione ai presupposti della procedura semplificata della fusione, il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 22, ha osservato che:

Il presupposto affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex art. 2505 c.c.

– ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) c.c. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate), 2501-quinquies c.c. (relazione illustrativa degli amministratori) e 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) –

consiste nel possesso di tutte le azioni o quote dell’incorporata da parte dell’incorporante e deve necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell’atto di fusione.

È pertanto legittima l’assunzione di una decisione di fusione, secondo tale procedura semplificata, anche qualora il presupposto del possesso totalitario non sussista al momento dell’approvazione del progetto di fusione, né al momento della decisione di fusione; l’attuazione della fusione è in tal caso subordinata ad un evento futuro (acquisizione del possesso totalitario) l’avveramento del quale deve essere accertato in sede di stipulazione dell’atto di fusione.

In analogia a quanto disposto dall’art. 2505, comma 1, c.c. (e dall’art. 2506-ter, comma 3, c.c.) non deve ritenersi applicabile l’art. 2501-sexies c.c. – e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio – allorché la fusione, pur potendo dar luogo ad un cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni:

a) fusione di due (o più) società interamente possedute da una terza (o comunque da un unico soggetto);

b) fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l’altra posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte dalla prima;

c) fusione di tre (o più) società interamente possedute “a cascata” (A possiede il 100% di B, la quale possiede il 100% di C);

d) fusione di due (o più) società i cui soci siano gli stessi, con identiche percentuali e diritti;

e) fusione per incorporazione (c.d. “inversa”) della società controllante nella controllata interamente posseduta“.

L’articolo 2505, secondo comma del codice civile dispone che:

L’atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni:

  • dell’articolo 2501 ter, terzo e quarto comma,
  • nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501 septies”.

Incorporazione di società possedute al novanta per cento (articolo 2505 bis c.c.)

Il secondo caso in cui il procedimento di fusione segue l’iter delle fusioni semplificate è previsto dall’articolo 2505 bis del codice civile.

In particolare, l’articolo 2505 bis del codice civile stabilisce che:

Alla fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies e 2501 septies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso“.

A differenza delle semplificazioni previste dall’articolo 2505 del codice civile, in questo caso la semplificazione riguarda:

  • la situazione patrimoniale dell’articolo 2501 quater;
  • la relazione dell’organo amministrativo dell’articolo 2501 quinquies;
  • la relazione degli esperti dell’articolo 2501 sexies;
  • il deposito della documentazione dell’articolo 2501 septies.

Inoltre, è previsto al secondo comma dell’articolo 2505-bis che:
«L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 2501-septies, e che l’iscrizione o la pubblicazione prevista dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata».

Infine, va ricordato che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 2505-bis, le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano soltanto se la società incorporante esercita il controllo sulle società da incorporare, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.

Fusioni alle quali non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (articolo 2505 quater c.c.)

Il terzo caso in cui il procedimento di fusione segue un iter semplificato è disciplinato dall’articolo 2505-quater del codice civile.

Tale norma si applica quando alla fusione non partecipano società per azioni, società in accomandita per azioni o società cooperative per azioni, ovvero società regolate dai capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile.

In tal caso, la norma dispone che:

«Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà».

Pertanto, quando la fusione coinvolge esclusivamente società di persone o società a responsabilità limitata, si prevede:

l’opposizione dei creditori (art. 2503, comma 1 c.c.).

l’inapplicabilità dell’obbligo di indicare nella deliberazione di fusione gli elementi richiesti dagli articoli 2501, comma 2, e 2501-ter, comma 2 c.c.;

la riduzione alla metà dei termini previsti per:

il deposito del progetto di fusione (art. 2501-ter, comma 4 c.c.);

il deposito della documentazione di cui all’art. 2501-septies, comma 1 c.c.;