L’aumento di capitale è un’operazione sul capitale che può essere eseguita mediante l’esecuzione di conferimenti oppure con il passaggio di riserve a capitale. Si tratta di un atto di natura straordinaria di competenza dell’assemblea dei soci riunita e deliberante in sede straordinaria. La deliberazione dell’aumento di capitale nelle società per azioni tuttavia può essere anche assunta dagli amministratori se previsto dallo statuto.

Alla costituzione di una società di capitali i soci si impegnano a fornire alla società, contestualmente o in un momento successivo, i mezzi necessari per il funzionamento dell’attività che costituisce l’oggetto sociale. Tali mezzi possono essere dati da denaro, beni mobili e immobili o diritti e costituiscono il capitale sociale. L’impegno che i soci assumono verso la società si traduce nella sottoscrizione del capitale sociale.

L’effettivo apporto del capitale può avvenire contestualmente o in un momento successivo alla costituzione della società ed avviene tramite i conferimenti dei soci. Il codice civile prevede, oltre ad un ammontare minimo del capitale sociale, che nelle società di capitali, i soci sottoscrivano almeno il 25% del capitale.

Introduzione

L’aumento di capitale può avvenire con l’apporto di denaro o di beni in natura ed in questo caso si ha un aumento di capitale a pagamento (oneroso). Se invece i soci decidono di utilizzare le riserve sociali per aumentare il capitale si configura un aumento di capitale gratuito.

L’aumento di capitale avviene con procedure diverse a seconda che abbia luogo in una società a responsabilità limitata o in una società per azioni. In ogni caso è necessario l’intervento del notaio in quanto trattasi di una modifica dell’atto costitutivo nelle società a responsabilità limitata e dello statuto nelle società per azioni. I soci convengono l’aumento di capitale con delibera dell’assemblea straordinaria cui partecipa anche il notaio che verifica la legittimità dell’operazioni e redige il verbale di delibera dell’aumento.

Il codice civile prevede che la delibera di aumento del capitale possa essere assunta anche dagli amministratori a certe condizioni. Anche in questo caso il verbale di delibera dell’aumento dev’essere redatto dal notaio e successivamente depositato e iscritto al registro delle imprese.

La disciplina del codice civile dell’aumento di capitale a pagamento

Il codice civile disciplina tutti gli aspetti giuridici dell’aumento di capitale nelle società di capitali. L’approfondimento si concentra sulle norme dedicate alle società per azioni e a responsabilità limitata in quanto oggetti di studio più frequenti nell’attività notarile.

Nelle società per azioni

Gli articoli che disciplinano l’aumento di capitale nelle S.p.a sono gli articoli 2438 e seguenti.

Prima di poter deliberare l’aumento di capitale le azioni precedentemente emesse devono essere state interamente liberate.

Fatta tale verifica l’assemblea dei soci delibera l’aumento di capitale che può avvenire con:

  • l’aumento nominale delle singole azioni dei soci;
  • l’emissione di nuove azioni da offrire ai singoli soci in sottoscrizione proporzionalmente ai conferimenti effettuati.

Il capitale aumentato dev’essere sottoscritto integralmente dai soci e, nel caso di emissione di nuove azioni, versato nella misura di almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte. La delibera di aumento del capitale individua un termine di sottoscrizione. Se entro tale termine il capitale non è stato integralmente sottoscritto e la delibera lo prevede il capitale viene aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Se l’aumento di capitale viene stabilito in conferimenti di beni in natura o crediti le azioni corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Nelle società a responsabilità limitata

L’aumento di capitale a pagamento nelle S.r.l. è disciplinato dagli articoli 2481, 2481-bis e 2481-ter del codice civile.

Non può essere deliberato l’aumento fino a che non sono stati eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti.

L’aumento può avvenire con conferimento in denaro o beni in natura o crediti.

Nelle S.r.l l’aumento del capitale può avvenire soltanto con l’aumento del valore nominale delle singole partecipazioni dei soci. Dal divieto di rappresentare le quote di partecipazione delle S.r.l in azioni discende il principio dell’unicità delle quote. In forza di tale principio si spiega perché l’aumento di capitale nelle S.r.l possa avvenire solo con l’aumento del valore nominale delle quote.

L’aumento di capitale dev’essere sottoscritto entro un certo termine, individuato nell’atto costitutivo, in un tempo comunque non inferiore ai 30 giorni. Tale termine decorre dal momento in cui viene comunicato ai soci che il capitale può essere sottoscritto. Se al termine l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto e la delibera lo consente il capitale viene di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

I soci sottoscrittori contestualmente alla sottoscrizione devono versare almeno il 25% del capitale sottoscritto. Se la S.r.l è a socio unico il capitale sottoscritto dev’essere interamente versato. Se l’aumento avviene con il conferimento di beni in natura il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione della quota.

Nelle S.r.l i soci possono conferire anche prestazioni d’opera o di servizi.

L’aumento di capitale con beni in natura o crediti

L’articolo 2343 del codice civile al primo comma stabilisce che “Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti”.

Il sovrapprezzo delle partecipazioni sociali nell’aumento di capitale

Sia l’articolo 2439, relativo alle società per azoni, che l’articolo 2481-bis, relativo alle società a responsabilità limitata, del codice civile parlano di sovrapprezzo delle azioni o delle partecipazioni in sede di aumento del capitale.

Il sovrapprezzo delle azioni o delle quote corrisponde alle somme versate dai soci in eccedenza rispetto al capitale nominale e costituisce una riserva di bilancio. Le somme da sovrapprezzo pertanto non sono imputate a capitale ma a riserva perché, come già detto, eccedono il valore nominale del capitale.

In sede di aumento del capitale sociale se l’atto prevede un sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione tale valore dev’essere versato all’atto della sottoscrizione. Così recita l’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 2439 del codice civile.

Con riguardo alle S.r.l. l’articolo 2481-bis stabilisce che la decisione di aumentare il capitale può prevedere un sovrapprezzo. Mentre nelle S.p.a. il sovrapprezzo delle azioni può essere obbligatorio, nelle S.r.l. è facoltativo.

Il conferimento contestuale e successivo

L’aumento di capitale può essere deliberato ad una certa data ma la sottoscrizione del capitale e il conferimento possono avvenire in un momento successivo.

Si ha conferimento successivo quando, ad esempio, una società con capitale 200.000 delibera l’aumento di capitale a 2.000.000 da sottoscrivere entro due anni. In questo caso non c’è sottoscrizione del capitale contestuale alla delibera e quindi i conferimenti saranno eseguiti in un momento successivo. La delibera di aumento, assunta dall’assemblea straordinaria o dall’organo amministrativo, viene depositata al registro delle imprese prima della sottoscrizione del capitale.

L’atto di aumento di capitale senza contestuale sottoscrizione e conferimento è soggetto a registrazione e sconta l’imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro. Per quanto riguarda gli adempimenti successivi l’atto dev’essere depositato presso il registro delle imprese. Tale formalità comporta il pagamento dell’imposta di bollo per un importo pari a 156,00 euro oltre ai diritti di segreteria dovuti al registro delle imprese.

La sottoscrizione del capitale è contestuale quando i soci sottoscrivono il capitale contestualmente all’adozione della delibera. Il conferimento può essere contestuale alla sottoscrizione o successivo. Con il conferimento l’aumento di capitale viene eseguito. Il conferimento è ciò che dà luogo alla tassazione, la quale dipende dal tipo di bene conferito. In questo caso, in cui la sottoscrizione è contestuale alla delibera di aumento non costituisce oggetto di autonoma tassazione la sola delibera di aumento del capitale.

L’aumento di capitale con conferimento di azienda

Con il conferimento d’azienda si trasferisce alla società (avente causa) il diritto di proprietà sull’azienda o un diritto di reale di godimento sulla stessa.

L’atto di aumento di capitale con conferimento d’azienda è soggetto a registrazione e sconta l’imposta di registro in misura fissa a prescindere dai beni che compongono l’azienda.

La tassazione varia a seconda che nell’azienda siano presenti beni mobili o immobili e che il conferimento sia contestuale o successivo.

L’azienda con beni mobili e immobili

Oltre all’imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro, se l’azienda è composta di soli beni mobili l’atto sconta l’imposta di bollo nella misura di:

  • 45 euro se il conferimento non è contestuale alla delibera;
  • 156,00 euro se il conferimento è contestuale alla delibera.

Se l’azienda comprende beni immobili invece l’atto sconta:

  • l’imposta di bollo nella misura di 230,00 euro se il conferimento non è contestuale;
  • l’imposta di bollo nella misura di 300,00 euro se il conferimento è contestuale;
  • le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa pari a 200,00 euro ciascuna;
  • la tassa ipotecaria nella misura fissa di 90,00 euro.

Il conferimento dell’azienda in godimento

Per aumentare il capitale sociale è possibile conferire un diritto reale di godimento su beni mobili o immobili.

Se l’azienda viene conferita in godimento la tassazione è la stessa prevista per il conferimento d’azienda in proprietà.

Il conferimento di beni immobili in proprietà o in godimento nell’aumento di capitale

La tassazione del conferimento di beni immobili differisce in primo luogo a seconda che il conferimento venga effettuato da un soggetto passivo iva o da un privato.

Nel primo caso il conferimento che configura una cessione di bene o una prestazioni di servizi soggetta ad iva può essere soggetto all’imposta di registro in misura fissa, se imponibile iva, oppure proporzionale se esente iva.

Nel secondo caso il conferimento da parte di privato sconta l’imposta di registro in misura proporzionale. Il legislatore tuttavia ha posto rilevanza alla distinzione tra conferimento di immobile commerciale e di altri immobili.

La tassazione è la stessa sia che venga trasferita la proprietà del bene immobile sia che venga costituito un diritto di godimento sul bene.

Il conferimento da privato

Per gli immobili commerciali il legislatore ha previsto che il conferimento sconta l’imposta di registro in misura ridotta pari al 4% anziché al 9% come previsto in generale per gli atti di conferimento traslativi della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili. Le imposte ipotecaria e catastale invece si pagano nella misura ordinaria rispettivamente del 2% e dell’1%. Si aggiunge la tassa ipotecaria di 90,00 euro e l’imposta di bollo che, a seconda che l’atto richieda o meno le formalità al registro delle imprese ovvero il conferimento sia o meno contestuale alla delibera, sarà di ammontare pari a 230,00 o 300,00 euro.

Per tutti gli altri immobili l’atto è soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota ordinaria del

  • 9% quando oggetto del conferimento sono fabbricati o terreni non agricoli e del
  • 15% per i terreni agricoli.

In ogni caso l’imposta di registro dev’essere di un ammontare minimo di 1000,00 euro. Le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna mentre l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 156,00 euro solo se l’atto richiede formalità solo al registro delle imprese e non è assoggettato all’imposta di registro.

L’aumento di capitale con conferimento di denaro

L’articolo art 2342 primo comma del codice civile afferma che: “Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro”.

L’aumento di capitale con conferimento di denaro è soggetto all’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro.

L’imposta di bollo è pari a 45,00 o 156,00 euro a seconda che il conferimento sia o meno contestuale alla delibera.

Il conferimento di prestazioni d’opera

L’articolo 2342 del codice civile esclude che nelle società per azioni possano effettuarsi conferimenti sotto forma di prestazioni d’opera o di servizi. Tale modalità pertanto è riservata alle società a responsabilità limitata.

Il socio che conferisce la prestazione d’opera deve fornire alla società un’idonea garanzia. La garanzia può essere la stipula di una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria.

L’atto di aumento di capitale con conferimento di prestazioni d’opera sconta l’imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro. Nel caso di conferimento contestuale alla delibera l’imposta di bollo è pari a 156,00 euro se successivo è pari a 45,00 euro.

Quote sociali e conferimento

Si ha aumento di capitale con conferimento di quote sociali quando i soci convengono di aumentare il capitale apportando quote di partecipazione in altre società per un dato valore.

L’atto rientra, ai fini dell’imposta di registro, nella categoria degli atti di aumento del capitale con conferimento di beni mobili. L’imposta di registro pertanto si paga nella misura fissa di 200,00 euro. Nel caso di conferimento contestuale alla delibera l’imposta di bollo è pari a 156,00 euro se successivo è pari a 15,00 euro.

L’aumento di capitale con conferimento di veicoli iscritti al PRA e di unità da diporto

Il conferimento del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su unità da diporto è soggetto al pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa indicata nella tariffa allegata al decreto che disciplina l’imposta di registro che determina l’imposta a seconda delle dimensioni dell’unità da diporto. Se vi sono formalità da adempiere presso il registro delle imprese l’imposta di bollo si paga nella misura di 156,00 euro. Quando il conferimento è successivo alla delibera l’imposta di bollo è pari a 45,00 euro.

Se l’aumento di capitale avviene mediante il conferimento di veicoli iscritti al PRA si possono avere due differenti tassazioni. L’articolo 11-bis della tabella allegata al Testo unico sull’imposta di registro stabilisce che non sono soggetti a registrazione gli “Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico”. Se il conferimento avviene contestualmente l’imposta di registro è dovuta solo per l’atto o il verbale di delibera dell’aumento e per gli altri conferimenti. Se il conferimento avviene in un momento successivo all’adozione della delibera è comunque un atto non soggetto a registrazione e quindi non sconta l’imposta di registro.

Il conferimento mediante imputazione di versamenti in conto aumento di capitale

La delibera di aumento del capitale sociale può essere eseguita mediante l’imputazione a capitale del finanziamento già eseguito dai soci. L’atto è soggetto a registrazione e segue le regole dell’aumento di capitale con conferimento di denaro.

I soci possono deliberare l’aumento di capitale utilizzando i versamenti già effettuati a titolo di versamenti in conto capitale o a fondo perduto. Anche tale ipotesi di aumento segue la disciplina del conferimento di denaro.

Iva, conferimenti e imposta di registro

Il conferimento per l’aumento di capitale può essere un’operazione rilevante ai fini iva.

L’assoggettamento ad iva del conferimento influisce sull’applicazione dell’imposta di registro all’atto di conferimento. L’imposta può essere applicata in misura fissa o proporzionale a seconda che l’atto sia o meno soggetto ad iva.

La disciplina dell’imposta di registro sugli atti relativi ad operazioni soggette ad iva è contenuta nell’articolo 40 del Testo unico sull’imposta di registro. Tale norma sancisce il principio dell’alternatività iva/registro. Secondo tale principio gli atti soggetti ad iva non scontano l’imposta di registro in misura proporzionale ma in misura fissa.

L’articolo 40 inoltre chiarifica cosa si debba intendere per operazioni soggette ad iva ai fini dell’imposta di registro. Specifica infatti che si considerano soggette ad iva anche:

  • le operazioni fuori campo ex articolo 7 del D.p.r 633/1972;
  • le operazioni di cui al sesto comma dell’articolo 21 del D.p.r 633/1972 fra cui, ai fini dell’interesse dell’attività notarile, si citano le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, le operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6).

Sono operazioni soggette ad iva dunque le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che il D.p.r 633/72 individua in operazioni imponibili, non imponibili, esenti e fuori campo iva.

Il principio dell’alternatività iva/registro e i conferimenti

Anche per queste operazioni dunque vige il principio dell’alternatività iva/registro.

Il conferimento di denaro e crediti in denaro, il conferimento d’azienda o di rami di essa, il conferimento di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria e il conferimento di prestazioni d’opera o servizi non sono considerati cessioni di beni ai fini iva e dunque non sono operazioni soggette ad iva.

Quando il conferimento ha ad oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria è soggetto all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura proporzionale ordinaria.

Conferire l’azienda o un ramo di essa è un atto soggetto all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Si applica l’imposta di registro in misura fissa al conferimento di denaro e al conferimento di prestazioni d’opera o servizi.

Operazioni non imponibili ed esenti

Si applica l’imposta di registro in misura fissa a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ad iva ad esclusione delle operazioni elencate ai numeri 8, 8-bis dell’articolo 10 del D.p.r iva ovvero:

  • le locazioni di beni immobili esenti iva;
  • le cessioni di fabbricati abitativi esenti iva.

A tali operazioni esenti iva si applica, in deroga al principio dell’alternatività iva/registro, l’imposta di registro in misura proporzionale.

La cessione di fabbricati abitativi può essere:

  • esente iva ed in tal caso sconta l’imposta di registro in misura proporzionale pari al 9%;
  • imponibile iva e in tal caso sconta l’imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro.

La cessione di fabbricati strumentali invece, sia che rientri nelle operazioni esenti iva ex articolo 10, sia che in quelle soggette ad iva, sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro. Le imposte ipotecaria e catastale tuttavia nella misura proporzionale.

L’aumento di capitale gratuito mediante imputazione di riserve

La società può aumentare il capitale sociale gratuitamente mediante il passaggio di riserve a capitale.

Non è rilevante com’è avvenuta la formazione delle riserve: l’importante è che non derivino da versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto.

L’atto è soggetto a registrazione e sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro. L’imposta di bollo è pari a 156,00 euro.

Nelle società per azioni

Il primo comma dell’articolo 2442 del codice civile stabilisce che “L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”. La norma disciplina il passaggio di riserve a capitale nelle società per azioni.

L’aumento di capitale mediante passaggio di riserve a capitale è gratuito e può avvenire:

  • con l’emissione di nuove azioni, assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. Tali azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione;
  • mediante l’aumento del valore nominale delle azioni.

Nelle società a responsabilità limitata

L’articolo 2481-ter, primo comma, del codice civile recita: “La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”.

Le quote di partecipazione di ciascun socio rimangono immutate salvo nell’atto costitutivo sia disposto diversamente. Il terzo comma dell’articolo 2468 del codice civile infatti afferma che: “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. È possibile pertanto che l’atto costitutivo preveda l’aumento del valore nominale della partecipazione sociale.

I controlli del notaio preliminari e contestuali alla stipula dell’aumento di capitale

Nelle società per azioni un primo controllo che deve eseguire il notaio prima di deliberare l’aumento di capitale a pagamento è che le azioni precedentemente emesse siano state interamente liberate. Così stabilisce infatti l’articolo 2438 del codice civile. Lo stesso controllo avviene, ai sensi dell’articolo 2481 del codice civile, nelle società a responsabilità limitata con riferimento alle partecipazioni.

Dopo tale primo controllo può essere deliberato l’aumento di capitale nell’assemblea straordinaria dei soci cui prende parte anche il notaio quale segretario dell’assemblea. Il verbale di assemblea viene redatto sotto forma di atto pubblico.

Quando i conferimenti vengono eseguiti con beni in natura, crediti o in prestazioni d’opera il notaio dovrà effettuare i controlli sulle garanzie fornite dai soci conferenti. Nel caso di conferimento di beni in natura o crediti il notaio deve verificare la conformità della relazione giurata redatta dall’esperto. Per il conferimento con prestazione d’opera il notaio si accerterà della presenza e idoneità della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria.

Nell’aumento di capitale gratuito il notaio andrà a verificare la natura delle riserve che i soci propongono di utilizzare per l’aumento di capitale.

Gli adempimenti successivi alla stipula

Il primo comma dell’articolo 2436 del codice civile afferma che “Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni”.

Successivamente alla stipula dell’atto dunque il notaio deve dare pubblicità alla delibera di aumento del capitale assunta con verbale di assemblea ed iscriverla entro 30 giorni al registro delle imprese.