Divisione cosiddetta parziale
Prima di affrontare la disamina in tema di stralcio divisionale e divisione oggettivamente parziale occorre premettere che oltre alla tipica forma di divisione, vi sono delle forme di divisione cosiddetta parziale, in quanto
- esse sono finalizzate ad attribuire beni solo ad alcuni dei condividenti (cosiddetta divisione soggettivamente parziale o stralcio di quota)
- oppure perché hanno ad oggetto solo alcuni dei beni che fanno parte della comunione.
Ciò premesso, affronteremo ora il tema dello stralcio divisionale e divisione oggettivamente parziale e le relative differenze.
Lo stralcio divisionale
Attraverso lo stralcio divisionale, i condividenti estromettono, in maniera definitiva uno dei condividenti, che quindi viene stralciato dalla massa comune, lasciando pertanto invariata la comunione tra gli altri soggetti non assegnatari.
Si faccia il seguente esempio:
Tizio, Caio e Sempronio sono contitolari per quota di un terzo ciascuno di tre appartamenti di identico valore;
se Tizio, Caio e Sempronio stipulano uno stralcio divisionale per assegnare in proprietà esclusiva uno degli appartamenti a Sempronio, Tizio e Caio, resteranno, quindi, contitolari degli altri due appartamenti.
In tal caso, Tizio e Caio saranno contitolari per la quota di un mezzo ciascuno, anziché della quota di un terzo.
Il condividente che viene stralciato pertanto è soddisfatto in tutti i suoi diritti sulla comunione, con la conseguenza che le quote degli altri si espandono in maniera proporzionale sui beni residui, che restano in comunione tra loro.
La comunione originaria permane tra i soggetti residui, benché la sua composizione soggettiva e oggettiva cambi.
Quando la divisione ha ad oggetto soltanto alcuni dei beni che fanno parte della comunione, bisogna invece distinguere, tra divisione oggettivamente parziale e assegno in conto futura divisione.
La Cassazione civile, con sentenza n. 16376/2015, ha affermato che:
«Si ha divisione parziale (soggettiva o oggettiva) ogni qualvolta la comunione si scioglie limitatamente ad alcuni beni ovvero ad alcuni partecipanti, purché vi sia l’intento condiviso di dar luogo ad uno scioglimento parziale, senza pregiudicare la futura divisione definitiva dei beni o quote residui.»
In dottrina, si sottolinea che lo stralcio divisionale costituisce una forma di scioglimento parziale e definitivo, con effetto reale immediato per il condividente estromesso, mentre nella divisione oggettivamente parziale l’effetto dichiarativo è limitato ai beni divisi, restando inalterata la comunione per i beni residui (v. G. Capozzi, Successioni e donazioni, UTET, ult. ed.).
Divisione oggettivamente parziale
Si ha divisione oggettivamente parziale quando i condividenti si assegnano solo alcuni dei beni che fanno parte della massa comune.
Gli altri beni che non sono stati assegnati resteranno pertanto in comunione tra i medesimi compartecipi nelle medesime quote di diritto.
Assegno in conto futura divisione
Nell’assegno in conto futura divisione i condividenti si assegnano solo alcuni dei beni che fanno parte della massa comune, ma in tal caso, all’assegnazione si accompagna l’accordo tra i condividenti in base al quale il valore dei beni assegnati sarà computato in occasione della divisione definitiva.
Da ciò ne consegue che il condividente a cui vengono assegnati i beni in conto futura divisione non viene completamente estromesso dalla comunione.
La giurisprudenza, in particolare Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2006, n. 18350, ha precisato che:
«L’assegnazione in conto futura divisione non realizza un effetto traslativo immediato e definitivo, ma costituisce un’attribuzione provvisoria, rilevante solo in vista del conguaglio finale, a differenza della divisione parziale vera e propria che comporta effetti dichiarativi immediati.»
Differenze tra divisione oggettivamente parziale e assegno in conto futura divisione
La divisione oggettivamente parziale è caratterizzata dal fatto che i condividenti pervengono allo scioglimento della comunione attraverso divisioni successive nel tempo: ognuna di queste però produce effetti reali immediati sui beni assegnati.
Con l’assegno in conto futura divisione, invece, i condividenti anticipano l’assegnazione di alcuni beni comuni.
Aspetti fiscali
Stralcio di quota divisionale
Dal punto di vista fiscale lo stralcio di quota divisionale è soggetto al regime della divisione.
Di conseguenza, sussistendo i requisiti dell’unicità del titolo e della corrispondenza tra la quota di fatto e quota di diritto, (art. 34 T.U.R.) avrà natura dichiarativa.
Sarà quindi soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota 1% (art. 3, Tariffa, Parte Prima, T.U.R.).
Nel caso in cui i beni che vengono assegnati superino il valore della quota del condividente che viene stralciato, opereranno i principi in tema di divisione con conguaglio.
Si riporta il testo dell’art. 34 T.U.R., che dispone che:
“La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.
La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione.
Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile;
tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.
Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l’imposta propria dei trasferimenti.
I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza.
Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell’art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte”.
Assegnazione in conto futura divisione
Dal punto di vista fiscale l’assegnazione in conto futura divisione è soggetta al regime della divisione.
Di conseguenza, sussistendo i requisiti dell’unicità del titolo e della corrispondenza tra la quota di fatto e quota di diritto, (art. 34 T.U.R.) avrà natura dichiarativa.
Sarà quindi soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota 1% (art. 3, Tariffa, Parte Prima, T.U.R.).
Si applicano, all’assegnazione in conto futura divisione, i principi in tema di divisione senza conguaglio.
Solo in sede definitiva potrà eventualmente verificarsi l’esistenza di conguagli.