La dichiarazione di successione è un documento fiscale con cui si comunica all’Agenzia delle entrate la devoluzione di un patrimonio da un soggetto defunto agli eredi.

Il trasferimento dei beni e dei diritti oggetto della successione è soggetto al pagamento, ove dovute, delle imposte di successione, ipotecaria, catastale, di bollo e dei tributi speciali catastali.

Il notaio si rende una figura quanto più necessaria per la corretta gestione di tale adempimento fiscale, obbligatorio nella maggior parte dei casi.

Le conoscenze in materia di successioni e di tributi che tale professionista matura durante il suo percorso di formazione professionale non ha eguali nel campo.

Alla morte di una persona la legge prevede che il complesso di beni e di situazioni giuridiche che gli fanno capo si trasmettano in capo ai suoi eredi.

Tale passaggio di beni e di diritti è soggetto al pagamento dell’imposta di successione e delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo nel caso in cui avvenga il trasferimento di beni immobili.

Per la liquidazione di tali imposte il Ministero delle finanze ha predisposto un modello dichiarativo per il contribuente da compilare e inviare all’Agenzia delle entrate.

Tale modello, da compilare e inviare entro un certo termine dalla morte del de cuius, contiene tutte le informazioni necessarie alla corretta liquidazione delle imposte.

Il notaio e la dichiarazione di successione

L’affidamento al notaio della pratica successoria garantisce la corretta compilazione della dichiarazione, la tempestiva presentazione all’Agenzia delle entrate, nonché l’esecuzione degli adempimenti successivi.

Il notaio infatti dopo aver registrato la dichiarazione presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate predispone la domanda di voltura catastale.

Con la domanda di voltura catastale si vanno così ad aggiornare i dati registrati negli uffici del catasto dove gli immobili sono situati.

Il notaio, riceve tutta la documentazione necessaria alla pratica di dichiarazione di successione e che riguarda il defunto, gli eredi, l’eventuale testamento, la documentazione su beni immobili, aziende, partecipazioni sociali, beni mobili, crediti e rapporti bancari (con particolare riguardo agli atti di notorietà necessari per svincolare i conti correnti o i titoli intestati al defunto), donazioni, e le passività ereditarie nonché predispone il prospetto di autoliquidazione delle imposte per i beni immobili e provvede al pagamento.

L’imposta sulle successioni e donazioni nella dichiarazione di successione

L’imposta sulle successioni e donazioni è stata istituita con il decreto legislativo 346/1990, ovvero un testo unico contenente tutte le disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

L’articolo 1, primo comma, di tale raccolta normativa individua l’oggetto dell’imposta affermando che

1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

3. L’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L’imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742,770, secondo comma, e 783 del codice civile.

4- bis . Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto“.

La base imponibile di calcolo dell’imposta è determinata dall’articolo 8 del testo unico e dalle norme seguenti.

Il decreto legislativo n. 139 del 2024

A seguito della riforma fiscale sulle imposte indirette (decreto legislativo n. 139 del 2024) l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:

Successioni aperte a partire dal 1 gennaio 2025

Per le successioni aperte a partire dal 1 gennaio 2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione.

Il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

In caso di trust testamentario, l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione.

A seguito del ricevimento della dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate invia all’erede un avviso di liquidazione contenente l’indicazione dell’imposta di successione.

Per le successioni aperte prima del 1 gennaio 2025

Per le successioni aperte prima del 1 gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.

L’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui è presentata la dichiarazione liquida l’imposta avvisando gli obbligati al pagamento con l’avviso di liquidazione.

Entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bisogna procedere al pagamento.

Il pagamento dell’imposta può avvenire con addebito diretto sul conto corrente, nel qual caso bisogna compilare un apposito modello predisposto dall’Agenzia delle entrate, oppure con modello f24 presso una banca, un ufficio postale o l’agente della riscossione.

Affidando la pratica di successione al notaio sarà quest’ultimo a provvedere all’autoliquidazione e al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, al pagamento dell’imposta sulla successione nonché a provvedere agli adempimenti successivi.

Il notaio infatti a seguito della presentazione della dichiarazione richiederà:

  • il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico;
  • la voltura catastale degli immobili oggetto di trasferimento.

Aliquote e franchigie

L’imposta di successione si paga in percentuale sul valore complessivo netto trasferito o sulla parte eccedente un certo importo a seconda del soggetto in favore del quale avviene il trasferimento.

Le aliquote e le franchigie sono previste dall’articolo 7, del decreto legislativo 346 del 1990.

In particolare la norma in esame dispone che:

1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche’ degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

2. Se il beneficiario dei trasferimenti e’ una persona con disabilita‘ riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

3. Sull’imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.

4. Fino a quando l’eredita’ non e’ stata accettata, o non e’ stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta e’ determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”.

Obbligo al pagamento dell’imposta

Al pagamento dell’imposta di successione sono obbligati in solido tutti gli eredi.

Rientra nell’obbligo solidale anche il coerede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario nei limiti del valore della propria quota ereditaria.

I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta nei limiti di quanto loro legato.

Così detta l’articolo 36 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni.

Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo nella dichiarazione di successione

Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili l’Agenzia delle entrate ha previsto che il contribuente proceda ad un’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo nonché della tassa ipotecaria e dei tributi speciali ipotecari e provveda al pagamento delle stesse entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Il modulo da compilare per la dichiarazione di successione infatti contiene un quadro per il calcolo e la quantificazione di tali imposte ove la devoluzione abbia ad oggetto beni immobili.

Con la dichiarazione telematica il calcolo dell’autoliquidazione è automatico.

L’ammontare di tali imposte viene calcolato applicando al valore dei beni trasferiti le aliquote previste dalla tariffa allegata al Testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali.

Imposta ipotecaria

Per l’imposta ipotecaria l’aliquota è del 2% con un minimo di 200,00 euro, salvo l’immobile oggetto di trasferimento goda di agevolazioni fiscali con le quali l’imposta si applica in misura fissa.

Come, ad esempio, nel caso di agevolazioni prima casa.

Catastale

L’imposta catastale si calcola applicando l’aliquota attualmente prevista dall’articolo 10 del Testo unico sulle imposte ipotecaria e catastale dell’1% (Decreto legislativo n. 347/1990) al valore degli immobili trasferiti con un importo minimo di 200,00 euro.

Anche in questo caso se l’immobile gode di agevolazioni si applica l’imposta in misura fissa.

Tassa ipotecaria

La tassa ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 90 euro che si compone di 35 euro per la trascrizione e 55 euro per la voltura catastale per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione.

Imposta di bollo

L’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Tributi speciali catastali

I Tributi speciali sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall’art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto.

Le agevolazioni e le riduzioni di imposta nella dichiarazione di successione

Il Testo unico sulle successioni ed altre normative fiscali prevedono in alcuni casi delle agevolazioni e delle riduzioni di imposta per alcuni beni caduti in successione.

Alcune agevolazioni sono previste anche sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale.

Agevolazioni d’imposta (successione, ipotecaria e catastale)

Le agevolazioni consentono di ottenere il pagamento dell’imposta in misura fissa o l’esenzione dal pagamento e riguardano:

  • i beni culturali;
  • l’abitazione “prima casa”;
  • i terreni o le aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli professionali quando il beneficiario è un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni o un’ascendente, un discendente entro il 3° grado;
  • i fondi rustici in territori montani quando il beneficiario è un coltivatore diretto;
  • gli immobili inseriti in comunità montane in piani di sviluppo;
  • i boschi in terreni montani quando il beneficiario è un ascendente, un discendente o il coniuge;
  • i terreni agricoli “compendio unico” generale o in zone montane quando il beneficiario è il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale;
  • le aziende, rami di esse, quote sociali o azioni quando il beneficiario è il discendente o il coniuge;
  • gli immobili demoliti o dichiarati inagibili per eventi calamitosi.

Riduzioni d’imposta (successione)

Sono previste riduzioni dell’imposta di successione invece per:

  • i beni ricaduti in precedente successione entro 5 anni per i quali è prevista una riduzione che può variare dal 50 al 10 percento quando i beneficiari sono gli eredi o il legatari sugli stessi beni oggetto della successione precedente;
  • i beni immobili culturali di cui all’art. 13, per i quali anteriormente all’apertura della successione, non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è prevista una riduzione d’imposta del 50%;
  • i fondi rustici che godono di una riduzione d’imposta del 40% fino ad un valore di euro 103.291,00 quando i beneficiari sono il coniuge, i parenti in linea retta, fratelli o a sorelle del de cuius a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore diretto e che la devoluzione avvenga nell’ambito di famiglia diretto – coltivatrice e che l’esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell’ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione;
  • gli immobili di impresa artigiana familiare per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 40% fino a un valore di euro 103.291,00 quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado, a condizione che l’esistenza dell’impresa familiare artigiana risulti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • le aziende, le quote società di persone, i beni strumentali in comuni montani con meno di 5.000 abitanti per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 40% quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a 5 anni dalla datadel trasferimento.

Le agevolazioni prima casa

L’erede che possiede i requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa può alleggerire il carico fiscale beneficiando di una riduzione di imposta.

Si ricorda che tra i requisiti per l’accesso alle agevolazioni prima casa c’è:

  • l’essere residenti nel comune in cui si deve acquistare l’immobile o la si trasferisca entro 18 mesi,
  • non deve essere titolare di un diritto di proprietà su un’altra abitazione nello stesso comune e
  • non deve aver già effettuato l’acquisto di un’abitazione usufruendo delle agevolazioni in qualsiasi territorio dello stato.

Con le agevolazioni prima casa infatti le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 200,00 euro anziché in misura proporzionale.

L’erede che richiede le agevolazioni tuttavia è vincolato dal non poter alienare il bene prima di 5 anni dall’acquisto pena la perdita dell’agevolazione e il versamento della differenza d’imposta dovuta.

L’agevolazione può essere richiesta anche per gli immobili che costituiscono pertinenze di quello che ha i requisiti prima casa

La dichiarazione di successione e il testamento

Se la successione ereditaria è regolata da un testamento rivolgersi al notaio sarà utile anche per procedere alla sua pubblicazione qualora ancora non lo si fosse pubblicato. La pubblicazione del testamento olografo infatti serve a dare esecuzioni alle disposizioni in esso contenute a seguito dell’apertura della successione. Il notaio redige un verbale di pubblicazione del testamento olografo per il quale occorrono:

  • i documenti di identità e il codice fiscale del richiedente la pubblicazione;
  • una fotocopia dei documenti di identità del testatore;
  • un estratto dell’atto di morte;
  • il testamento in originale.

La dichiarazione di successione infatti non può essere compilata prima della pubblicazione e registrazione del testamento.

Se il testamento è già pubblico invece bisogna rivolgersi al notaio che l’ha ricevuto o all’archivio notarile se quest’ultimo non esercita più nel distretto

La presenza di minori o incapaci nella dichiarazione di successione

Nel caso in cui la devoluzione del patrimonio ereditario avvenga in favore di minori o incapaci sono necessarie particolari autorizzazioni.

Si tratta delle autorizzazioni del giudice tutelare che rilevano in particolare con riguardo all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità. La legge consente a tali soggetti di accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario.

L’ottenimento di tali autorizzazioni è coadiuvato dall’intervento del notaio.

Nel caso del minore di età sono i genitori a decidere circa l’accettazione o la rinuncia dell’eredità dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice tutelare.

L’interdetto, inabilitato o l’emancipato possono accettare l’eredità tramite il tutore o il curatore che abbiano ottenuto l’autorizzazione dal giudice tutelare.

Le stesse regole valgono per il beneficiario di amministrazione di sostegno salvo il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno consenta al beneficiato l’accettazione pura e semplice dell’eredità.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

La dichiarazione di successione dev’essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide generalmente con la data della morte del de cuius.

Trascorso tale termine senza aver adempiuto l’Agenzia delle entrate applica delle sanzioni amministrative con gli interessi calcolati in base al ritardo.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, sono:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità, i legatari o i loro rappresentanti legali,
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Nel caso in cui più soggetti si trovino a presentare la dichiarazione di successione è sufficiente che venga presentata da uno solo di essi e l’obbligo si considera adempiuto.

La base imponibile di calcolo dell’imposta di successione: attività e passività ereditarie

L’imposta di successione si calcola sul valore netto dell’asse ereditario.

Tale valore costituisce la base imponibile di calcolo dell’imposta ed è dato ai sensi dell’articolo 8 del testo unico dalla “differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3″.

Bisogna perciò definire quali sono gli elementi che compongono l’attivo ereditario e quali il passivo. Lo stesso modello dichiarativo divide tali informazioni in quadri distinti.

Gli articoli 9 e 11 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni stabiliscono la composizione dell’attivo ereditario:

  • beni immobili;
  • aziende;
  • azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali;
  • aeromobili, navi e imbarcazioni;
  • altri beni, come ad esempio crediti, rendite e pensioni o altri mobili.

L’articolo 9 del Testo unico in particolare stabilisce che “Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell’asse ereditario”.

Gli elementi che compongono le passività ereditarie invece sono indicate all’articolo 20 del Testo unico ovvero:

  • i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione risultati da relativo titolo o provvedimento e nei limiti previsti agli articoli 21 e 22 del Testo unico;
  • le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi purché il loro pagamento sia attestato da regolare quietanza;
  • le spese funerarie risultanti da regolare quietanza. L’importo deducibile di tali spese tuttavia è limitato a 1550,00 euro.

I beni culturali nella dichiarazione di successione: agevolazioni e riduzioni d’imposta

L’articolo 13 del Testo unico sulle successioni esclude dall’attivo ereditario i beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che sono stati sottoposti anteriormente all’apertura della successione e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi di conservazione e protezione.

Il secondo comma dell’art, 13 del Testo unico sulle successioni dispone che: “L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa”.

Essendo esclusi dall’attivo ereditario, in presenza dei suddetti requisiti, i beni culturali di cui all’art. 13 del testo unico sulle successioni, sono esentati dal pagamento dell’imposta di successione.

Restano tuttavia base imponibile per il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nelle proporzioni del 2% e dell’1% salvo il beneficiario goda di agevolazioni prima casa che gli consentano l’applicazione delle imposte in misura fissa pari ad euro 200,00.

I beni culturali devono invece essere inseriti nell’attivo ereditario se:

  • vengono alienati in tutto o in parte prima che siano trascorsi cinque anni dall’apertura della successione;
  • avviene una loro tentata esportazione non autorizzata;
  • ne viene mutata la destinazione in assenza di autorizzazione;
  • non vengono assolti gli obblighi prescritti affinché lo stato possa esercitare il suo diritto di prelazione su tali beni.

Il secondo comma dell’articolo 25 del testo unico sulle successioni dispone che:

“Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all’art. 13, per i quali anteriormente all’apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore.

L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

la dichiarazione di interesse culturale deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L’accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell’immobile alla tutela ivi prevista. Si applicano le disposizioni dell’art. 13, commi 3, 4 e 5″.

La cessione dei beni culturali e il pagamento delle imposte

L’articolo 39 del Testo unico sulle successioni prevede la possibilità per l’erede o il legatario di pagare l’imposta di successione mediante la cessione di un bene culturale vincolato o non vincolato.

Tale possibilità diventa reale solo ove venga predisposta una proposta di cessione, con il dettaglio di tutti i beni e l’indicazione del loro valore e di idonea documentazione. Per la validità della proposta è necessaria la firma, a pena di nullità, di tutti gli eredi o del legatario.

A tal proposito, l’articolo 39 del testo unico sulle successioni dispone:

-al suo primo comma che:

“Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni” .

-al suo secondo comma che:

“La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura ed all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, nel termine previsto dall’art. 37 per il pagamento dell’imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine”.

Il contenuto della dichiarazione e le modifiche

Riepilogando il contenuto della dichiarazione si possono individuare i seguenti principali elementi:

  • i dati identificativi del defunto, dei legatari, dei chiamati all’eredità e il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
  • l’indicazione se la successione è testamentaria o legittima e nel primo caso gli estremi della pubblicazione e della registrazione del testamento;
  • l’attivo ereditario indicato secondo i vari quadri predisposti dal modello e le passività e altri oneri;
  • il prospetto riepilogativo della liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e dei tributi speciali;
  • le dichiarazioni sostitutive, le agevolazioni e le detrazioni d’imposta;
  • le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito.

La dichiarazione di successione può essere modificata compilando una dichiarazione sostitutiva o integrativa. La modifica può rendersi necessaria quando sopraggiungono degli eventi che danno luogo ad una modifica della devoluzione dell’eredità o del legato oppure al pagamento di una maggiore imposta o ancora, per inserire un bene nell’attivo ereditario non dichiarato nella precedente dichiarazione o per modificare dati catastali, quote o eredi.

I documenti da allegare alla dichiarazione di successione

L’articolo 30 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni elenca i documenti che devono essere allegati alla dichiarazione:

  • il certificato di morte (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta;
  • il certificato di stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli atti di ultima volontà dai quali é regolata la successione;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell’ultimo bilancio o inventario, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;
  • il prospetto di liquidazione dell’impota sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica previsto dall’articolo 27, comma 3.

Quando non deve essere presentata

La dichiarazione di successione dev’essere presentata sempre ad eccezione di quando:

  • non è previsto l’obbligo ai sensi dell’articolo 28, settimo comma, del Testo unico;
  • sono previsti dei casi di esonero ai sensi del quinto comma dell’articolo 28 del Testo unico.

Non è previsto l’obbligo quando:

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
  • ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari che:

  • hanno rinunciato all’eredità o al legato prima che sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione;
  • non sono nel possesso dei beni ereditari e hanno nominato un curatore dell’eredità.

In entrambi i casi dev’essere stato informato l’ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale.