Il verbale di apertura della cassetta di sicurezza è l’atto pubblico con cui il notaio effettua l’inventario del contenuto della cassetta di sicurezza di cui si richiede l’apertura a seguito della morte del concessionario. I soggetti che possono richiedere l’apertura della cassetta di sicurezza sono gli eredi del defunto concessionario o i gli altri concessionari cointestatari della cassetta. Per l’apertura della cassetta la legge stabilisce che tali soggetti aventi diritto debbano essere assistiti dall’intervento di un notaio o di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il verbale di apertura della cassetta di sicurezza: i riferimenti normativi

Il riferimento normativo di cui si tratta è l’articolo 48 del Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, decreto legislativo 346/1990. Ai sensi della suddetta norma la cassetta di sicurezza può essere aperta solo previa comunicazione da parte della banca all’ufficio delle entrate competente del territorio nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario. L’inventario infatti svolge anche la funzione di rendere noti al fisco i beni che sono contenuti nella cassetta e sui quali devono essere pagate le imposte in sede di successione.

Come infatti affermato dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 2/E del 24 gennaio 2013 “il verbale redatto in caso di apertura di una cassetta di sicurezza è previsto da disposizioni tributarie ed ha la precipua finalità di assolvere una funzione di natura fiscale consistente nella certificazione dell’esatta individuazione delle cose mobili o dei valori contenuti nella cassetta, al fine di determinare l’attivo ereditario appartenente al de cuius e, quindi, l’applicazione su di esso dell’imposta sulle successioni e donazioni”.

Pluralità di aventi diritto all’apertura

Quando gli aventi diritto all’apertura della cassetta di sicurezza sono più di uno, ad esempio perché più eredi o perché la cassetta era intestata a più persone ed una di queste è deceduta, interviene a regolare la fattispecie l’articolo 1840 del codice civile. Tale norma afferma che “In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria”.

L’accordo di tutti gli aventi diritto può essere manifestato con l’intervento di tutti gli aventi diritto al verbale personalmente o tramite procuratore. In alcuni casi invece si rende necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria. In particolare quando non si trova un accordo tra gli aventi diritto oppure uno o alcuni di essi non sono reperibili.

È sufficiente che, in caso di più chiamati all’eredità, uno solo di questi sia presente all’apertura della cassetta previa comunicazione agli altri tramite raccomandata con ricevuta di ritorno della data e dell’ora in cui si procede.

Il contenuto della cassetta

A seconda del contenuto della cassetta di sicurezza può essere o meno richiesto l’intervento di uno stimatore. L’intervento di quest’ultimo è necessario quando il contenuto corrisponde a cose e beni che devono essere valutati.

Se nella cassetta di sicurezza è contenuto un testamento olografo prima di darne esecuzione è necessario procederne alla pubblicazione. Il notaio pertanto può procedere nei seguenti modi:

  • descrivere nel verbale la presenza del testamento dopo averlo riposto nella cassetta ed avvertire le parti della necessità di darne pubblicazione;
  • dare descrizione sommaria nel verbale e trattenere il testamento per darne successiva pubblicazione dopo averlo consegnato nelle mani dell’erede presente o di quello designato dagli altri interessati;
  • descrivere nel verbale, trattenere il testamento e darne contestuale pubblicazione.

Il trattamento fiscale del verbale di apertura della cassetta di sicurezza

Il verbale di apertura della cassetta di sicurezza è un atto non soggetto a registrazione e dunque non sconta l’imposta di registro in misura fissa. L’imposta è prevista per gli atti pubblici e le scritture private ai sensi dell’articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella suddetta risoluzione 2/E per l’ipotesi di verbale di apertura della cassetta di sicurezza opera l’esclusione prevista dall’articolo 11. Tale norma prevede l’esclusione per gli atti “formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute…(articolo 5 della tariffa)”.

Lo stesso principio enunciato nella suddetta risoluzione si ritiene applicabile in tema di imposta di bollo: l’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce infatti che sono esenti dall’imposta di bollo “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente”.

La documentazione da produrre allo studio notarile per il verbale di apertura della cassetta di sicurezza

I documenti da produrre allo studio notarile per il verbale di apertura della cassetta di sicurezza sono i seguenti:

  • il documento rilasciato dalla banca contenente gli estremi che indentificano la cassetta di sicurezza e che ne legittima l’apertura;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che individui gli eredi dell’intestatario;
  • la fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali degli eredi dell’intestatario;
  • la lettera con cui la banca comunica all’agenzia delle entrate la data e l’orario di apertura della cassetta;
  • qualora sia possibile l’indicazione di quanto contenuto nella cassetta. Se è presente un testamento sarà necessario individuare due testimoni per dare seguito alla pubblicazione. Nel caso in cui ci siano valori deve essere prodotto il documento d’identità e il codice fiscale dell’estimatore che interverrà all’inventario.

È necessaria la delega del tribunale nei seguenti casi:

  • qualora sia in corso una procedura di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario o la curatela dell’eredità giacente;
  • in caso di nomina di esecutore testamentario, o se la cassetta di sicurezza rientra nel patrimonio di un minore o interdetto soggetto a tutela.