L’art. 747 c.p.c. è una norma del diritto processuale civile che si occupa dell’autorizzazione alla vendita di beni ereditari per casi particolari previsti dal diritto sostanziale. L’autorizzazione alla vendita di beni ereditari, ai sensi dell’art. 747 c.p.c., si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
La successione, ai sensi dell’art. 456 c.c. si apre al momento della morte, nel luogo di ultimo domicilio del defunto. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare che rilascerà il proprio parere.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’art.739 c.p.c.. Se l’istanza di autorizzazione alla vendita riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
Definizione di beni ereditari
Il concetto di beni ereditari afferisce ai beni oggetto di vocazione e/o delazione a titolo ereditario che soggiacciono a particolari regole, limitazioni e vincoli di varia natura, tra la fase iniziale dell’apertura della successione e la fase finale del definitivo acquisto al patrimonio personale del delato.
La legge in questi casi riconosce in capo a determinati soggetti il potere di disporre in vista della realizzazione di una determinata funzione conservativa, liquidativa, assistenziale, ecc..
Solo in tali casi è prevista l’autorizzazione giudiziale alla vendita di beni ereditari ex articolo 747 codice di procedura civile che realizza:
- la funzione di tutelare gli interessi di soggetti terzi che partecipano delle sorti del compendio ereditario (creditori dell’eredità, legatari obbligati, vocati non ancora delati);
- una forma di controllo sul corretto esercizio dell’ufficio di cui è investito il disponente.
Ambito di applicazione del procedimento di autorizzazione
L’erede che ha accettato con beneficio di inventario, prima di alienare, al fine di non decadere dal beneficio di inventario, deve prima chiedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 747 c.p.c..
L’accettazione con beneficio di inventario ha quale effetto giuridico di tenere separato il patrimonio dell’erede dal patrimonio del defunto, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto, ossia solo con il patrimonio del defunto.
L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria se l’erede è:
- minore;
- interdetto;
- inabilitato;
- sottoposto ad amministrazione di sostegno (in questo caso tuttavia è discusso);
- persona giuridica, o più precisamente persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti purché non societarii.
In questi casi, al fine di poter accettare validamente l’eredità, è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare.
Vendita di beni ereditari senza autorizzazione
Ciò premesso, occorre ora richiamare l’art. 493 c.c. che in tema di vendita di beni ereditari senza autorizzazione dispone che:
L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Laddove però il soggetto beneficiato non possa decadere dal beneficio d’inventario, laddove ad esempio si tratti di minore o di persone giuridiche o associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non societarii, si discute di quali siano le conseguenze dell’atto posto in essere senza autorizzazione.
Generalmente si ritiene che l’atto non sia inesistente o nullo ma annullabile, e non trovi però applicazione in questo caso quanto stabilito dall’articolo 493 c.c. in tema di decadenza dal beneficio d’invantario.
Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.
Per comprendere la ragione dell’art. 493 c.c. occorre evidenziare che, con la separazione dei patrimoni, determinata dall’accettazione beneficiata, il patrimonio del defunto rimane vincolato al soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari e, per tale motivo, viene assoggettato ad un’amministrazione volta alla liquidazione.
Ipotesi in cui l’art. 747 c.p.c. trova applicazione
E’ pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l’autorizzazione ex art.747 c.p.c. trova applicazione anche per le seguenti ipotesi:
- chiamato all’eredità che, voglia farsi autorizzare, prima dell’accettazione, ai sensi dell’articolo 460, secondo comma, del codice civile, a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio;
- erede beneficiato che, ai sensi dell’articolo 486 c.c., primo comma, attraverso il rinvio all’articolo 460 c.c., intenda vendere in pendenza del termine per erigere l’inventario;
- curatore dell’eredità giacente che intenda procedere alle vendite di cui all’articolo 529 c.c. attraverso l’implicito rinvio all’articolo 747 c.p.c. dell’articolo 783 c.p.c.;
- istituzione condizionale e istituzione dei nascituri, ex articolo 644 c.c.;
- alienazione dei beni oggetto di sostituzione fedecommissaria,ex articolo 694 c.c.;
- esecutore testamentario che, ai sensi dell’articolo 703, quarto comma, secondo periodo, nel procedere alla vendita dei beni ereditari deve adire l’autorità giudiziaria in applicazione della norma in commento;
- vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari ai sensi dell’articolo 719 c.c.
Casi in cui non occorre l’autorizzazione alla vendita di beni ereditari
La necessità di chiedere l’autorizzazione alla vendita di beni ereditari di cui all’art. 747 c.p.c. viene meno dal momento che i beni ereditari perdono tale loro natura, nei seguenti casi:
- In caso di accettazione pura e semplice da parte del chiamato;
- per essere venuta meno la situazione che determina la curatela speciale;
- per decadenza dell’erede dal beneficio di inventario;
- per il compimento della liquidazione singolare o concorsuale;
- per la nascita del concepturus o per la certezza che non potrà verificarsi;
- per la cessazione delle funzioni da parte dell’esecutore testamentario;
- per essere terminata la fase ereditaria.
Art. 747 c.p.c. e legatario
L’art. 747 c.p.c. non trova applicazione nei confronti del legatario dal momento che il legatario (sia esso maggiorenne, minorenne o incapace) ha acquistato in maniera definitiva la proprietà del bene.
Il legatario, pertanto, sarà libero di disporre della proprietà del bene come crede analogamente all’erede che abbia accettato puramente semplicemente oppure all’erede che sia decaduto dal beneficio di inventario.
Nel caso in cui legatario fosse incapace esso dovrà essere debitamente rappresentato e autorizzato.
L’autorizzazione in tal caso sarà, pertanto, la normale autorizzazione per disporre dei beni e non sarà mai l’art. 747 c.p.c. che, in caso di legato, non si applica neanche ai soggetti capaci.
Per queste situazioni, la tutela che viene prevista dal legislatore, per i creditori ereditari e legatari è rappresentata dalla generica responsabilità stabilita dall’articolo 2740 del c.c., in base al quale il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Il legatario non risponde dei debiti ereditari se non nei limiti della cosa che gli è stata legata.
Pertanto, eredi pure semplici e legatario di specie vengono trattati nello stesso modo rispetto ai creditori dell’eredità, in quanto entrambi:
- non devono chiedere l’autorizzazione di cui al 747 c.p.c.;
- rispondono con tutto il loro patrimonio ai sensi del 2470 c.c.
con la sola differenza che gli eredi rispondono illimitatamente mentre i legatari rispondono solo nei limiti del valore del bene ricevuto.
Una specifica ipotesi di autorizzazione è prevista dallo stesso articolo 747 c.p.c., che il suo quarto comma menziona la vendita dell’oggetto di un legato di specie nel qual caso il ricorso deve essere notificato al legatario.
Atti soggetti ad autorizzazione
Per quanto riguarda gli atti soggetti ad autorizzazione, la dottrina osserva che la nozione di alienazione è più ampia di quella della vendita utilizzata dal legislatore nell’articol 747 c.p.c. e comprende anche:
- la permuta;
- la rinuncia traslativa;
- la costituzione di servitù o di altri diritti reali.
Oltre agli atti di alienazione, l’art. 493 c.c. prevede espressamente la costituzione di pegno ed ipoteca sui beni ereditari.
Per quanto riguarda le transazioni, la dottrina ricorda che il codice abrogato prevedeva che le transazioni fossero successivamente approvate dal giudice, sicché il codice vigente ha meglio armonizzato la disciplina della materia.
Sono sottratte all’art. 493 le transazioni tra coeredi sul loro diritto alla successione, non pregiudicando creditori ereditari e legatari.
Occorre evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che la divisione ereditaria compiuta dal minore accettante con beneficio d’inventario deve essere autorizzata ex art. 747 c.p.c. e non ex art. 320 c.c., essendo l’autorizzazione ivi prevista necessaria per tutti gli «atti di straordinaria amministrazione».
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2994 del 1997 ha stabilito che:
“La competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore stesso unicamente per i beni che si possono considerare definitivamente acquisiti al patrimonio di questi, mentre appartiene al tribunale del luogo dell’apertura della successione allorché l’acquisto iure hereditatis non sia ancora perfezionato, come quando penda procedura di accettazione con beneficio di inventario, poiché, in tal caso, l’indagine del giudice adito non è limitata alla tutela del minore – alla quale soltanto è circoscritta dall’art. 320 c.c. – ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità.
Tale esigenza di tutela – che costituisce la “ratio” dell’art. 747 c.p.c. – sussiste, nei casi in cui il procedimento dell’acquisto iure hereditario non si sia ancora perfezionato, non soltanto con riferimento all’autorizzazione agli atti di “vendita” in senso stretto degli immobili ereditari, bensì anche con riferimento all’autorizzazione a tutti gli atti di straordinaria amministrazione che possano direttamente o indirettamente incidere sulla proprietà degli immobili ereditari, rendendo necessaria anche una valutazione relativa ad interessi diversi da quelli del minore.
Ne consegue che, in ipotesi di beni immobili provenienti da eredità accettata con beneficio di inventario, competente ad autorizzare il minore a promuovere azione di divisione è il tribunale ai sensi dell’art. 747 c.p.c., e non il giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c.” (Fonte: Giust. civ. Mass. 1997, 546)
Vendita di beni ereditari pervenuti all’incapace e parere del giudice tutelare
L’art. 747 c.p.c. al suo secondo comma afferma che nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
L’alienazione di beni ereditari che appartengono ad incapaci va autorizzata secondo l’art. 747 c.p.c. dal tribunale previo parere del giudice tutelare. L’articolo 320 c.c., invece, fa riferimento all’autorizzazione del giudice tutelare.
Con riguardo ai dubbi interpretativi in ordine all’applicazione, per il caso di alienazione di beni ereditari in capo a minori, dell’articolo 320 c.c. oppure dell’articolo 747 c.p.c., stante l’antinomia da comporre con riguardo alle predette norme, le Sezioni Unite con la sentenza n. 1543 del 1981 hanno chiarito che:
“Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, a norma del comma 3 dell’art. 320 c.c., unicamente per i beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possano considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore; l’autorizzazione spetta invece – sentito il giudice tutelare – al tribunale del luogo dell’apertura della successione, in virtù del comma 1 dell’art. 747 c.p.c., tutte le volte in cui il procedimento dell’acquisto “iure hereditario” non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con il beneficio dell’inventario, e ciò sia perché in tal caso l’indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, alla quale è soltanto circoscritta dall’art. 320 cit., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità, sia perché altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento tra minori “in potestate” e minori sotto tutela, sotto il profilo della diversa competenza a provvedere in detta ipotesi per i primi (giudice tutelare, ai sensi dell’art. 320 c.c.) e per i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all’art. 747 c.p.c.).” (Fonte: Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 3. Riv. notariato 1981, 143. Vita not. 1981, 556 (nota). Giust. civ. 1981, I,2277).
Con riguardo però alla perdita di qualifica “ereditaria” dei beni e diritti da alienare:
- Per i beni mobili la qualifica di ereditaria, come visto, è persa col decorso dei cinque anni dalla dichiarazione dell’erede di accettare con beneficio di inventario, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 493 c.c.;
- Per i beni immobili, viceversa, non è previsto alcun termine decorso il quale sarebbe persa la qualifica di beni ereditari. Si renderà quindi, prudenzialmente, in questo caso sempre necessaria l’autorizzazione all’alienazione secondo la disciplina di cui all’articolo 747 c.p.c..