Cosa si intende per accordo di reintegrazione di legittima
Con il termine “accordo di reintegrazione della legittima” si fa riferimento ad un negozio giuridico atipico volto a reintegrare i diritti del legittimario leso nella sua quota di legittima.
La reintegrazione della legittima può avvenire oltre che in forma giudiziale, anche in forma stragiudiziale, attraverso un accordo tra legittimari lesi o pretermessi e beneficiari di atti dispositivi riducibili (donatari, eredi o legatari).
E’ opinione diffusa in dottrina che l’art. 554 c.c., nella parte in cui dispone che, le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima, si riferisca:
- non solo all’azione di riduzione attribuita al legittimario, da esercitarsi in sede giudiziaria, ma anche
- ad ogni operazione con la quale si procede a ridurre quantitativamente i lasciti e/o le donazioni che eccedono il limite della disponibile.
E’, pertanto, pacifico che tale operazione non è riservata in maniera esclusiva al giudice; si ritiene che rientri nell’autonomia contrattuale anche la possibilità di porre in essere negozi aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti giuridici patrimoniali in senso conforme alla riduzione, che la legge prevede a tutela di determinati soggetti.
Sono considerati, dunque, perfettamente legittimi gli accordi fra privati nei quali la riduzione si attua non a seguito della proposizione e dell’accoglimento di domande giudiziali, ma per volontà delle parti.
Viene data, pertanto, la facoltà, ai legittimarti e ai soggetti beneficiati, tra i quali sia sorto un conflitto di valutazione in ordine all’esistenza o allo specifico contenuto delle rispettive situazioni giuridiche soggettive, di comporre tale conflitto in via convenzionale, senza la necessità di ricorrere all’autorità giuudiziaria e in modo da fissare in maniera definitiva l’an e il quomodo del rapporto nato in dipendenza del testamento o della donazione lesiva.
Riferimenti normativi
L’accordo di reintegrazione di legittima è un istituto di provenienza dottrinale, dal momento che tali accordi non sono né descritti né disciplinati dal legislatore civile.
L’accordo di reintegrazione di legittima, pertanto, è privo di una specifica regolamentazione normativa salvo un diretto riferimento contenuto nel nel Testo unico sull’imposta sulle successioni – decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 – agli articoli 30 e 43.
Articolo 30 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990
L’art. 30, nell’elencare i documenti che devono essere allegati alla Dichiarazione di successione, indica alla lett. d)
“la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi“.
Articolo 43 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990
L’art. 43, nel disciplinare l’imposta in caso di disposizioni testamentarie impugnate, equipara l’ipotesi di impugnativa giudiziale agli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata;
“nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata […]”
Il presupposto di tali accordi è la lesione dei diritti di legittima, così come disciplinati negli artt. 536 ss. cc.
Tipi di accordo
Transazione
Si tratta di un accordo tra il legittimario leso o pretermesso e gli altri successori, che, al fine di evitare l’azione di riduzione, si fanno reciproche concessioni, con la conseguenza che il legittimario accetta di ricevere meno di quanto si sarebbe spettato per legge.
Accordo con corrispettivo in denaro
Il legittimario rinuncia a ogni pretesa in cambio di una somma di denaro o beni ereditari.
Accordo puro di reintegrazione
Il legittimario viene riconosciuto come tale e la sua quota di eredità viene correttamente assegnata.
Struttura dell’accordo di reintegrazione di legittima
Atto notarile
L’accordo di reintegrazione della legittima, innanzitutto, deve risultare da atto notarile, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L’accordo ha come parti:
- da un lato, il legittimario leso o pretermesso, e
- dall’altro gli eredi o i donatari, beneficiari delle disposizioni che hanno provocato la lesione.
Presenza dei testimoni non necessaria
L’accordo di reintegrazione della legittima non necessita della presenza dei testimoni, in quanto l’erede non riconosce al legittimario la quota riservata dalla legge “per spirito di liberarlità”.
In tal caso, non trovano, pertanto, applicazione le norme in tema di forma della donazione.
Inapplicabilità delle menzioni obbligatorie
Dal momento che l’atto non produce effetti traslativi dal patrimonio dell’erede istituito al patrimonio del legittimario pretermesso, non occorre osservare alcuna delle menzioni che sono previste per i trasferimenti immobiliari, ossia:
- menzioni ed allegazioni urbanistiche (art. 46 e art. 30 d.p.r. n. 380/2001);
- alla dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto (art. 29, comma 1-bis legge n. 52/1985);
- all’allegazione dell’attestato di prestazione energetica (art. 6 d.lgs. n. 192/2005).
Trascrivibilità
La mancanza di effetti traslativi determina, altresì, la non trascrivibilità dell’accordo di reintegrazione di legittima ai sensi dell’art. 2643 c.c.
L’accordo dovrà, tuttavia, essere trascritto ai sensi dell’art. 2648 c.c. come acquisto mortis causa nel caso in cui determini l’acquisto in capo al legittimario di un diritto reale su un immobile (o bene mobile registrato), in via esclusiva o in comunione con gli altri eredi.
Con la sottoscrizione dell’accodo di reintegrazione di legittima si produce accettazione tacita dell’eredità per l’erede che riconosce la legittima, il quale non abbia precedentemente accettato espressamente l’eredità.
Di conseguenza, tale accordo, andrà trascritto ai sensi dell’art. 2648, comma 3, c.c.
Riduzione di donazione lesiva della legittima
Nel caso in cui vi sia riduzione di una donazione lesiva della legittima, l’accordo di reintegrazione di legittima comporterà l’inefficacia successiva, parziale o totale, della donazione lesiva e, pertanto, andrà annotato a margine della trascrizione della donazione, ai sensi dell’art. 2655 c.c., per evidenziare l’inefficacia successiva della donazione trascritta.
Riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima
Nel caso in cui vi sia riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima, l’accordo di reintegrazione di legittima andrà a modificare la delazione ereditaria e, di conseguenza, qualora l’erede abbia già accettato l’eredità, l’accordo di reintegrazione di legittima andrà annotato a margine della trascrizione per evidenziare l’inefficacia successiva parziale della delazione ereditaria.