Definizione di masse plurime nella divisione

La fattispecie delle masse plurime nella divisione si verifica ogniqualvolta, nella divisione, due o più soggetti che sono contitolari, in quote uguali, di una molteplicità di beni, in virtù di titoli diversi, decidono di dividere tutto quanto hanno in comune con un unico negozio, mediante attribuzione a ciascun compartecipe di beni in proprietà esclusiva.

L’esempio classico è rappresentato dal caso in cui Tizio e Caio acquistino un immobile in comproprietà (prima massa) e successivamente, attraverso un diverso atto di compravendita, acquistino congiuntamente un secondo immobile (seconda massa).

In tal caso, in presenza di più titoli originari con i quali Tizio e Caio acquistano diversi beni, instaurandosi una comunione pro indiviso e per quote uguali, si avranno, tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni stessi, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante.

Occorre rilevare che in tutti i casi in cui vi siano delle masse plurime, sotto il profilo civilistico, la divisione delle varie masse integra un negozio di permuta.

Per comprendere le ragioni per le quali la divisione di più masse, integri una permuta si faccia il seguente esempio:

Tizio e Caio acquistano in un primo momento, con un unico atto, in parti uguali tra loro, un primo terreno di 1.000 mq.

Nel caso in cui Tizio e Caio procedessero con la divisione, potrebbero attribuire ad esempio 500 mq a Tizio e 500 mq a Caio o viceversa.

Successivamente, Tizio e Caio acquistano in un secondo momento, con un unico atto, in parti uguali tra loro, un secondo terreno di 1.000 mq.

Nel caso in cui Tizio e Caio procedessero con la divisione, potrebbero attribuire ad esempio 500 mq a Tizio e 500 mq a Caio o viceversa.

Nel caso in cui Tizio e Caio volessero attribuire il primo terreno a Tizio e il secondo terreno a Caio, risulta evidente che l’atto ha natura traslativa.

Aspetti fiscali

In relazione all’aspetto fiscale la materia è disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)

Per atti traslativi

Gli atti aventi natura traslativa sono soggetti all’applicazione dell’aliquota che attualmente è del 9% ai sensi dell’art. 1, tariffa, parte I all. al T.U.R..

Per atti dichiarativi

Gli atti aventi natura dichiarativa, compresi gli atti di divisione, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota che attualmente è del 1% ai sensi dell’art. 3, tariffa, parte I all. al T.U.R..

Art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR)

Occorre rilevare che nell’ambito di ciascuna massa dovrà trovare soluzione la questione relativa all’esatta corrispondenza tra quota di fatto e quota di diritto sia in termini quantitativi che qualitativi.

Ne consegue che nel caso in cui le singole assegnazioni di beni non corrispondano esattamente alle quote spettanti a ciascun condividente in ogni singola comunione, la divisione non avrà natura esclusivamente dichiarativa.

In tal caso, per l’eccedenza, in relazione a ciascuna massa, si determinerà l’applicazione del primo inciso del primo comma dell’art. 34 T.U.R., in quanto ricorrono gli elementi tipici del negozio traslativo.

L’art. 34 T.U.R., nel primo inciso del suo comma primo dispone che:

“La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente […]”.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 29 maggio 2013 ha precisato, a tal proposito che:

“Nella divisione simultanea della comunione plurima, le assegnazioni ai condividenti non possono essere considerate dichiarative qualora non corrispondano esattamente alle quote spettanti a ciascun condividente sulla singola massa comune”.

Agevolazione fiscale art. 34 del T.U.R., al suo ultimo comma

L’art. 34 del T.U.R., al suo ultimo comma, pone una eccezione al principio di cui sopra, quando, nonostante ci siano più titoli, l’ultimo acquisto deriva da successione a causa di morte.

In particolare, la norma in commento dispone che:

“Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che derivano da più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte”.

La norma dispone che le comunioni sono considerate come una sola se:

  • esse siano costituite dai medesimi soggetti;
  • se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

Conseguentemente, seppur l’atto produca effetto traslativo, per la parte assegnata a titolo di permuta, sarà, in via eccezionale, tassato con l’applicazione dell’aliquota ex art. 3, tariffa parte I all. al T.U.R., che è tipica degli atti dichiarativi.

Ai fini dell’operatività dell’agevolazione di cui all’art. 34 T.U.R. è necessario che i condividenti fossero comproprietari per quote uguali sulle varie masse.

Divisione di masse plurime e quote diseguali

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibile la divisione di masse plurime ex art. 34 T.U.R. anche nel caso in cui vi siano quote disuguali.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 60/2022, ha affermato che:

Nella fattispecie in esame, si ritiene che per effetto della successione, dunque, rispetto alle masse comuni precedenti, gli attuali comunisti ereditari subentrano nella titolarità delle quote, sostituendosi agli originari comunisti, con ciò realizzando una mera variazione soggettiva di quote.

In relazione ai titoli fondativi, dette comunioni sono rimaste sempre le stesse. Il figlio ha incrementato le sue quote originarie dei beni e la figlia è subentrata pro-quota nella posizione del de cuius.

Con l’acquisto mortis causa delle quote dei beni originariamente di proprietà esclusiva del padre, inoltre, si è realizzata la riunificazione delle masse, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del TUR, in considerazione della perfetta identità tra coloro che procederanno alla divisione ereditaria e i partecipanti alla comunione delle singole masse da dividere.

Si ritiene, pertanto, di condividere la soluzione prospettata dal notaio istante secondo cui, nel caso prospettato, possa trovare applicazione la norma di cui all’articolo 34, comma 4, precedentemente citata, in quanto la successione mortis causa (ultima provenienza) accomuna l’intero compendio in un’unica massa, senza la formazione di “masse plurime””.

Conclusioni

Per poter usufruire dell’applicazione dell’aliquota agevolata è necessario, dunque, perfezionare un atto di divisione perché nel caso in cui si scelga di perfezionare espressamente un atto di permuta è pacifico che non potrà trovare applicazione l’agevolazione prevista dall’art. 34, comma 4, T.U.R..