Definizione di conferimenti
Prima di porre l’attenzione sui conferimenti non proporzionali, occorre partire dalla nozione di conferimenti.
I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano.
Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.
La funzione dei conferimenti è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Oggetto di conferimento possono essere (a seconda del tipo di società) beni, servizi, denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o anche concessi in semplice godimento alla società, prestazioni di attività lavorativa sia manuale, sia intellettuale.
In sintesi, può costituire oggetto di conferimento ogni entità che sia suscettibile di valutazione economica.
Conferimenti non proporzionali
Fatte queste premesse, si hanno conferimenti non proporzionali nel caso in cui ad uno o più soci siano assegnate azioni il cui valore nominale o patrimoniale è superiore all’importo conferito.
Pertanto, al fine di compensare tale differenza, ad uno o più altri soci sono assegnate delle azioni o partecipazioni che hanno un valore inferiore ai conferimenti eseguiti.
La legge delega n. 366/2001 ha affidato al legislatore delegato il compito di permettere ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali. Tale previsione ha dato origine agli articoli 2346 (comma 4) per le S.p.A. e 2468 (comma 2) per le S.r.l., che introducono la possibilità, rispettivamente, di assegnare azioni o quote non in proporzione ai conferimenti.
Questa innovazione è coerente con la logica di flessibilità della riforma e con la volontà di “socializzare” quegli accordi, fino ad allora confinati nel terreno dei patti parasociali, attraverso la loro inclusione nello statuto o atto costitutivo.
Principio della proporzionalità
Occorre, fin da subito, rilevare che la regola generale è quella della proporzionalità tra il valore delle quote o azioni sottoscritte e i conferimenti eseguiti.
Principio di proporzionalità e società per azioni
Il principio di proporzionalità nelle società per azioni è previsto dall’articolo 2346 del codice civile.
In particolare al suo quarto comma, si afferma che:
“A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni”.
Dalla lettura del comma quarto dell’articolo 2346 del codice civile, si evince, pertanto, al suo primo periodo, che a ciascun socio viene assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore che non è superiore a quello del suo conferimento.
Tuttavia, al suo secondo periodo, dispone che lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni, ossia un’assegnazione delle azioni non proporzionale ai conferimenti.
Principio di proporzionalità e società a responsabilità limitata
Il principio di proporzionalità nelle società a responsabilità limitata è previsto dall’articolo 2468 del codice civile, secondo comma in base al quale:
“Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.
Anche per le società a responsabilità limitata vige il principio di proporzionalità, in quanto l’articolo 2468 del codice civile, al suo secondo comma dispone che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Tuttavia, anche in tal caso, l’atto costitutivo può prevedere diversamente.
Modifica del meccanismo proporzionale
Sia l’articolo 2346 del codice civile per le società per azioni che l’articolo 2468 del codice civile per le società a responsabilità limitata, prevedono la possibilità di modificare il meccanismo proporzionale, in quanto lo statuto e l’atto costitutivo possono creare un meccanismo diverso.
Lo statuto deve essere chiaro nel prevedere e regolamentare l’assegnazione non proporzionale. Le problematiche applicative comprendono:
- Chi è obbligato a versare il conferimento: non il beneficiario della quota, ma colui che si è impegnato economicamente a coprirla.
- Effetti della mora nel versamento: la diffida dovrebbe coinvolgere anche il beneficiario, mentre il diritto al voto può essere sospeso solo a lui, in quanto intestatario della partecipazione.
- Trasferimento delle partecipazioni: l’acquirente non può essere obbligato a versare importi non dovuti dal venditore.
Conferimenti non proporzionali e contratto a favore del terzo
Si rileva che i conferimenti non proporzionali si distinguono dal contratto a favore del terzo, dal momento che con il contratto a favore del terzo:
- i conferimenti sono proporzionali alla partecipazione assegnata;
- il terzo beneficiario normalmente è assente alla stipula del contratto tra stipulante e promittente.
Nei conferimenti non proporzionali è necessaria la presenza dei soci.
Conferimenti non proporzionali e adempimento del terzo
Si rileva che i conferimenti non proporzionali si distinguono dall’adempimento del terzo. L’adempimento del terzo che consiste infatti nell’esecuzione della prestazione da parte di un soggetto diverso dal debitore, senza incidere sulla proporzione tra conferimenti e partecipazioni. In questo caso quindi:
- i conferimenti sono proporzionali alla partecipazione assegnata;
- il terzo esegue il pagamento, non limitandosi a promettere l’adempimento dell’obbligo del terzo.
Il socio non conferente
Una delle questioni più discusse riguarda la figura del socio non conferente, ovvero colui che riceve una partecipazione pur non avendo effettuato alcun conferimento.
Una parte della dottrina è contraria, ritenendo che ciò violi:
- Il divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.).
- Il principio che ogni socio debba partecipare ai conferimenti (art. 2247 c.c.).
Tuttavia, altri autori – e l’autore dello studio – ritengono che:
- Il capitale sociale risulta comunque integralmente sottoscritto e versato.
- Non si verifica alcuna lesione del capitale o della causa societatis.
- Il socio non conferente partecipa comunque al rischio d’impresa, quindi non beneficia di alcuna esclusione ingiustificata.
Inoltre, il sistema già conosce figure analoghe, come il dipendente a cui vengono assegnate azioni (art. 2349 c.c.), o il donatario di una quota già liberata da altri.
Il conferente non socio
Il conferente non socio è un soggetto che effettua (o si impegna a effettuare) un conferimento a favore della società ma non acquisisce la qualità di socio. Questa figura si affianca all’opposto concetto del socio non conferente, cioè colui che diventa socio pur non effettuando alcun conferimento.
Il conferente non socio:
- Non partecipa al contratto sociale.
- Non acquisisce alcun diritto sociale (voto, utili, quota di liquidazione).
- Effettua la prestazione a vantaggio della società, che attribuisce la partecipazione a un altro soggetto (beneficiario).
Dal punto di vista tecnico-giuridico, il suo apporto viene ricondotto a schemi di diritto comune, come:
- Adempimento del terzo (art. 1180 c.c.);
- Delegazione di pagamento;
- Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo.
Il legislatore non vieta esplicitamente che un soggetto diverso dal socio esegua il conferimento, purché:
- Il capitale sia integralmente sottoscritto e versato;
- La ripartizione delle partecipazioni sia conforme allo statuto;
- Sia rispettato il principio di integrità e effettività del capitale sociale.
Aumento oneroso con assegnazione di partecipazioni sociali non proporzionali ai conferimenti
L’articolo 2346, quarto comma del codice civile stabilisce che:
“A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni”.
Da ciò si evince che è possibile che ad alcuni soci siano assegnate partecipazioni sociali di valore superiore ai conferimenti effettuati dagli stessi.
Ciò può avvenire solo nel caso in cui vi siano altri soci che si accollano l’onere di sottoscrivere azioni ad un prezzo superiore in modo da compensare il versamento inferiore effettuato dagli altri soci.
Si rileva, altresì, che occorre rispettare il principio inderogabile di cui al quinto comma dell’articolo 2346 del codice civile in base al quale “in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale”.
I conferimenti non proporzionali sono ammessi in sede di costituzione.
Dottrina e prassi notarile estendono le assegnazioni di azioni o quote in misura non proporzionale anche agli aumenti onerosi di capitale.
La delibera può essere adottata all’unanimità oppure, secondo parte della dottrina, anche a maggioranza. Tuttavia, in quest’ultimo caso, è condizione imprescindibile che i soci tenuti a versare un importo superiore rispetto al valore delle partecipazioni loro assegnate prestino espresso consenso.
(In tal senso, le posizioni dottrinali richiamate nello Studio CNN n. 148/2008/I del 19 marzo 2009)..
Generalmente si ritiene che la delibera possa essere inscindibile, tuttavia, l’inscindibilità non appare indispensabile, dal momento che l’unico elemento necessario è dato dall’imprescindibilità che i soci, obbligati a versare di più, sottoscrivano le loro partecipazioni.
Possono ipotizzarsi tre categorie di soci, ossia i soci che sono obbligati a effettuare dei conferimenti inferiori al valore nominale delle azioni di nuova emissione; soci che sono obbligati a effettuare conferimenti in maniera superiore e soci che sono obbligati a effettuare conferimenti alla pari.
Il versamento del 25% deve essere commisurato all’importo che il socio si è obbligato a conferire precisando che una parte è a liberazione delle proprie azioni e l’altra parte è a liberazione delle azioni altrui.
