Definizione di regime patrimoniale internazionale

Il regime patrimoniale delle coppie internazionali può essere definito come quell’insieme organico di norme giuridiche – di fonte interna, sovranazionale e convenzionale – che disciplinano i rapporti economici e patrimoniali tra coniugi o partner registrati nei casi in cui sia presente un elemento di internazionalità. Tale elemento ricorre, a titolo esemplificativo, quando i coniugi hanno cittadinanze diverse, risiedono stabilmente in Stati differenti, contraggono matrimonio o registrano la loro unione all’estero, oppure quando il loro patrimonio è costituito, anche solo in parte, da beni ubicati in più ordinamenti. In tali ipotesi, la disciplina mira a garantire certezza giuridica, coordinamento tra i diversi sistemi legislativi coinvolti e tutela effettiva delle parti, evitando conflitti di legge e incertezze applicative.

Riferimenti normativi

1. Legge n. 218/1995

La legge n. 218 del 31 maggio 1995, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, detta i principi generali volti a individuare la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e partner registrati quando sussistano elementi di internazionalità.

Le disposizioni trovano applicazione sia ai matrimoni, sia alle unioni civili caratterizzate da collegamenti con più ordinamenti giuridici (ad esempio per la diversa cittadinanza dei coniugi, la residenza all’estero o la presenza di beni situati in altri Paesi).

La legge, in coerenza con il principio di autonomia privata riconosciuto dal legislatore, consente altresì ai coniugi o ai partner di effettuare una scelta espressa della legge applicabile al proprio regime patrimoniale, nei limiti previsti dalle norme di diritto internazionale privato e nel rispetto delle tutele inderogabili previste dall’ordinamento.

2. Regolamento (UE) n. 1103/2016

Il Regolamento (UE) n. 1103 del Consiglio, adottato il 24 giugno 2016, disciplina in maniera uniforme all’interno dell’Unione europea i conflitti di legge e di giurisdizione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

Esso stabilisce i criteri per determinare la legge applicabile, individuata, in via prioritaria, sulla base della scelta effettuata dai coniugi; in mancanza, in base alla residenza abituale comune al momento del matrimonio, alla cittadinanza comune o, in ultima istanza, al criterio del collegamento più stretto con un determinato ordinamento giuridico.

Il Regolamento, oltre a fissare le regole sulla legge applicabile, contiene anche disposizioni in materia di giurisdizione competente per dirimere le controversie patrimoniali tra coniugi e disciplina il riconoscimento e la esecuzione delle decisioni rese in altri Stati membri, favorendo la certezza giuridica e la libera circolazione delle decisioni all’interno dell’Unione.

3. Regolamento (UE) 1104/2016

Il Regolamento (UE) n. 1104 del Consiglio, anch’esso del 24 giugno 2016, è dedicato specificamente alla disciplina dei regimi patrimoniali delle unioni registrate, con particolare riferimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, secondo i diversi riconoscimenti giuridici previsti nei vari Stati membri.

Analogamente al Regolamento n. 1103/2016 relativo ai coniugi, esso definisce i criteri per la determinazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, la giurisdizione competente in caso di controversie e le regole per il riconoscimento e la esecuzione delle decisioni adottate dalle autorità giurisdizionali di altri Stati membri.

La disciplina, tuttavia, trova applicazione esclusivamente con riguardo alle unioni registrate o istituti equivalenti riconosciuti a livello nazionale, senza estendersi al matrimonio, e copre anche le conseguenze patrimoniali connesse a eventi quali la separazione, lo scioglimento dell’unione o la successione di uno dei partner, garantendo così uniformità e certezza giuridica nel contesto europeo.

La Legge 218/1995: Diritto Internazionale Privato Italiano

Disposizioni generali

Gli articoli 1 e 2 della legge n. 218/1995 rappresentano le disposizioni introduttive e fondamentali della riforma del diritto internazionale privato italiano, fissando i principi cardine che regolano l’applicazione della normativa e il rapporto con gli ordinamenti stranieri.

L’articolo 1 definisce l’ambito e le finalità della disciplina, stabilendo i criteri generali relativi a tre profili essenziali:

  • la giurisdizione italiana, individuando i casi in cui le autorità giudiziarie e amministrative italiane sono competenti a conoscere di controversie o situazioni giuridiche con elementi di internazionalità;
  • la determinazione della legge applicabile, fissando le regole di collegamento necessarie a stabilire quale ordinamento (nazionale o straniero) regoli una determinata fattispecie;
  • l’efficacia delle decisioni e degli atti stranieri, delineando i criteri in base ai quali sentenze, provvedimenti e atti giuridici provenienti da altri ordinamenti possono produrre effetti in Italia.

L’articolo 2, invece, disciplina il rapporto tra la legge nazionale e le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Esso afferma la prevalenza delle norme convenzionali rispetto a quelle interne, precisando che l’applicazione della legge 218/1995 non può in alcun modo pregiudicare l’operatività delle convenzioni internazionali vigenti. Nella loro interpretazione, occorre inoltre tener conto del carattere internazionale degli strumenti convenzionali e dell’esigenza di garantire un’applicazione uniforme negli Stati aderenti.

Tali disposizioni introduttive costituiscono la cornice generale entro cui si collocano le norme specifiche in materia di regime personale e di regime patrimoniale delle coppie internazionali, che saranno oggetto della successiva analisi.

A. Articolo 29 della Legge 218/1995

L’articolo 29 della legge n. 218 del 1995 disciplina i rapporti personali tra i coniugi nelle situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità, stabilendo i criteri per l’individuazione della legge applicabile.

  • Legge nazionale comune: la regola generale prevede che i rapporti personali siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio.
  • Assenza di cittadinanza comune: qualora i coniugi abbiano cittadinanze diverse, ovvero più cittadinanze comuni, trova applicazione la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata, secondo una valutazione di fatto che tiene conto del centro principale degli interessi della coppia.

La norma, pertanto, mira a garantire certezza e coerenza nell’individuazione della legge applicabile, evitando conflitti normativi e valorizzando, in mancanza di una cittadinanza comune, il criterio del collegamento più stretto con la realtà effettiva della vita familiare.

B. Articolo 30 della Legge 31 maggio 1995, n. 218

L’articolo 30 disciplina i rapporti patrimoniali tra coniugi in presenza di elementi di internazionalità, fissando i criteri per l’individuazione della legge applicabile e le condizioni di opponibilità ai terzi.

  1. Legge applicabile
    • In via generale, i rapporti patrimoniali seguono la legge individuata per i rapporti personali tra coniugi (art. 29).
    • Tuttavia, i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge di uno Stato di cui almeno uno di essi sia cittadino o nel quale almeno uno di essi abbia residenza.
    • Si introduce così un margine di autonomia privata, che consente ai coniugi di scegliere consapevolmente l’ordinamento giuridico più rispondente alle proprie esigenze.
  2. Validità dell’accordo
    • L’accordo sulla legge applicabile è valido se riconosciuto come tale sia dalla legge dello Stato prescelto, sia dalla legge del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.
    • Questo criterio di doppia validità garantisce sicurezza giuridica, prevenendo incertezze sull’efficacia dell’accordo nei diversi ordinamenti coinvolti.
  3. Opponibilità ai terzi
    • Qualora i coniugi abbiano optato per un regime patrimoniale regolato da legge straniera, tale scelta è opponibile ai terzi solo se questi ne erano a conoscenza o se l’ignoranza è imputabile a colpa.
    • Con riguardo ai beni immobili, vige un principio di specialità: l’opponibilità ai terzi è subordinata alla pubblicità del regime patrimoniale, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

In tal modo, la norma concilia l’autonomia privata dei coniugi con l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi e con i principi di certezza giuridica nei rapporti internazionali.

Regolamento (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016

A decorrere dal 29 gennaio 2019, i Regolamenti (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016 sono entrati in piena applicazione negli Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata, tra cui l’Italia. Approvati il 24 giugno 2016, tali strumenti mirano a semplificare la gestione dei conflitti di legge e di giurisdizione nelle relazioni patrimoniali delle coppie internazionali, fornendo regole uniformi in materia di:

  • determinazione della legge applicabile,
  • competenza giurisdizionale,
  • riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

Ambito di applicazione

  • Regolamento (UE) n. 1103/2016: riguarda i coniugi e si applica nei seguenti casi:
    • matrimoni celebrati dopo il 29 gennaio 2019;
    • scelta della legge applicabile al regime patrimoniale effettuata dopo tale data.
  • Regolamento (UE) n. 1104/2016: concerne le unioni registrate (in particolare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, laddove riconosciute dagli ordinamenti nazionali) e si applica quando:
    • l’unione sia stata registrata dopo il 29 gennaio 2019;
    • la scelta della legge applicabile agli effetti patrimoniali sia avvenuta dopo tale data.

Esclusioni

Le disposizioni dei due regolamenti non si applicano alle coppie di fatto, ossia a quelle non formalmente legate da matrimonio o unione registrata, che rimangono disciplinate dalle norme interne di ciascun ordinamento.

Conseguenze operative

La data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell’unione civile costituisce il discrimine temporale fondamentale:

  • dopo il 29 gennaio 2019 → si applicano i Regolamenti UE n. 1103/2016 e n. 1104/2016;
  • prima del 29 gennaio 2019 → continuano a trovare applicazione gli artt. 29 e 30 della Legge n. 218/1995.

In tal modo, il legislatore europeo ha introdotto una disciplina armonizzata per le nuove unioni, lasciando invece ai sistemi nazionali la regolamentazione dei rapporti sorti anteriormente.

Regolamento (UE) n. 1103/2016

Articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1103/2016 – Designazione della legge applicabile

L’articolo 22 introduce il principio di autonomia delle parti. Riconosce infatti ai coniugi o ai nubendi la facoltà di scegliere, o successivamente modificare, la legge applicabile al loro regime patrimoniale mediante accordo espresso.

  • Scelte possibili: la legge designata deve appartenere a uno dei seguenti ordinamenti:
    1. lo Stato della residenza abituale dei coniugi o di uno di essi al momento della conclusione dell’accordo;
    2. lo Stato di cui almeno uno dei coniugi o nubendi possiede la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo.
  • Effetti temporali: salvo diversa pattuizione, la modifica della legge applicabile durante il matrimonio produce effetti solo per il futuro, con esclusione della retroattività.
  • Tutela dei terzi: qualora i coniugi prevedano un effetto retroattivo, tale scelta non può in alcun modo ledere i diritti già acquisiti da terzi in base alla legge precedentemente applicabile.

Articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1103/2016 – Legge applicabile in mancanza di scelta

In assenza di un accordo tra i coniugi, la legge applicabile al regime patrimoniale viene determinata secondo una gerarchia di criteri oggettivi:

a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi successiva al matrimonio;
b) in mancanza, la legge dello Stato della cittadinanza comune al momento della celebrazione del matrimonio;
c) in mancanza anche di tale elemento, la legge dello Stato con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto, valutato in base a tutte le circostanze del caso.

Esclusione: l’eccezione non è invocabile quando i coniugi abbiano già stipulato una convenzione matrimoniale prima di fissare la loro ultima residenza abituale comune in quello Stato.

Cittadinanze multiple: qualora i coniugi abbiano più cittadinanze comuni, trovano applicazione soltanto i criteri sub a) e c).

Eccezione al criterio ordinario: su richiesta di uno dei coniugi, l’autorità giurisdizionale può disporre l’applicazione della legge di un altro Stato, diverso da quello individuato in base alla prima residenza abituale comune, a condizione che:

i coniugi abbiano avuto in tale Stato la loro ultima residenza abituale comune per un periodo significativamente più lungo;

entrambi abbiano fatto affidamento su quella legge per la pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

Decorrenza della nuova legge:

in via generale, essa si applica dalla data di celebrazione del matrimonio;

in caso di disaccordo tra i coniugi, la legge si applica dal momento in cui è stata stabilita l’ultima residenza abituale comune in quello Stato.

Tutela dei terzi: anche in questo caso, la modifica della legge applicabile non può pregiudicare i diritti dei terzi sorti sulla base della legge determinata dal criterio principale (prima residenza abituale comune).

Regolamento (UE) n. 1104/2016

Articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1104/2016 – Designazione della legge applicabile

L’articolo 22 riconosce ai partner o futuri partner di un’unione registrata la possibilità di scegliere, o successivamente modificare, la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione mediante accordo comune.

  • Requisiti della legge designata: la legge scelta deve essere tra quelle che attribuiscono effetti patrimoniali all’unione registrata ed essere una delle seguenti:
    a) la legge dello Stato della residenza abituale di uno o entrambi i partner al momento della conclusione dell’accordo;
    b) la legge dello Stato della cittadinanza di uno dei partner al momento della conclusione dell’accordo;
    c) la legge dello Stato in cui l’unione è stata costituita.
  • Effetti temporali: salvo diversa previsione, la modifica della legge durante l’unione produce effetti solo per il futuro.
  • Retroattività e tutela dei terzi: un cambiamento retroattivo non può pregiudicare i diritti dei terzi fondati sulla legge precedentemente applicabile.

Articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1104/2016 – Legge applicabile in mancanza di scelta

In assenza di accordo, la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell’unione registrata è, in via generale, quella dello Stato in cui l’unione è stata costituita.

Esclusione: l’eccezione non è invocabile quando i partner abbiano già stipulato una convenzione patrimoniale prima di aver fissato la loro ultima residenza abituale comune nello Stato diverso.

Eccezione giudiziale: su richiesta di uno dei partner, l’autorità giudiziaria può disporre l’applicazione della legge di un altro Stato. Tale legge si applicherà laddove riconosca effetti patrimoniali all’unione registrata e siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i partner abbiano avuto la loro ultima residenza abituale comune in quello Stato per un periodo significativamente più lungo;
b) entrambi abbiano fatto affidamento su quella legge nella pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

Decorrenza della nuova legge:

in via generale, la legge dell’altro Stato si applica dalla costituzione dell’unione;

in caso di disaccordo tra i partner, la nuova legge produce effetti dalla data di stabilimento dell’ultima residenza abituale comune in quello Stato.

Tutela dei terzi: anche in questo caso, l’applicazione della nuova legge non può ledere i diritti già acquisiti da terzi sulla base della legge designata in via principale.

Portata Universale dei Regolamenti (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016

L’articolo 20 di entrambi i regolamenti stabilisce espressamente che le loro disposizioni hanno portata universale.

  • Applicazione della legge designata: la legge individuata ai sensi dei criteri di collegamento o in virtù della scelta delle parti si applica anche se non appartiene ad uno Stato membro dell’Unione Europea. In tal modo, viene superata ogni limitazione territoriale, estendendo l’efficacia dei regolamenti anche a situazioni che coinvolgano ordinamenti di Stati terzi.
  • Ambito soggettivo: le norme trovano applicazione non solo ai matrimoni e alle unioni registrate tra cittadini dell’Unione, ma anche quando una o entrambe le parti siano cittadini di Paesi terzi, a condizione che sussista un collegamento con lo spazio giuridico europeo (ad esempio per la residenza, la localizzazione dei beni o la scelta della legge applicabile).

Questa impostazione garantisce coerenza e certezza del diritto nelle relazioni patrimoniali internazionali in senso ampio. I regolamenti sono quindi strumenti idonei a disciplinare fattispecie globalizzate e non limitate al solo contesto europeo.