I Finanziamenti a medio e lungo termine
L’imposta sostitutiva sui finanziamenti è prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
In particolare, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine – ossia di durata superiore a diciotto mesi – sono esenti:
- da imposta di registro,
- dall’imposta di bollo,
- dalle imposte ipotecarie e catastali,
- dall’imposta sulle concessioni governative.
L’esenzione si estende, pertanto, non solo al contratto principale di finanziamento, ma anche a una pluralità di atti e formalità ad esso collegati, tra cui:
- provvedimenti, contratti e documenti inerenti all’esecuzione, modificazione o estinzione del finanziamento;
- garanzie, di qualsiasi tipo e prestate da chiunque, in qualsiasi momento;
- surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali;
- cessioni di credito e trasferimenti delle relative garanzie.
Il beneficio è altresì riconosciuto alle operazioni poste in essere da soggetti abilitati al credito a medio-lungo termine e da società di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 7, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, purché sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 17 del medesimo decreto.
Deroghe al regime di esenzione
Il secondo comma dell’art. 15 D.P.R. 601/1973 prevede un’espressa deroga al regime di favore, stabilendo che:
- gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento siano soggetti a imposta secondo il regime ordinario;
- le cambiali eventualmente emesse in relazione ai finanziamenti siano assoggettate a imposta di bollo nella misura fissa di euro 0,052 per ogni 516,46 Euro o frazione.
Le agevolazioni fiscali nei finanziamenti settoriali di qualunque durata
Dopo aver definito, all’art. 15 D.P.R. 601/1973 , un regime agevolativo per i finanziamenti a medio e lungo termine (ossia di durata superiore a diciotto mesi), l’art. 16 D.P.R. 601/1973 estende, altresì, le medesime esenzioni fiscali anche ai finanziamenti di qualunque durata, purché effettuati in settori espressamente indicati e in conformità a disposizioni normative, statutarie o amministrative.
Quanto all’oggetto dell’agevolazione l’art. 16 D.P.R. 601/1973 prevede che le agevolazioni stabilite dall’art. 15 D.P.R. 601/1973 (esenzione da imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, e imposta sulle concessioni governative) si applichino a:
- operazioni di finanziamento senza vincolo minimo di durata;
- effettuate da aziende e istituti di credito (incluse le loro sezioni o gestioni);
- poste in essere in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative;
- riconducibili a determinati settori di pubblico interesse o sviluppo economico.
Il legislatore ha elencato in modo tassativo i comparti ai quali si estende il beneficio.
Questi settori riflettono esigenze storiche e sociali di sostegno pubblico al credito:
- Credito per il lavoro italiano all’estero, di cui al R.D.L. 15 dicembre 1923, n. 3148;
- Credito all’artigianato, di cui al D.L. 15 dicembre 1947, n. 1418, e dalla L. 25 luglio 1952, n. 949;
- Credito cinematografico, regolato dalle L. 4 novembre 1965, n. 1213, e L. 14 agosto 1971, n. 819,
- Credito teatrale, di cui alla L. 14 agosto 1967, n. 800 (Legge sul Fondo unico per lo spettacolo);
- Credito di rifinanziamento, a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della L. 25 luglio 1952, n. 949;
- Credito peschereccio d’esercizio.
L’imposta sostitutiva sui finanziamenti
L’art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, introduce uno dei meccanismi fiscali più rilevanti nel settore del credito, ossia la possibilità per determinati enti di corrispondere un’imposta sostitutiva in luogo di un insieme di imposte indirette normalmente applicabili alle operazioni di finanziamento.
Questa norma si innesta, quindi, nel più ampio sistema agevolativo delineato dagli articoli 15 e 16 del medesimo decreto, che esentano da imposte varie categorie di operazioni creditizie.
Tuttavia, a differenza delle esenzioni automatiche previste per determinati presupposti oggettivi (es. durata o finalità del finanziamento), l’art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 disciplina una facoltà di opzione per il contribuente, che consente la semplificazione e l’unificazione del carico fiscale mediante un’unica imposta forfettaria.
La norma in esame si applica agli enti e istituti di credito che pongono in essere le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, vale a dire:
- finanziamenti a medio e lungo termine (oltre 18 mesi);
- finanziamenti settoriali di qualunque durata (es. credito all’artigianato, cinematografico, teatrale, ecc.).
L’imposta sostitutiva può essere applicata a seguito di opzione espressa per iscritto nell’atto di finanziamento.
L’opzione ha natura irrevocabile e produce effetti giuridici immediati.
Effetti dell’opzione: imposte sostituite
L’imposta sostitutiva prende il posto delle seguenti imposte e tasse normalmente applicabili alle operazioni:
- Imposta di registro
- Imposta di bollo
- Imposte ipotecarie e catastali
- Tasse sulle concessioni governative
L’effetto principale è quindi quello di semplificare gli adempimenti fiscali e ridurre l’onere complessivo, mediante un’unica imposta sostitutiva.
Il secondo comma dell’art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 amplia la portata dell’imposta sostitutiva in relazione a una specifica tipologia di enti creditizi.
In particolare, si fa riferimento a istituti costituiti o disciplinati da una serie di norme speciali, tra cui:
- decreti-legge del primo dopoguerra (es. D.L. n. 1627/1919, n. 3148/1923);
- leggi sul credito fondiario e sul credito speciale (es. L. n. 445/1950; L. n. 949/1952);
- enti operanti nel settore delle opere pubbliche o interventi straordinari (es. L. n. 108/1950, L. n. 1470/1961).
Per tali istituti, l’imposta sostitutiva si estende anche agli atti e operazioni ulteriori, non solo a quelli specificamente legati ai finanziamenti, purché funzionali al loro funzionamento istituzionale e conformi ai relativi statuti o alle disposizioni legislative di riferimento.
Tale previsione evidenzia la volontà del legislatore di favorire l’efficienza operativa degli enti pubblici o para-pubblici deputati al credito speciale, alleggerendone in modo strutturale il carico tributario.
L’art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 richiama espressamente la deroga già prevista dall’art. 15, comma 2: gli atti giudiziari relativi ai finanziamenti e le cambiali emesse restano soggetti al regime ordinario di imposizione.
L’imposta sostitutiva non copre quindi:
- le spese giudiziarie derivanti da contenzioso (es. decreti ingiuntivi);
- l’imposta di bollo sulle cambiali, applicata in misura proporzionale o fissa a seconda dell’importo.
altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione
Le disposizioni agevolative degli articoli 15, 16 e 17 si estendono anche ad altre operazioni di finanziamento.
Le operazioni devono avere una durata contrattuale superiore a diciotto mesi.
Quanto ai soggetti beneficiari, occorre rilevare che le agevolazioni si applicano se il finanziamento è erogato da:
- Società di cartolarizzazione ex L. 30 aprile 1999, n. 130;
- Imprese di assicurazione costituite e autorizzate secondo le normative degli Stati membri dell’Unione Europea;
- OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) costituiti:
- negli Stati membri dell’Unione Europea;
- negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).
Condizione fiscale ulteriore è che le imprese e gli organismi esteri devono essere inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Imposta sostitutiva sui finanziamenti: aliquote e presupposti dichiarativi
L’art. 18 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 disciplina l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, fissando in via generale due aliquote:
- 0,25% nei casi agevolati;
- 2% negli altri casi.
Con la Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 160) il legislatore ha modificato i presupposti di accesso all’aliquota ridotta nei mutui destinati ad immobili abitativi, introducendo un obbligo di dichiarazione a carico del mutuatario.
Regime previgente (fino al 31 dicembre 2007)
Prima della riforma, l’assetto era il seguente:
- 2% → mutui destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni senza possibilità di agevolazione “prima casa”;
- 0,25% → in tutte le altre ipotesi (mutui “prima casa”, mutui di liquidità, mutui per immobili non abitativi, mutui delle imprese, mutui senza vincolo di destinazione, ecc.).
La riforma del 2008
Dal 1° gennaio 2008, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,25% è subordinata a una dichiarazione del mutuatario resa nel contratto di mutuo.
Con tale dichiarazione il mutuatario deve attestare che, se l’immobile oggetto del finanziamento fosse acquistato, l’acquirente potrebbe fruire delle agevolazioni “prima casa”.
Quindi, ai mutui abitativi si applica:
- 2% → se l’immobile abitativo non ha i requisiti “prima casa”;
- 2% → se l’immobile avrebbe i requisiti, ma manca la dichiarazione del mutuatario nel contratto di mutuo;
- 0,25% → se l’immobile ha i requisiti “prima casa” e la dichiarazione è resa;
- 0,25% → se il mutuo è stipulato per costruire o ristrutturare un’abitazione che, se fosse acquistata, potrebbe beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, anche se non vi è compravendita;
- 0,25% → se il mutuo finanzia l’acquisto di un’abitazione con i requisiti “prima casa”, anche qualora l’acquirente scelga di non avvalersi delle agevolazioni in sede di compravendita (l’agevolazione riguarda comunque il mutuo).
Mutui non abitativi e mutui di liquidità
Restano assoggettati allo 0,25% tutti i mutui:
- destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di immobili non abitativi (commerciali, industriali, uffici, ecc.);
- destinati a finalità diverse dall’acquisto/costruzione/ristrutturazione immobiliare, come i mutui di liquidità o quelli concessi alle imprese per esigenze finanziarie generali.
Sanzioni in caso di decadenza
La Finanziaria 2008 ha inoltre introdotto un regime sanzionatorio specifico:
si applica, in aggiunta, una sanzione amministrativa del 30% sulla differenza.
se l’Amministrazione finanziaria accerta l’assenza dei presupposti per l’aliquota ridotta dello 0,25%, viene recuperata la differenza con l’aliquota ordinaria (1,75%).
Finanziamenti speciali e imposta sostitutiva
L’articolo 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 stabilisce alcune esclusioni dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine:
- Esclusione totale per i finanziamenti erogati con fondi conferiti o gestiti per conto dello Stato o delle Regioni.
- Esclusione anche per:
- finanziamenti previsti da leggi speciali a favore di zone colpite da calamità naturali;
- finanziamenti concessi a enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni) o ad enti istituiti per funzioni statali o servizi pubblici in regime di monopolio.
È inoltre prevista una riduzione del 50% dell’imposta per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario agli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) e alle cooperative edilizie, secondo quanto previsto dal Testo unico sull’edilizia popolare (R.D. n. 1165/1938).
Per i finanziamenti all’esportazione (legge n. 227/1977) di durata superiore ai 18 mesi, si applica l’aliquota ridotta prevista dall’art. 18, secondo comma (0,25%).
Infine, il regime agevolato dell’imposta di bollo previsto dall’art. 15, secondo comma, si estende anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti di cui all’art. 32 della legge citata.
Adempimenti e modalità di versamento dell’imposta sostitutiva
L’art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 si occupa della dichiarazione e del pagamento dell’imposta sostitutiva.
Dichiarazione telematica
Gli enti che effettuano operazioni di finanziamento ai sensi degli articoli 15 e 16 devono presentare telematicamente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, una dichiarazione riepilogativa delle operazioni effettuate, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione, gli enti devono:
- Liquidare l’imposta dovuta e versarne il saldo;
- versare un acconto pari al 95% dell’imposta dovuta l’anno precedente, in due rate:
- 45% con la dichiarazione,
- 50% entro sei mesi dal termine di presentazione.
Se l’acconto versato supera l’imposta dovuta, l’eccedenza può essere compensata con futuri versamenti o richiesta a rimborso.
Decadenza dai benefici “prima casa” e sanzioni
In caso di dichiarazione mendace o trasferimento dell’immobile acquistato con agevolazioni prima del termine quinquennale:
- L’Agenzia recupera la differenza d’imposta tra aliquote agevolate e ordinarie.
- È applicata una sanzione amministrativa del 30% sulla differenza, entro il termine decadenziale di tre anni.
Per rettifiche, accertamenti, sanzioni e riscossioni si applicano le norme sull’imposta di registro.
L’Amministrazione può notificare avvisi di liquidazione entro tre anni dalla scadenza della dichiarazione, con interessi e sanzioni.
Dichiarazione integrativa
È ammessa la possibilità di integrare la dichiarazione per correggere errori o omissioni mediante una nuova dichiarazione, entro i termini previsti dall’art. 76 del DPR 131/1986.
Modalità attuative
Infine, le modalità di applicazione saranno stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze.
Operazioni di finanziamento strutturate
Le norme degli articoli da 15 a 20 del D.P.R. n. 601/1973 si applicano anche al di fuori dei finanziamenti tradizionali.
In particolare, si estendono alle garanzie di qualsiasi tipo, prestate in relazione a operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari.
Rientrano nel campo di applicazione anche gli atti accessori a tali operazioni, inclusi:
- surroghe;
- sostituzioni;
- postergazioni;
- frazionamenti;
- cancellazioni (anche parziali);
- cessioni di credito collegate;
- trasferimenti di garanzie (anche legati alla cessione delle obbligazioni);
- modifiche o estinzioni delle stesse operazioni.
L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, prevista dall’articolo 17, deve pertanto essere esercitata espressamente nella delibera di emissione o in un analogo provvedimento autorizzativo.
Successivamente, l’imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati della promozione e del collocamento delle obbligazioni oppure, in mancanza di tali soggetti, dalle società emittenti. In ogni caso, il soggetto finanziato risponde in solido con gli intermediari o con l’emittente per il pagamento dell’imposta.
Inoltre, intermediari e società emittenti sono tenuti a dichiarare l’ammontare complessivo delle obbligazioni collocate, secondo le modalità previste dall’articolo 20 del presente decreto e dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90.
Infine, si precisa che alle operazioni disciplinate dal presente articolo non si applicano alcune specifiche disposizioni dell’articolo 20, secondo comma, in particolare quelle relative agli acconti e ai versamenti.
