Definizione

Il contratto di rete è uno strumento giuridico introdotto dall’art. 3, commi 4-ter e ss., del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato.
Esso rappresenta una delle principali innovazioni del diritto commerciale degli ultimi anni, finalizzata a incentivare la cooperazione tra imprese senza compromettere la loro autonomia giuridica e operativa.

Attraverso il contratto di rete, più imprenditori si impegnano a collaborare in modo strutturato e continuativo al fine di accrescere:

  • la capacità innovativa;
  • la competitività sul mercato.

Ciascuna impresa aderente mantiene la propria indipendenza giuridica, gestionale, patrimoniale e fiscale, partecipando alla rete secondo modalità puntualmente definite nel contratto.

Finalità del contratto di rete

Il contratto di rete può perseguire molteplici obiettivi, tra cui:

  • promuovere l’innovazione tecnologica;
  • facilitare l’accesso a nuovi mercati;
  • favorire la condivisione di risorse materiali e immateriali (quali know-how, personale, infrastrutture, sistemi informativi, ecc.).

Tale strumento consente, pertanto, di raggiungere scopi che le imprese, singolarmente considerate, avrebbero difficoltà a conseguire, migliorando nel complesso la loro posizione competitiva.

Struttura del contratto di rete

Il contratto di rete può prevedere:

  • la costituzione di un fondo patrimoniale comune, destinato a sostenere le attività congiunte, soggetto alle disposizioni degli artt. 2614 e 2615 c.c.;
  • la nomina di un organo comune, incaricato dell’esecuzione del contratto per conto delle imprese aderenti.

Forma e pubblicità

Il contratto di rete è stipulato tra più imprenditori; la disciplina più recente ammette, in casi specifici, anche la partecipazione di professionisti e di altri soggetti assimilati, secondo quanto previsto dalla normativa speciale.

Esso deve rivestire la forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata ovvero dell’atto sottoscritto con firma digitale, anche ai fini dei relativi adempimenti pubblicitari.

Nel testo vigente (coordinato) dell’art. 3, comma 4-ter, D.L. 10.2.2009 n. 5, come modificato da art. 45 D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012, è scritto:

«Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, …»

Il contratto deve essere iscritto nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante; tale iscrizione ha natura costitutiva, sicché il contratto acquista efficacia solo dopo l’ultima iscrizione obbligatoria.

Caratteristiche principali

Tra le principali caratteristiche del contratto di rete si segnalano:

  • struttura aperta: consente l’adesione di imprese ulteriori rispetto a quelle originarie;
  • forma giuridica: deve essere redatto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure atto sottoscritto con firma digitale;
  • obbligo di pubblicità: il contratto deve essere iscritto nel Registro delle Imprese;
  • flessibilità: le imprese stabiliscono liberamente obiettivi, risorse condivise, modalità di cooperazione e durata della rete, che può essere sia determinata sia indeterminata;
  • gestione condivisa: possono essere disciplinate specifiche modalità per la gestione delle risorse comuni, la ripartizione dei costi e la distribuzione dei benefici.

Contenuto minimo del contratto

Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (conv. L. 33/2009), il contratto di rete deve contenere, a pena di inefficacia, i seguenti elementi essenziali:

1. Dati identificativi delle imprese partecipanti
Indicazione del nome, ditta o ragione sociale di ciascun partecipante e, qualora sia previsto un fondo patrimoniale comune, della denominazione e della sede della rete.

2. Obiettivi strategici
Enunciazione degli obiettivi di innovazione e di crescita della capacità competitiva delle imprese aderenti, nonché delle modalità concordate per la misurazione dei risultati.

3. Programma di rete
Definizione degli obblighi e dei diritti di ciascun partecipante, delle modalità di realizzazione degli scopi comuni e, se previsto, disciplina del fondo patrimoniale comune.

4. Durata e modalità di adesione/recesso
Indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di nuovi imprenditori, delle cause di recesso anticipato (ove previste) e delle relative condizioni e conseguenze.

5. Organo comune (se previsto)
Designazione dell’organo incaricato dell’esecuzione del contratto o di singole fasi dello stesso, con specificazione dei relativi poteri gestionali e di rappresentanza, nonché delle regole di sostituzione.

6. Regole decisionali
Determinazione delle modalità di assunzione delle decisioni su aspetti di interesse comune non attribuiti all’organo comune e, ove previsto, delle modalità di modifica del programma di rete.

Le reti con attività esterna

Le reti d’impresa che intendono operare con i terzi sono soggette a regole particolari.

Il contratto di rete che prevede un organo comune incaricato dell’esecuzione del programma, un fondo patrimoniale comune e la determinazione di una denominazione e di una sede proprie della rete può, a determinate condizioni, acquisire autonoma soggettività giuridica.

Tali reti possono infatti essere costituite sia come semplici reti-contratto, prive di soggettività distinta da quella dei singoli partecipanti, sia come reti-soggetto, dotate di propria soggettività giuridica.

La soggettività giuridica si acquisisce mediante l’iscrizione della rete, con la sua denominazione e sede, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede stessa; tale iscrizione si aggiunge a quella del contratto nelle posizioni del Registro delle Imprese dei singoli partecipanti.

Pertanto, per ottenere la soggettività giuridica, la rete deve adempiere a specifiche formalità pubblicitarie ulteriori rispetto a quelle previste per la semplice efficacia del contratto, il quale richiede comunque l’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.

Rappresentanza nella rete d’impresa

Nelle reti dotate di autonoma soggettività giuridica, la rappresentanza legale è normalmente esercitata dall’organo esecutivo, che agisce in nome e per conto della rete. All’organo comune può inoltre essere attribuita, se così previsto nel contratto, anche la rappresentanza dei singoli imprenditori aderenti, nei limiti dei poteri conferiti.

Nelle reti prive di soggettività giuridica, quando il contratto attribuisce all’organo comune il compito di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del programma di rete, esso opera di regola come mandatario con rappresentanza dei retisti; la misura e l’estensione del potere rappresentativo discendono dal contenuto del contratto, che può anche limitarlo o escluderlo per determinate operazioni.

Fondo patrimoniale della rete

Costituzione del fondo
Il fondo patrimoniale della rete è costituito dai conferimenti iniziali dei partecipanti e dagli eventuali contributi successivi che ciascuno si impegna a versare.

Contenuto obbligatorio del contratto
Il contratto di rete deve indicare:

  • l’ammontare degli obblighi di conferimento;
  • i criteri di valutazione degli apporti effettuati con beni diversi dal denaro.

Autonomia patrimoniale
Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio autonomo e distinto da quello personale dei singoli imprenditori, indipendentemente dal fatto che la rete sia o meno dotata di soggettività giuridica.

Disciplina applicabile
Alla disciplina del fondo si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al patrimonio consortile.

Tutela del fondo
Il fondo può essere aggredito soltanto dai creditori della rete, e cioè dai creditori per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete; tali creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente su detto fondo e non sui patrimoni personali dei singoli partecipanti.

Indivisibilità del fondo
Per tutta la durata della rete, i partecipanti non possono richiedere la divisione del fondo patrimoniale.

Vantaggi a seguito di adesione a un contratto di rete

L’adesione a un contratto di rete comporta significativi benefici, tra cui:

  • ottimizzazione delle risorse: condivisione di impianti, infrastrutture, personale e know-how;
  • maggiore capacità di innovazione: grazie allo scambio di conoscenze e competenze tra i partecipanti;
  • accesso a nuovi mercati e canali commerciali;
  • possibilità di accedere a finanziamenti pubblici e privati destinati a progetti collaborativi, all’innovazione e all’internazionalizzazione;
  • agevolazioni fiscali, previste in specifiche ipotesi normative;
  • flessibilità operativa, con ampia autonomia nella determinazione delle regole interne di funzionamento della rete.